Tribunale di Novara: affidamento condiviso

[Sentenza consultabile sul sito http://www.novaraius.it]

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NOVARA SEZIONE CIVILE

Omissis

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 26.6.07 (…) premesso di avre contratto matrimonio concordatario in (…) con (…) e che dall’unione congiurale era nato un figlio, (…) il (…), chiedeva che, previi gli adempimenti di legge, il Tribunale dichiarasse la separazione dei coniugi con addebito alla moglie e previsione dell’affidamento del figlio in via condivisa ad entrambi i genitori e collocazione abitativa presso il padre che ne avrebbe curato in via esclusiva il mantenimento.

Esponeva il ricorrente che il rapporto coniugale si era deteriorato a causa del comportamento della moglie che, indifferente alle esigenze della famiglia, aveva iniziato a trascorrere parte della settimana a casa dei propri genitori (…) per poter liberamente uscire con le amiche e soddisfare il suo desiderio di svago.

Scarso interesse aveva finanche manifestato nei confronti del figlio nei cui confronti aveva assunto atteggiamenti aggressivi allorché egli manifestava la sua volontà di permanere presso il padre.

Costituendosi in giudizio (…) pur non opponendosi alla separazione coniugale contestava glia assunti avversari in punto addebito della separazione evidenziando come non avesse mai sperperato il patrimonio familiare e di essersi sempre interessata della famiglia e del figlio essendo stata costretta a lasciare la casa coniugale a causa dell’atteggiamento minaccioso assunto dal merito nei corso di diversi litigi.

Rientrata dopo pochi giorni aveva riscontrato l’avvenuto cambio della serratura operato dal marito a sua insaputa. Al contrario disdicevole era il comportamento del marito che ripetutamente l’aveva insultata e minacciata e quindi si era disinteressato della medesima lasciandola priva di qualsiasi mezzo di sostentamento stante il suo stato di disoccupazione e le sue precarie condizioni di salute.

Chiedeva, quindi, che pronunciata la separazione dei coniugi con addebito al marito, il figlio le fosse affidato in via esclusiva imponendo al marito l’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio e della moglie.

All’udienza presidenziale del 10.10.07, comprasi entrambi i coniugi, era inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, e quindi il Presidente, con successivo provvedimento pronunciato fuori udienza in data 2.11.07, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il figlio minore al padre con facoltà per la madre di vederlo secondo tempi e modalità concordati con il figlio ed assegnava la casa coniugale al marito a carico del quale poneva altresì l’obbligo di corrispondere alla moglie assegno di euro 500 a titolo di mantenimento.

Era, pertanto, fissata udienza per la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore designato.

Previa comunicazione al Pubblico Ministero, all’udienza del 17.4.08, i procuratori delle parti davano atto che medio tempore era stato oggetto di reclamo il provvedimento assunto dal Presidente e quindi chiedevano rinvio in attesa di conoscere gli esiti del procedimento di impugnazione.

Alla successiva udienza, concessi i termini ex art. 183 co. VI cpc, stante l’avvenuto deposito di ricorso per la modifica dei provvedimenti presiudenziali da parte della resistente, era fissata in relazione a tale procedimento incidentale altra udienza per 2.7.08.

A tale udienza, tuttavia, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione e quindi, previa rinuncia da parte della resistente ad insistere nella richiesta modifica, il giudice dichiara improcedibile il ricorso ex art. 709 cpc. Peraltro alla medesima udienza le parti davano atto di rinunciare ai termini per memorie istruttorie loro concessi e, autorizzati dal giudice istruttore, precisavano congiuntamente le conclusioni di merito.

Concessi i termini di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali e giorni 20 per memorie di replica, il giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Tribunale in Camera di Consiglio.

Motivi della decisione

Reputa il Tribunale che la domanda di separazione sia fondata e vada pertanto accolta.

Le conclusioni prese dalle parti, concordemente, sul punto evidenziano, infatti, come fra i coniugi esista una condizione di difficoltà di rapporto tale da far ritenere intollerabile la prosecuzione della convivenza familiare. Irrilevante è, infatti, al riguardo la mancata riproposizione della richiesta di addebito inizialmente formulata.

