Tribunale di Milano: il bar che diffonde musica di sottofondo paga i diritti a SCF

Presidente Estensore: Dott.ssa Marina Tavassi

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 3.07.08, la Società Consortile Fonografici p.a. (in seguito SCF) conveniva in giudizio Bar Alfa, chiedendo, in via preliminare, la pronuncia, ai sensi dell’art. 186 ter cod. proc. civ., di un’ordinanza di ingiunzione provvisoriamente esecutiva per la somma complessiva di Euro 69,38, per il mancato pagamento dei compensi per l’anno 2007 per la diffusione di opere musicali effettuata nell’esercizio della convenuta.

Nel merito chiedeva di accertare e dichiarare che la SCF era creditrice ex art. 73 l. aut. di Bar Alfa per l’importo non inferiore a t. 69,38, come specificato dalla fattura, o per importo superiore con il conseguente effetto di condannare la convenuta al pagamento di tale somma, oltre interessi di mora ex art. 5 d. 19s. 231/02 dalla scadenza della fattura all’effettivo soddisfo.

Il convenuto non si costituiva nei termini di cui all’art. 167 cod. proc. civ. e, all’udienza del 16.12.08 veniva dichiarata la contumacia della stessa.

Alla stessa udienza veniva, altresì, rigettata l’istanza monitoria per la concessione dell’ordinanza di ingiunzione, trattandosi di un credito soggetto a liquidazione giudiziale, e veniva assegnato il termine ex art. 183, c. 6 un. 1 e 3, cod. proc. civ. rinviando la causa per l’esame delle prove dedotte.

La società attrice depositava, quindi, due memorie istruttorie.

Assunta prova testimoniale all’udienza del 8.04.09, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.

All’udienza del 17.11.09 l’attrice precisava le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e venivano quindi assegnati i termini di cui all’art. 190 c.p.c..

Dopo il deposito della comparsa conclusionale a cura della società attrice, la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 28.01.10.

2. La presente decisione interviene sulle domande proposte da parte attrice, tese ad accertare e dichiarare la posizione di SCF quale creditrice, ex art. 73 l. aut., di Bar Alfa per l’importo non inferiore a Euro 69,38, come specificato dalla fattura, o per importo superiore con il conseguente effetto di condannare il convenuto al pagamento di tale somma, oltre interessi di mora ex art. 5 d. M 19s. 231/02 dalla scadenza della fattura all’effettivo soddisfo.

In via subordinata SCF chiede di accertare e dichiarare la sua posizione quale creditrice per la medesima somma, ai sensi dell’art. 73 bis 1. aut.. In ulteriore subordine chiede che il compenso sia determinato in via equitativa e per l’effetto la s.a.s. Bar Alfa sia condannata al versamento del dovuto in favore di SCF.

3. In esito alla camera di consiglio odierna e formulando le ragioni della decisione, deve preliminarmente darsi atto che l’attività della Società Consorti le Fonografici (SCF) ha ad oggetto la gestione collettiva, in Italia e all’estero, dei diritti connessi al diritto d’autore di titolarità dei produttori fonografici che ad essa conferiscono apposito mandato (tutte le imprese associate a F.I.M.I., P.M.I. - produttori musicali indipendenti - e numerose altre case discografiche non associate). SCF svolge, tra l’altro, la propria attività anche nell’interesse degli artisti italiani e stranieri associati all’Istituto Mutualistico Artisti Interpreti ed Esecutori, avendo stipulato un accordo con tale istituto per la distribuzione in favore degli artisti di una quota dei proventi raccolti da SCF.

In veste di mandataria di tutti tali soggetti SFC ha facoltà di agire in giudizio per la riscossione dei compensi che spettano ai propri mandanti, produttori fonografici ed artisti, in relazione all’utilizzazione dei fonogrammi, tra cui il diritto al compenso di cui all’art. 73 l. aut. per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi ed il diritto all’equo compenso di cui all’art. 73 bis l. aut. per l’utilizzo, senza scopo di lucro, dei fonogrammi nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi pubblica utilizzazione degli stessi. La legittimazione all’esercizio del diritto a remunerazione (o all’equo compenso) è attribuita ai soli produttori di fonogrammi (ultima previsione del Primo comma dell’art. 73 l.d.a.: "L’esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati"), i quali agiscono anche al fine di percepire il compenso spettante agli artisti interessati, che non possono chiedere direttamente agli utilizzatori secondari il versamento delle somme loro spettanti.

