Tribunale di Matera: violazioni dell’intermediario in investimento in bond Parmalat

Il Tribunale di Matera si è pronunciato sull’azione invalidità/risoluzione promossa da due investitori in Bond Parmalat.

Innanzitutto il Tribunale ha ricordato il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite con la Sentenza 19 dicembre 2007, n.26724: "la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d’intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d’intermediazione finanziaria. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto di intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell’articolo 1418, comma 1 Codice Civile".

La pronuncia presenta alcuni passaggi di interesse, se non altro per riepilogare lo stato della giurisprudenza di merito al riguardo di contratto di intermediazione:

- Se la banca avesse correttamente informato il cliente, è presumibile che lo stesso - non risultando essere provato il profilo di rischio e l’attitudine ad investimenti dl tipo speculativo - non avrebbe investito i propri risparmi in titoli speculativi e rischiosi quali bond Parmalat; il default, con sospensione del pagamento degli interessi e mancato rimborso del capitale investito, ha determinato un pregiudizio nella sfera patrimoniale del cliente, direttamente riconducibile alla violazione degli obblighi informativi, violazione che non ha consentito all’ investitore né di prendere adeguatamente contezza delle caratteristiche di rischio dall’operazione di investimento, né di poter valutare la possibilità di disinvestirnento, né di poter valutare la possibilità di disinvestimento in fase successiva.

- Invero l’intermediario deve verificare che cliente abbia compreso le caratteristiche essenziali dell’operazione proposta, non solo con riguardo a costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla situazione dell’investitore.

- Deve peraltro chiarirsi che il grado di propensione dell’Investitore al rischio, non discende dall’annotazione che ne fa l’intermediario nella scheda sulla base di una mera affermazione del cliente, ma può e deve desumersi da ogni utile elemento al riguardo; tali elementi non risultano tuttavia neppure essere emersi nel caso di specie, peraltro al cospetto di investitori che non hanno fornito specifiche informazioni - in via preliminare all’investimento effettuato - sul proprio profilo di rischio.

"Peraltro si può anche osservare che il bond Parmalat, già all’epoca della vendita all’attore (1/9/2003), aveva un rating che consentiva di qualificare l’obbligazione rientrante indubbiamente nella categoria quasi-speculativa, con concreti rischi di mancato rimborso e degli interessi, ma anche dei capitale investito; il rating di riferimento delle obbligazioni Parmalat era difatti, contrassegnato (al momento dell’Investimento) dalla “BBB-”, e quindi ai limiti dell’Investimento di carattere speculativo, secondo quanto emerge dai prospetti allegati nella ctu, con riferimento, alla valutazione data dalle agenzie dl rating.

- Quel che comunque rileva ai fini della configurabilità delle violazioni e correlata responsabilità della Banca di specie, è che la Banca valutata l’inadeguatezza dell’operazione, avrebbe dovuto segnalarIa espressamente al cliente onde poi ricevere un apposito ordine scritto; la Banca poi avrebbe potuto eseguire l’operazione solo dopo aver informato il cliente delle ragioni per cui non era opportuno procedere all’esecuzione, dovendo quindi acquisire dal cliente apposito ordine scritto, nel quale doveva essere fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (art 29 comma 3° Reg. Consob 11522/98).(...) L’operazione di specie, era quindi, per quanto espressamente riconosciuto dalla Banca, e stanti le specificazioni contenute nell’ ordine, ed innanzi evidenziate, chiaramente non adeguata al profilo di rischio degli investitori.

- La condotta della Banca convenuta risulta quindi essere censurabile per l’inosservanza delle regole poste a presidio della valutazione dell’idoneità dell’operazione quanto alle caratteristiche soggettive dell’investitore, dell’adeguatezza dell’operazione e, soprattutto, dell’osservanza dei doveri inerenti alla relativa informazione nei confronti dei clienti, obblighi specifici rientranti nel più generale dovere di diligenza.


La sentenza è integralmente consultabile sul sito http://www.studiomelpignano.com/.