Deve, inoltre, osservare il Collegio come risulti pacificamente che i coniugi abbiamo ormai da tempo stabilito le rispettive residenze in località differenti, a riprova della volontà di intraprendere un nuovo autonomo percorso di vita. Quanto all’affidamento del figlio minore (…), si osserva come la normativa vigente abbia ridefinito criteri e modalità operative in tema di affidamento dei figli alla luce del superiore interesse del minore introducendo l’istituto dell’affidamento condiviso quale regola generale in luogo dell’affidamento esclusivo.

L’affidamento in favore di entrambi i genitori tende, infatti, ad assicurare una partecipazione diretta di ciascun genitore alla vita del figlio e la responsabilità in capo ad entrambi per le scelte principali che lo riguardano.

Orbene nel caso di specie come già stabilito anche dalla Corte d’Appello di Torino in sede di reclamo avverso i provvedimenti presidenziali assunti in via provvisoaria ed urgente, pur tenendo conto della conflittualità (…) tra i genitori e della distanza tra le due località ove i medesimi risiedono, la previsione di un affido condiviso del minore appare adeguato ad assicurare il mantenimento di un costante rapporto del figlio con entrambe le figure genitoriali che mantengono, quindi, la piena responsabilità nei confronti del minore non emergendo circostanze che rendano l’applicazione di tale regime contrario all’interesse di (…).

Quanto alla collocazione abitativa del minore, pur dovendo darsi atto che inizialmente il figlio aveva manifestato sentimenti di rabbia e di rifiuto nei confronti della madre, ritenuta (a torto o a ragione, non appare rilevante) responsabile della crisi coniugale, come evidenziato anche dalla Corte d’Appello tali sentimenti erano stati oggetto successivamente di una rivisitazione da parte dell’adolescente (…) al punto da indurlo a avanzare la richiesta di poter risiedere stabilmente con la madre presso la sua residenza in (…).

Orbene, se è vero che il giudice del reclamo riteneva che fosse preferibile mantenere la collocazione del minore presso il padre, tenuto conto che la scelta di (….) appariva espressione soprattutto del suo desiderio di avvicinarsi ai propri amici ed avrebbe comunque reso più difficoltosa la frequentazione con il padre durante i weekend (essendo questi i momenti di principale frequentazione degli amici), deve il Collegio osservare come a fronte degli accordi raggiunti dai coniugi e tenuto conto della volontà già in precedenza espressa dal figlio minore, della sua età, appaia possibile condividere le indicazioni fornite dalle parti circa la collocazione abitativa del minore presso la residenza materna in (…) ove il minore frequenterà (ed anzi presumibilmente dovrebbe aver già iniziato a frequentare) la scuola superiore così come risulta sia stato concordato dalle parti con previsione del pagamento della retta da parte del padre. In relazione all’età del minore appare altresì congruo prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore nei termini e con le modalità che saranno oggetto di diretto accordo con il figlio, compatibilmente con gli impegni del medesimo.

Ritiene il Tribunale che appare congruo altresì prevedere che il padre contribuisca al mantenimento del minore versando entro il giorno 5 di ogni mese l’importo di euro 500,00, annualmente rivalutabile secondo indici Istat da luglio 2009, oltre al 100% delle spese straordinarie di carattere scolastico, medico e sportivo preventivamente concordate e successivamente documentate.

Deve quindi prendersi atto che le parti hanno concordato che il marito nello stesso termine provveda a versare in favore della moglie assegno mensile di mantenimento di euro 500,00, anch’esso rivalutabile annualmente secondo indici Istat da luglio 2009. Quanto all’assegnazione della casa coniugale, sebbene di regola il diritto di godere della casa familiare venga attributo in base alla vigente normativa tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli (e quindi di regola l’assegnazione è effettuata in favore del genitore presso cui è collocata la madre) è pacifico nel caso di specie che la casa coniugale fosse in (…) mentre la madre ha trasferito la propria residenza in (..) che in tale diversa località il minore intende risiedere. Pertanto congrua appare la previsione dell’assegnazione del domicilio coniugale con i relativi arredi al marito salvo il diritto della moglie di asportare da esso i beni mobili oggetto dell’accordo intervenuto tra le parti e di cui all’elenco allegato al foglio di precisazione delle conclusioni rispetto al cui trasloco il ricorrente ha assunto l’impegno di sostenere i relativi costi.