La SCF è, quindi, legittimata in forza del mandato ricevuto dai produttori fonografici ed il diritto del produttore fonografico, infatti, si articola sia come ius excludendi alios da ogni forma di sfruttamento del fonogramma, che rimane controllabile e negoziabile dal produttore, sia come strumento di tutela dell’interesse del produttore medesimo a percepire almeno un compenso a fronte delle utilizzazioni del fonogramma non controllabili efficacemente, nonostante il diritto esclusivo.

La domanda di SCF si fonda sull’autorizzazione dai propri mandanti, che rappresentano una percentuale pari ad oltre il 95% delle case discografiche in Italia, alla gestione del diritto al compenso per l’uso dei fonogrammi negli esercizi pubblici ed in occasione di ogni altra utilizzazione degli stessi, sia che questa avvenga a scopo di lucro ex art. 73 l. aut. o non a scopo di lucro ex art. 73 bis l. aut.. L’art. 2 dello statuto della società attrice specifica anche che la SCF è legittimata ad assumere tutte le iniziative, anche in sede giudiziale, necessarie ed opportune per la tutela degli interessi collettivi dei Produttori Fonografici anche in relazione alla contraffazione ed illecita utilizzazione dei diritti gestiti dalla società.

Tale legittimazione è stata espressamente riconosciuta da diverse pronunce giudiziali (Tribunale di Treviso 7.12.04; Tribunale di Roma 7.09.06).

L’attrice non agisce come sostituto processuale, ma come mandataria della quasi totalità dei fonografici non pretendendo di azionare i diritti di quelli che non ad essa non abbiano conferito espresso incarico, diritti che quindi non formano oggetto della presente causa.

Né può ritenersi che simile diritto alla riscossione del compenso competa soltanto alla SIAE. Questo assunto è già stato ritenuto infondato da questo Tribunale con la sentenza in data 2.10.2008 (nella causa n. 26129/06 SCF/Comunicare/Siae), nella quale è stato ricordato che sussiste chiara differenza tra i diritti che sono riconducibili al titolare dell’opera creativa (e in particolare, nel campo delle radiodiffusioni, gli articoli 16 e 17 della legge n.633/1941) ed i diritti discendenti da particolari forme di sfruttamento di tale opera (per la diffusione con mezzi fonografici di cui agli articoli 72 e 73 della stessa legge), diritti questi ultimi che lo stesso legislatore mantiene ben distinti dai primi qualificandoli come "diritti connessi’ a quelli d’autore e che trovano il loro fondamento non nell’opera, ma nell’attività di produzione del supporto realizzato per diffonderla ai sensi degli artt. 1703 e 1708 c.c., ad agire nel presente giudizio per il pagamento del compenso dovuto in relazione alla diffusione di opere musicali nell’esercizio bar della società convenuta.

4. Affermata la legittimazione attiva di SCF, deve poi ritenersi incontrovertibile che la trasmissione di musica radiodiffusa da parte dei pubblici esercizi configuri un atto di sfruttamento economico ulteriore rispetto a quello originario dell’emittente radiotelevisiva per il quale occorre una distinta autorizzazione, dovendosi inquadrare nella fattispecie della c.d. utilizzazione secondaria di fonogrammi, disciplinata dag]i arti. 73 e 73 bis. l. aut..

Dall’esame combinato delle norme citate si deduce che è sempre dovuto il compenso ai produttori fonografici laddove ricorra un uso del fonogramma con le modalità descritte all’art. 73 l. aut, differenziando il compenso a seconda che l’utilizzo avvenga a scopo di lucro o meno.

La Corte di Giustizia CE (sent. 7 dicembre 2006, causa C -306/05) ha precisato che ! anche la semplice installazione di apparecchi radiotelevisivi è in grado di rendere i tecnicamente possibile l’accesso del pubblico alle opere radiodiffuse e che gli autori di i tali opere hanno diritto ad un adeguato compenso in forma dell’utilizzo delle opere in occasione della comunicazione al pubblico.

La diffusione di musica al pubblico all’interno di un esercizio commerciale rientra a pieno titolo nell’ambito di applicazione dell’art. 73 l.aut., poiché il lucro sussiste anche qualora la musica venga inserita in un’attività che complessivamente è qualificata dallo scopo di lucro, come accade appunto per un esercizio bar.