(Tribunale di Matera, Sentenza 30 aprile 2009).

Il Tribunale di Matera si è pronunciato sull’azione invalidità/risoluzione promossa da due investitori in Bond Parmalat.

Innanzitutto il Tribunale ha ricordato il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite con la Sentenza 19 dicembre 2007, n.26724: "la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d’intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d’intermediazione finanziaria. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto di intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell’articolo 1418, comma 1 Codice Civile".

La pronuncia presenta alcuni passaggi di interesse, se non altro per riepilogare lo stato della giurisprudenza di merito al riguardo di contratto di intermediazione:

- Se la banca avesse correttamente informato il cliente, è presumibile che lo stesso - non risultando essere provato il profilo di rischio e l’attitudine ad investimenti dl tipo speculativo - non avrebbe investito i propri risparmi in titoli speculativi e rischiosi quali bond Parmalat; il default, con sospensione del pagamento degli interessi e mancato rimborso del capitale investito, ha determinato un pregiudizio nella sfera patrimoniale del cliente, direttamente riconducibile alla violazione degli obblighi informativi, violazione che non ha consentito all’ investitore né di prendere adeguatamente contezza delle caratteristiche di rischio dall’operazione di investimento, né di poter valutare la possibilità di disinvestirnento, né di poter valutare la possibilità di disinvestimento in fase successiva.

- Invero l’intermediario deve verificare che cliente abbia compreso le caratteristiche essenziali dell’operazione proposta, non solo con riguardo a costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla situazione dell’investitore.

- Deve peraltro chiarirsi che il grado di propensione dell’Investitore al rischio, non discende dall’annotazione che ne fa l’intermediario nella scheda sulla base di una mera affermazione del cliente, ma può e deve desumersi da ogni utile elemento al riguardo; tali elementi non risultano tuttavia neppure essere emersi nel caso di specie, peraltro al cospetto di investitori che non hanno fornito specifiche informazioni - in via preliminare all’investimento effettuato - sul proprio profilo di rischio.

"Peraltro si può anche osservare che il bond Parmalat, già all’epoca della vendita all’attore (1/9/2003), aveva un rating che consentiva di qualificare l’obbligazione rientrante indubbiamente nella categoria quasi-speculativa, con concreti rischi di mancato rimborso e degli interessi, ma anche dei capitale investito; il rating di riferimento delle obbligazioni Parmalat era difatti, contrassegnato (al momento dell’Investimento) dalla “BBB-”, e quindi ai limiti dell’Investimento di carattere speculativo, secondo quanto emerge dai prospetti allegati nella ctu, con riferimento, alla valutazione data dalle agenzie dl rating.

- Quel che comunque rileva ai fini della configurabilità delle violazioni e correlata responsabilità della Banca di specie, è che la Banca valutata l’inadeguatezza dell’operazione, avrebbe dovuto segnalarIa espressamente al cliente onde poi ricevere un apposito ordine scritto; la Banca poi avrebbe potuto eseguire l’operazione solo dopo aver informato il cliente delle ragioni per cui non era opportuno procedere all’esecuzione, dovendo quindi acquisire dal cliente apposito ordine scritto, nel quale doveva essere fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (art 29 comma 3° Reg. Consob 11522/98).(...) L’operazione di specie, era quindi, per quanto espressamente riconosciuto dalla Banca, e stanti le specificazioni contenute nell’ ordine, ed innanzi evidenziate, chiaramente non adeguata al profilo di rischio degli investitori.

- La condotta della Banca convenuta risulta quindi essere censurabile per l’inosservanza delle regole poste a presidio della valutazione dell’idoneità dell’operazione quanto alle caratteristiche soggettive dell’investitore, dell’adeguatezza dell’operazione e, soprattutto, dell’osservanza dei doveri inerenti alla relativa informazione nei confronti dei clienti, obblighi specifici rientranti nel più generale dovere di diligenza.


La sentenza è integralmente consultabile sul sito http://www.studiomelpignano.com/.

(Tribunale di Matera, Sentenza 30 aprile 2009).