Quanto alle altre dichiarazioni ed impegni che le parti hanno assunto (senza peraltro comparire dinanzi al giudice istruttore), trattasi di impegni e dichiarazioni di carattere personale che non assumono rilievo ai fini della pronuncia del Tribunale e che non necessitato di indicazione nel dispositivo della sentenza.

La natura della causa oltre che l’espressa richiesta in tal senso formulata giustifica la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, defintivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, deduzione disattesa

Pronuncia la separazione personale dei coniugi (…) e (…) Affida il figlio (…) in via condivisa ad entrambi i genitori disponendo la sua collocazione abitativa presso l’abitazione materna in (…) dando atto che i coniugi hanno concordato di iscrivere il figlio presso istituto tecnico corrente sul (…) a decorrere dall’anno 2008/2009 con retta scolastica a carico del padre; dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo termini e modalità concordati con il minore stesso e compatibilmente con gli impegni di quest’ultimo;

dispone che il padre corrisponda mensilmente quale contributo al mantenimento del figlio l’importo di euro 500,00 e che corrisponda altresì assegno mensile di euro 500,00 quale mantenimento della moglie, importi che dovranno essere corrisposti entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e soggetti a rivalutazione monetaria secondo indici Istat a partire dal luglio 2009. Il padre provvederà al 100% alle spese straordinarie di carattere scolastico, medico e sportivo da concordarsi preventivamente e documentarsi successivamente.

Assegna la casa coniugale al marito con facoltà per la moglie di asportare i beni concordemente individuati dalle parti, beni cui trasloco il (…) si è assunto l’impegno a sostenere le spese.

Spese compesate.

Novara, 30 ottobre 2008

Depositato in cancelleria il 4 novembre 2008

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NOVARA SEZIONE CIVILE

Omissis

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 26.6.07 (…) premesso di avre contratto matrimonio concordatario in (…) con (…) e che dall’unione congiurale era nato un figlio, (…) il (…), chiedeva che, previi gli adempimenti di legge, il Tribunale dichiarasse la separazione dei coniugi con addebito alla moglie e previsione dell’affidamento del figlio in via condivisa ad entrambi i genitori e collocazione abitativa presso il padre che ne avrebbe curato in via esclusiva il mantenimento.

Esponeva il ricorrente che il rapporto coniugale si era deteriorato a causa del comportamento della moglie che, indifferente alle esigenze della famiglia, aveva iniziato a trascorrere parte della settimana a casa dei propri genitori (…) per poter liberamente uscire con le amiche e soddisfare il suo desiderio di svago.

Scarso interesse aveva finanche manifestato nei confronti del figlio nei cui confronti aveva assunto atteggiamenti aggressivi allorché egli manifestava la sua volontà di permanere presso il padre.

Costituendosi in giudizio (…) pur non opponendosi alla separazione coniugale contestava glia assunti avversari in punto addebito della separazione evidenziando come non avesse mai sperperato il patrimonio familiare e di essersi sempre interessata della famiglia e del figlio essendo stata costretta a lasciare la casa coniugale a causa dell’atteggiamento minaccioso assunto dal merito nei corso di diversi litigi.

Rientrata dopo pochi giorni aveva riscontrato l’avvenuto cambio della serratura operato dal marito a sua insaputa. Al contrario disdicevole era il comportamento del marito che ripetutamente l’aveva insultata e minacciata e quindi si era disinteressato della medesima lasciandola priva di qualsiasi mezzo di sostentamento stante il suo stato di disoccupazione e le sue precarie condizioni di salute.

Chiedeva, quindi, che pronunciata la separazione dei coniugi con addebito al marito, il figlio le fosse affidato in via esclusiva imponendo al marito l’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio e della moglie.