La differenza fra le fattispecie previste dall’una (art. 73 l.aut.) e dall’altra nonna (art. 73bis l.aut.) è rappresentata dalla finalità dell’utilizzazione secondaria al perseguimento o meno di uno scopo di lucro, nel senso che la prima norma disciplina il diritto al compenso in relazione alla diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi e in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. mentre la seconda norma si occupa delle medesime forme di utilizzazione ma effettuate a scopo non di lucro.

Ora, il caso di specie, in quanto costituito dalla diffusione in un esercizio pubblico, evidentemente effettuata per intrattenere la clientela e quindi attrarre la stessa, proponendo un beneficio aggiuntivo nell’ambito dell’esercizio bar, riveste sicuramente una valenza economica e quindi di lucro per la società che gestisce detto esercizio bar.

Si tratta, quindi, di dare applicazione all’art. 73 l.aut.

La società attrice denuncia un effettivo utilizzo da parte dell’esercente Bar Alfa di musica registrata, avendo dimostrato (vedi le dichiarazioni del teste Antonio) la diffusione di musica di sottofondo da parte della società convenuta all’interno del proprio esercizio.

5. Quanto all’ammontare del compenso, si deve considerare che, in base alla previsione del 2° comma della norma citata, la misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento. A norma dell’art. 2 del D.P.C.M. dello settembre 1975, la misura del compenso avrebbe potuto essere pari al 2% degli incassi lordi o delle quote degli incassi lordi corrispondenti alla parte che il disco o apparecchio occupa nella sua pubblica utilizzazione.

Nel caso di specie, secondo la richiesta della stessa attrice, l’ammontare del compenso è commisurato annualmente per l’utilizzo dei fonogrammi in titolarità dei produttori che risultano essere mandanti nei suoi confronti, in forza della Convenzione stipulata tra Confcommercio ed SCF. In concreto, quindi, l’ammontare del compenso dovuto a SCF per l’utilizzazione dei fonogrammi dei propri mandanti e/o consorziati risulta dall’applicazione delle tariffe stabilite nella Convenzione stipulata con Confcommercio (prodotta in atti dall’attrice sub doc. 5).

Essendo il compenso cosi calcolato di ammontare effettivamente molto contenuto (per un esercizio di superficie inferiore ai 100 mq, la somma annua di euro 69,38, iva inclusa), ritiene questo collegio di potere aderire alla quantificazione operata da tale Convenzione, giudicandola di particolare favore per il soggetto tenuto alla corresponsione del compenso in oggetto. La domanda di parte attrice può quindi essere accolta nella misura richiesta.

6. Deve invece essere escluso che su detta somma possano essere riconosciuti gli interessi di mora a norma dell’art. 5 del D.lgs. D. 231/02, posto che la disposizione invocata riguarda i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. L’art. 5 prevede la corresponsione di interessi in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della banca centrale europea, saggio indicato semestralmente dal Ministero dell’Economia. Tale normativa è riservata, come espressamente recita l’art. 1 del medesimo D.lgs., ai pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (come definiti dal successivo art. 2), escludendo espressamente i pagamenti a titolo di risarcimento del danno, cui vanno assimilati i compensi di cui si discute nel presente giudizio.

A titolo di interessi di mora sono pertanto dovuti gli interessi al tasso legale, a far tempo dalla messa in mora, o meglio dalla scadenza indicata nella fattura del 30.11.2007 (scadenza 31.1.2008; fattura allegata a doc. 8) e fino al saldo effettivo.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della società attrice in Euro 1.500 per onorari, Euro 700 per diritti, Euro 200 per esborsi, oltre al rimborso spese generali ed accessori nella misura di legge.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, in contumacia della s.a.s. Bar Alfa, in persona dell’accomandatario pro tempore, accerta e dichiara che SCF -Società Consorzio Fonografici, già Società Consorti le Fonografici è creditrice ai sensi dell’art. 73 l.aut. della s.a.s. Bar Alfa per l’importo di Euro 69,38 in relazione all’anno 2007; condanna la convenuta al pagamento della somma indicata di Euro 69.38, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza indicata in fattura al saldo; condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate in favore di parte attrice nella misura complessiva di Euro 2.400, oltre al rimborso spese generali ed accessori nella misura di legge.