All’udienza presidenziale del 10.10.07, comprasi entrambi i coniugi, era inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, e quindi il Presidente, con successivo provvedimento pronunciato fuori udienza in data 2.11.07, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il figlio minore al padre con facoltà per la madre di vederlo secondo tempi e modalità concordati con il figlio ed assegnava la casa coniugale al marito a carico del quale poneva altresì l’obbligo di corrispondere alla moglie assegno di euro 500 a titolo di mantenimento.

Era, pertanto, fissata udienza per la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore designato.

Previa comunicazione al Pubblico Ministero, all’udienza del 17.4.08, i procuratori delle parti davano atto che medio tempore era stato oggetto di reclamo il provvedimento assunto dal Presidente e quindi chiedevano rinvio in attesa di conoscere gli esiti del procedimento di impugnazione.

Alla successiva udienza, concessi i termini ex art. 183 co. VI cpc, stante l’avvenuto deposito di ricorso per la modifica dei provvedimenti presiudenziali da parte della resistente, era fissata in relazione a tale procedimento incidentale altra udienza per 2.7.08.

A tale udienza, tuttavia, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione e quindi, previa rinuncia da parte della resistente ad insistere nella richiesta modifica, il giudice dichiara improcedibile il ricorso ex art. 709 cpc. Peraltro alla medesima udienza le parti davano atto di rinunciare ai termini per memorie istruttorie loro concessi e, autorizzati dal giudice istruttore, precisavano congiuntamente le conclusioni di merito.

Concessi i termini di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali e giorni 20 per memorie di replica, il giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Tribunale in Camera di Consiglio.

Motivi della decisione

Reputa il Tribunale che la domanda di separazione sia fondata e vada pertanto accolta.

Le conclusioni prese dalle parti, concordemente, sul punto evidenziano, infatti, come fra i coniugi esista una condizione di difficoltà di rapporto tale da far ritenere intollerabile la prosecuzione della convivenza familiare. Irrilevante è, infatti, al riguardo la mancata riproposizione della richiesta di addebito inizialmente formulata.

Deve, inoltre, osservare il Collegio come risulti pacificamente che i coniugi abbiamo ormai da tempo stabilito le rispettive residenze in località differenti, a riprova della volontà di intraprendere un nuovo autonomo percorso di vita. Quanto all’affidamento del figlio minore (…), si osserva come la normativa vigente abbia ridefinito criteri e modalità operative in tema di affidamento dei figli alla luce del superiore interesse del minore introducendo l’istituto dell’affidamento condiviso quale regola generale in luogo dell’affidamento esclusivo.

L’affidamento in favore di entrambi i genitori tende, infatti, ad assicurare una partecipazione diretta di ciascun genitore alla vita del figlio e la responsabilità in capo ad entrambi per le scelte principali che lo riguardano.

Orbene nel caso di specie come già stabilito anche dalla Corte d’Appello di Torino in sede di reclamo avverso i provvedimenti presidenziali assunti in via provvisoaria ed urgente, pur tenendo conto della conflittualità (…) tra i genitori e della distanza tra le due località ove i medesimi risiedono, la previsione di un affido condiviso del minore appare adeguato ad assicurare il mantenimento di un costante rapporto del figlio con entrambe le figure genitoriali che mantengono, quindi, la piena responsabilità nei confronti del minore non emergendo circostanze che rendano l’applicazione di tale regime contrario all’interesse di (…).

Quanto alla collocazione abitativa del minore, pur dovendo darsi atto che inizialmente il figlio aveva manifestato sentimenti di rabbia e di rifiuto nei confronti della madre, ritenuta (a torto o a ragione, non appare rilevante) responsabile della crisi coniugale, come evidenziato anche dalla Corte d’Appello tali sentimenti erano stati oggetto successivamente di una rivisitazione da parte dell’adolescente (…) al punto da indurlo a avanzare la richiesta di poter risiedere stabilmente con la madre presso la sua residenza in (…).

Orbene, se è vero che il giudice del reclamo riteneva che fosse preferibile mantenere la collocazione del minore presso il padre, tenuto conto che la scelta di (….) appariva espressione soprattutto del suo desiderio di avvicinarsi ai propri amici ed avrebbe comunque reso più difficoltosa la frequentazione con il padre durante i weekend (essendo questi i momenti di principale frequentazione degli amici), deve il Collegio osservare come a fronte degli accordi raggiunti dai coniugi e tenuto conto della volontà già in precedenza espressa dal figlio minore, della sua età, appaia possibile condividere le indicazioni fornite dalle parti circa la collocazione abitativa del minore presso la residenza materna in (…) ove il minore frequenterà (ed anzi presumibilmente dovrebbe aver già iniziato a frequentare) la scuola superiore così come risulta sia stato concordato dalle parti con previsione del pagamento della retta da parte del padre. In relazione all’età del minore appare altresì congruo prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore nei termini e con le modalità che saranno oggetto di diretto accordo con il figlio, compatibilmente con gli impegni del medesimo.

Ritiene il Tribunale che appare congruo altresì prevedere che il padre contribuisca al mantenimento del minore versando entro il giorno 5 di ogni mese l’importo di euro 500,00, annualmente rivalutabile secondo indici Istat da luglio 2009, oltre al 100% delle spese straordinarie di carattere scolastico, medico e sportivo preventivamente concordate e successivamente documentate.

Deve quindi prendersi atto che le parti hanno concordato che il marito nello stesso termine provveda a versare in favore della moglie assegno mensile di mantenimento di euro 500,00, anch’esso rivalutabile annualmente secondo indici Istat da luglio 2009. Quanto all’assegnazione della casa coniugale, sebbene di regola il diritto di godere della casa familiare venga attributo in base alla vigente normativa tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli (e quindi di regola l’assegnazione è effettuata in favore del genitore presso cui è collocata la madre) è pacifico nel caso di specie che la casa coniugale fosse in (…) mentre la madre ha trasferito la propria residenza in (..) che in tale diversa località il minore intende risiedere. Pertanto congrua appare la previsione dell’assegnazione del domicilio coniugale con i relativi arredi al marito salvo il diritto della moglie di asportare da esso i beni mobili oggetto dell’accordo intervenuto tra le parti e di cui all’elenco allegato al foglio di precisazione delle conclusioni rispetto al cui trasloco il ricorrente ha assunto l’impegno di sostenere i relativi costi.

Quanto alle altre dichiarazioni ed impegni che le parti hanno assunto (senza peraltro comparire dinanzi al giudice istruttore), trattasi di impegni e dichiarazioni di carattere personale che non assumono rilievo ai fini della pronuncia del Tribunale e che non necessitato di indicazione nel dispositivo della sentenza.

La natura della causa oltre che l’espressa richiesta in tal senso formulata giustifica la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, defintivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, deduzione disattesa

Pronuncia la separazione personale dei coniugi (…) e (…) Affida il figlio (…) in via condivisa ad entrambi i genitori disponendo la sua collocazione abitativa presso l’abitazione materna in (…) dando atto che i coniugi hanno concordato di iscrivere il figlio presso istituto tecnico corrente sul (…) a decorrere dall’anno 2008/2009 con retta scolastica a carico del padre; dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo termini e modalità concordati con il minore stesso e compatibilmente con gli impegni di quest’ultimo;

dispone che il padre corrisponda mensilmente quale contributo al mantenimento del figlio l’importo di euro 500,00 e che corrisponda altresì assegno mensile di euro 500,00 quale mantenimento della moglie, importi che dovranno essere corrisposti entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e soggetti a rivalutazione monetaria secondo indici Istat a partire dal luglio 2009. Il padre provvederà al 100% alle spese straordinarie di carattere scolastico, medico e sportivo da concordarsi preventivamente e documentarsi successivamente.

Assegna la casa coniugale al marito con facoltà per la moglie di asportare i beni concordemente individuati dalle parti, beni cui trasloco il (…) si è assunto l’impegno a sostenere le spese.

Spese compesate.

Novara, 30 ottobre 2008

Depositato in cancelleria il 4 novembre 2008