Così deciso della camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale, il 28 gennaio 2010.

Presidente Estensore: Dott.ssa Marina Tavassi

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 3.07.08, la Società Consortile Fonografici p.a. (in seguito SCF) conveniva in giudizio Bar Alfa, chiedendo, in via preliminare, la pronuncia, ai sensi dell’art. 186 ter cod. proc. civ., di un’ordinanza di ingiunzione provvisoriamente esecutiva per la somma complessiva di Euro 69,38, per il mancato pagamento dei compensi per l’anno 2007 per la diffusione di opere musicali effettuata nell’esercizio della convenuta.

Nel merito chiedeva di accertare e dichiarare che la SCF era creditrice ex art. 73 l. aut. di Bar Alfa per l’importo non inferiore a t. 69,38, come specificato dalla fattura, o per importo superiore con il conseguente effetto di condannare la convenuta al pagamento di tale somma, oltre interessi di mora ex art. 5 d. 19s. 231/02 dalla scadenza della fattura all’effettivo soddisfo.

Il convenuto non si costituiva nei termini di cui all’art. 167 cod. proc. civ. e, all’udienza del 16.12.08 veniva dichiarata la contumacia della stessa.

Alla stessa udienza veniva, altresì, rigettata l’istanza monitoria per la concessione dell’ordinanza di ingiunzione, trattandosi di un credito soggetto a liquidazione giudiziale, e veniva assegnato il termine ex art. 183, c. 6 un. 1 e 3, cod. proc. civ. rinviando la causa per l’esame delle prove dedotte.

La società attrice depositava, quindi, due memorie istruttorie.

Assunta prova testimoniale all’udienza del 8.04.09, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.

All’udienza del 17.11.09 l’attrice precisava le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e venivano quindi assegnati i termini di cui all’art. 190 c.p.c..

Dopo il deposito della comparsa conclusionale a cura della società attrice, la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 28.01.10.

2. La presente decisione interviene sulle domande proposte da parte attrice, tese ad accertare e dichiarare la posizione di SCF quale creditrice, ex art. 73 l. aut., di Bar Alfa per l’importo non inferiore a Euro 69,38, come specificato dalla fattura, o per importo superiore con il conseguente effetto di condannare il convenuto al pagamento di tale somma, oltre interessi di mora ex art. 5 d. M 19s. 231/02 dalla scadenza della fattura all’effettivo soddisfo.

In via subordinata SCF chiede di accertare e dichiarare la sua posizione quale creditrice per la medesima somma, ai sensi dell’art. 73 bis 1. aut.. In ulteriore subordine chiede che il compenso sia determinato in via equitativa e per l’effetto la s.a.s. Bar Alfa sia condannata al versamento del dovuto in favore di SCF.

3. In esito alla camera di consiglio odierna e formulando le ragioni della decisione, deve preliminarmente darsi atto che l’attività della Società Consorti le Fonografici (SCF) ha ad oggetto la gestione collettiva, in Italia e all’estero, dei diritti connessi al diritto d’autore di titolarità dei produttori fonografici che ad essa conferiscono apposito mandato (tutte le imprese associate a F.I.M.I., P.M.I. - produttori musicali indipendenti - e numerose altre case discografiche non associate). SCF svolge, tra l’altro, la propria attività anche nell’interesse degli artisti italiani e stranieri associati all’Istituto Mutualistico Artisti Interpreti ed Esecutori, avendo stipulato un accordo con tale istituto per la distribuzione in favore degli artisti di una quota dei proventi raccolti da SCF.

In veste di mandataria di tutti tali soggetti SFC ha facoltà di agire in giudizio per la riscossione dei compensi che spettano ai propri mandanti, produttori fonografici ed artisti, in relazione all’utilizzazione dei fonogrammi, tra cui il diritto al compenso di cui all’art. 73 l. aut. per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi ed il diritto all’equo compenso di cui all’art. 73 bis l. aut. per l’utilizzo, senza scopo di lucro, dei fonogrammi nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi pubblica utilizzazione degli stessi. La legittimazione all’esercizio del diritto a remunerazione (o all’equo compenso) è attribuita ai soli produttori di fonogrammi (ultima previsione del Primo comma dell’art. 73 l.d.a.: "L’esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati"), i quali agiscono anche al fine di percepire il compenso spettante agli artisti interessati, che non possono chiedere direttamente agli utilizzatori secondari il versamento delle somme loro spettanti.

La SCF è, quindi, legittimata in forza del mandato ricevuto dai produttori fonografici ed il diritto del produttore fonografico, infatti, si articola sia come ius excludendi alios da ogni forma di sfruttamento del fonogramma, che rimane controllabile e negoziabile dal produttore, sia come strumento di tutela dell’interesse del produttore medesimo a percepire almeno un compenso a fronte delle utilizzazioni del fonogramma non controllabili efficacemente, nonostante il diritto esclusivo.

La domanda di SCF si fonda sull’autorizzazione dai propri mandanti, che rappresentano una percentuale pari ad oltre il 95% delle case discografiche in Italia, alla gestione del diritto al compenso per l’uso dei fonogrammi negli esercizi pubblici ed in occasione di ogni altra utilizzazione degli stessi, sia che questa avvenga a scopo di lucro ex art. 73 l. aut. o non a scopo di lucro ex art. 73 bis l. aut.. L’art. 2 dello statuto della società attrice specifica anche che la SCF è legittimata ad assumere tutte le iniziative, anche in sede giudiziale, necessarie ed opportune per la tutela degli interessi collettivi dei Produttori Fonografici anche in relazione alla contraffazione ed illecita utilizzazione dei diritti gestiti dalla società.

Tale legittimazione è stata espressamente riconosciuta da diverse pronunce giudiziali (Tribunale di Treviso 7.12.04; Tribunale di Roma 7.09.06).

L’attrice non agisce come sostituto processuale, ma come mandataria della quasi totalità dei fonografici non pretendendo di azionare i diritti di quelli che non ad essa non abbiano conferito espresso incarico, diritti che quindi non formano oggetto della presente causa.

Né può ritenersi che simile diritto alla riscossione del compenso competa soltanto alla SIAE. Questo assunto è già stato ritenuto infondato da questo Tribunale con la sentenza in data 2.10.2008 (nella causa n. 26129/06 SCF/Comunicare/Siae), nella quale è stato ricordato che sussiste chiara differenza tra i diritti che sono riconducibili al titolare dell’opera creativa (e in particolare, nel campo delle radiodiffusioni, gli articoli 16 e 17 della legge n.633/1941) ed i diritti discendenti da particolari forme di sfruttamento di tale opera (per la diffusione con mezzi fonografici di cui agli articoli 72 e 73 della stessa legge), diritti questi ultimi che lo stesso legislatore mantiene ben distinti dai primi qualificandoli come "diritti connessi’ a quelli d’autore e che trovano il loro fondamento non nell’opera, ma nell’attività di produzione del supporto realizzato per diffonderla ai sensi degli artt. 1703 e 1708 c.c., ad agire nel presente giudizio per il pagamento del compenso dovuto in relazione alla diffusione di opere musicali nell’esercizio bar della società convenuta.

4. Affermata la legittimazione attiva di SCF, deve poi ritenersi incontrovertibile che la trasmissione di musica radiodiffusa da parte dei pubblici esercizi configuri un atto di sfruttamento economico ulteriore rispetto a quello originario dell’emittente radiotelevisiva per il quale occorre una distinta autorizzazione, dovendosi inquadrare nella fattispecie della c.d. utilizzazione secondaria di fonogrammi, disciplinata dag]i arti. 73 e 73 bis. l. aut..

Dall’esame combinato delle norme citate si deduce che è sempre dovuto il compenso ai produttori fonografici laddove ricorra un uso del fonogramma con le modalità descritte all’art. 73 l. aut, differenziando il compenso a seconda che l’utilizzo avvenga a scopo di lucro o meno.

La Corte di Giustizia CE (sent. 7 dicembre 2006, causa C -306/05) ha precisato che ! anche la semplice installazione di apparecchi radiotelevisivi è in grado di rendere i tecnicamente possibile l’accesso del pubblico alle opere radiodiffuse e che gli autori di i tali opere hanno diritto ad un adeguato compenso in forma dell’utilizzo delle opere in occasione della comunicazione al pubblico.

La diffusione di musica al pubblico all’interno di un esercizio commerciale rientra a pieno titolo nell’ambito di applicazione dell’art. 73 l.aut., poiché il lucro sussiste anche qualora la musica venga inserita in un’attività che complessivamente è qualificata dallo scopo di lucro, come accade appunto per un esercizio bar.

La differenza fra le fattispecie previste dall’una (art. 73 l.aut.) e dall’altra nonna (art. 73bis l.aut.) è rappresentata dalla finalità dell’utilizzazione secondaria al perseguimento o meno di uno scopo di lucro, nel senso che la prima norma disciplina il diritto al compenso in relazione alla diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi e in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. mentre la seconda norma si occupa delle medesime forme di utilizzazione ma effettuate a scopo non di lucro.

Ora, il caso di specie, in quanto costituito dalla diffusione in un esercizio pubblico, evidentemente effettuata per intrattenere la clientela e quindi attrarre la stessa, proponendo un beneficio aggiuntivo nell’ambito dell’esercizio bar, riveste sicuramente una valenza economica e quindi di lucro per la società che gestisce detto esercizio bar.

Si tratta, quindi, di dare applicazione all’art. 73 l.aut.

La società attrice denuncia un effettivo utilizzo da parte dell’esercente Bar Alfa di musica registrata, avendo dimostrato (vedi le dichiarazioni del teste Antonio) la diffusione di musica di sottofondo da parte della società convenuta all’interno del proprio esercizio.

5. Quanto all’ammontare del compenso, si deve considerare che, in base alla previsione del 2° comma della norma citata, la misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento. A norma dell’art. 2 del D.P.C.M. dello settembre 1975, la misura del compenso avrebbe potuto essere pari al 2% degli incassi lordi o delle quote degli incassi lordi corrispondenti alla parte che il disco o apparecchio occupa nella sua pubblica utilizzazione.

Nel caso di specie, secondo la richiesta della stessa attrice, l’ammontare del compenso è commisurato annualmente per l’utilizzo dei fonogrammi in titolarità dei produttori che risultano essere mandanti nei suoi confronti, in forza della Convenzione stipulata tra Confcommercio ed SCF. In concreto, quindi, l’ammontare del compenso dovuto a SCF per l’utilizzazione dei fonogrammi dei propri mandanti e/o consorziati risulta dall’applicazione delle tariffe stabilite nella Convenzione stipulata con Confcommercio (prodotta in atti dall’attrice sub doc. 5).

Essendo il compenso cosi calcolato di ammontare effettivamente molto contenuto (per un esercizio di superficie inferiore ai 100 mq, la somma annua di euro 69,38, iva inclusa), ritiene questo collegio di potere aderire alla quantificazione operata da tale Convenzione, giudicandola di particolare favore per il soggetto tenuto alla corresponsione del compenso in oggetto. La domanda di parte attrice può quindi essere accolta nella misura richiesta.

6. Deve invece essere escluso che su detta somma possano essere riconosciuti gli interessi di mora a norma dell’art. 5 del D.lgs. D. 231/02, posto che la disposizione invocata riguarda i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. L’art. 5 prevede la corresponsione di interessi in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della banca centrale europea, saggio indicato semestralmente dal Ministero dell’Economia. Tale normativa è riservata, come espressamente recita l’art. 1 del medesimo D.lgs., ai pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (come definiti dal successivo art. 2), escludendo espressamente i pagamenti a titolo di risarcimento del danno, cui vanno assimilati i compensi di cui si discute nel presente giudizio.

A titolo di interessi di mora sono pertanto dovuti gli interessi al tasso legale, a far tempo dalla messa in mora, o meglio dalla scadenza indicata nella fattura del 30.11.2007 (scadenza 31.1.2008; fattura allegata a doc. 8) e fino al saldo effettivo.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della società attrice in Euro 1.500 per onorari, Euro 700 per diritti, Euro 200 per esborsi, oltre al rimborso spese generali ed accessori nella misura di legge.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, in contumacia della s.a.s. Bar Alfa, in persona dell’accomandatario pro tempore, accerta e dichiara che SCF -Società Consorzio Fonografici, già Società Consorti le Fonografici è creditrice ai sensi dell’art. 73 l.aut. della s.a.s. Bar Alfa per l’importo di Euro 69,38 in relazione all’anno 2007; condanna la convenuta al pagamento della somma indicata di Euro 69.38, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza indicata in fattura al saldo; condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate in favore di parte attrice nella misura complessiva di Euro 2.400, oltre al rimborso spese generali ed accessori nella misura di legge.

Così deciso della camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale, il 28 gennaio 2010.