Tribunale di Novara: natura, funzione e contenuto della facoltà di consultazione del socio
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Designato dott.ssa Simona Gambacorta,
nel procedimento ai sensi dell’art. 700 c.p.c. iscritto e promosso da (…) nei confronti di
letti gli atti ed esaminati i documenti ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 18.11.2009 premesso di essere socio accomandante di (…) e di non riuscire ad esercitare il diritto di consultazione dei libri sociale previsto dall’art. 2320 c.c. per resistenze e impedimenti posti dall’amministratore di (…) ha chiesto che il Tribunale ordinasse alla resistente, ex art. 700 c.p.c., l’esibizione di tutta la documentazione amministrativa, contabile e commerciale della società.
Si è costituita in giudizio la (…) sollevando eccezione di compromesso, contestando la mancanza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare invocata. All’udienza del 18.12.2009, vista l’impossibilità di raggiungere una soluzione bonaria della controversia, il Giudice assumeva la causa a riserva.
2. Sull’eccezione preliminare di compromesso sollevata da parte resistente, è sufficiente richiamare il contenuto dell’art. 669 quinquies a mente del quale: "Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito".
3. Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che si vanno ad esporre.
Sotto il profilo del fumus, va ricordato che parte ricorrente ha chiesto la tutela del diritto previsto dall’art. 2320 c.c. in favore dei soci accomandanti di consultare i diritti e gli altri documenti della società. La giurisprudenza più recente è incline a qualificare la facoltà di consultazione, variamente previsto dal codice civile in relazione alle diverse tipologie sociali (es. art. 2261 c.c. per la s.s. e s.n.c. in forza del richiamo di cui all’art. 2293 c.c.; art. 2476 comma ll c.c. per la s.r.l.; art. 2320 per la s.a.s.), come vero e proprio diritto soggettivo potestativo, legato alla qualità di socio, e quindi strumentale alla tutela degli interessi del socio uti singulus, e non dell’interesse sociale (da intendersi come interesse della società diverso da quello dei singoli soci; cfr. Tribunale di Bologna 6.12.2006, nonché, anche se in tema di associazione in partecipazione ma in espressione di principi estensibili almeno alle società di persone per identità di ratio’, Tribunale di Siracusa 14.6.2001). In particolare, il diritto di consultazione deve essere considerato funzionale all’esercizio, da parte del socio non amministratore, del controllo sulla gestione, a sua volta strumentare alla tutela di variegati interessi, individuabili per esempio nell’esperimento dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, ovvero, come parrebbe nel caso in esame, nell’esigenza di verificare l’esattezza dei dati contabili della società ai fini della liquidazione della quota del socio uscente’. Più in generale, il diritto de quo, può qualificarsi come lo strumento che consente al socio non amministratore di esercitare veri e propri poteri ispettivi attivi, di contenuto assai più ampio e penetrante rispetto ad un mero diritto di informazione passiva (previsto in materia di s.r.l. ante riforma), a tutela di una corretta gestione sociale. Con la pronuncia del Tribunale di Bologna sopra citata, il diritto di consultazione viene delineato nei termini sopra descritti in materia di società a responsabilità limitata con riferimento al novellato art. 2476 comma II c.p.c., sul presupposto del nuovo volto della s.r.l. disegnato dal legislatore della riforma, nel senso, in estrema sintesi, di valorizzazione dell’autonomia tipologica della nuova s.r.l., rispetto alla s.p.a., e suo avvicinamento alle società di persone, per lo meno con riferimento all’accentramento di poteri e funzioni in capo ai soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale da essi detenuta,e conseguente centralità del socio nell’ambito dell’organizzazione interna.
Se, dunque, quel che si è detto sul diritto di consultazione del socio vale anche per la società a responsabilità limitata, a maggior ragione deve valere per società di persone, in cui la menzionata centralità del socio è, per così dire, connaturata alla struttura tipologica dell’ente, che si identifica, per definizione,in una impresa collettiva a compagine ristretta, priva della logica speculativa tipica del diritto azionario, che contrappone al socio ‘investitore’ delle società di capitali, il socio "imprenditore", interessato al controllo dell’attività di impresa.
Ecco dunque che, con riferimento particolare alla s.a.s., rispetto alla quale appartiene al "tipo" la scissione tra soci amministratori e non, la possibilità di esercitare il controllo sulla gestione attraverso la consultazione dei libri contabili e degli altri documenti della società diventa strumento essenziale di controllo sull’attività gestoria e prerogativa funzionale all’attuazione di forme di tutela del singolo socio, identificabili anche, come parrebbe nel caso di specie, in esigenze di verifica preordinate ad una corretta liquidazione della quota del socio uscente: infatti, la sostanziale illiquidità della quota, che a differenza dell’azione non ha un mercato di riferimento, giustifica una lettura del diritto di consultazione non solo come strumento di monitoraggio dell’operato dei soci amministratori in funzione di una tutela dell’interesse ad una govemance attiva da parte dei soci non amministratori, ma altresì come propedeutico alla tutela dell’interesse patrimoniale all’integrità della quota.
Sempre sotto il profilo del fumus, le stesse dichiarazioni rese da parte resistente nel corso dell’udienza hanno fatto emergere l’intenzione dell’amministratore (…) di limitare in vario modo (per esempio escludendo la facoltà di estrarre copia, oppure limitando temporalmente la consultazione) I’esplicazione del diritto previsto dall’art. 2320 c.c., con questo palesando la fondatezza delle ragioni di parte ricorrente.
lnfatti, in relazione al contenuto del diritto per cui è causa, questo Giudice ritiene innanzitutto che possa applicarsi analogicamente il disposto dell’art. 2476 c.c., visto che, come si è accennato, la riforma legislativa in materia di s.r.l. appare ispirata proprio dalla constatazione della diffusione di un modello empirico di s.r.l. caratterizzati da pochi soci spesso legati da rapporti di parentela, niente affatto interessati al c.d. spread del diritto azionario, e quindi lontano dalla concezione del legislatore del 1942 della s.r.l. come "piccola s.p.a.", molto più vicino alle società di persone.
Pertanto, deve ritenersi innanzitutto che il diritto di consultazione possa essere esercitato con l’ausilio di professionisti di fiducia del socio, come previsto dalla norma in esame. Sempre sotto il profilo del contenuto, è lo stesso art.2320 ultimo comma c.c. che consente una consultazione per cosi dire "allargata", cioè non limitata alle sole scritture contabili, ma estesa agli altri documenti della società, dizione di ampio respiro semantico, idonea a ricomprendere anche la documentazione commerciale e ogni altro documento inerente alla gestione della società che possa assumere rilevanza in vista dell’obiettivo esplicitato dalla norma medesima, ovverosia il controllo sull’esattezza dei dati contabili e patrimoniali.
Infine, concludendo sulla delimitazione del contenuto del diritto di accesso ai documenti sociali, questo Giudice condivide pienamente I’indirizzo indicato dal Tribunale di Bologna con la pronuncia sopra citata, per cui il diritto di consultazione dei libri socíali e degli altri documenti comprende anche la possibilità di estrarre copia, ponendo come unico limite all’esercizio di tale diritto quello derivante dal canone della buona fede.
Condivisibili sono, infatti, le argomentazioni poste alla base di tale orientamento, per cui innanzitutto, il mancato riconoscimento del diritto di estrarre copia, frustrerebbe di fatto I’esercizio del controllo attivo voluto dalla norma (il socio sarebbe costretto ad accollarsi ingenti costi dovuti alla permanenza del professionista nominato presso la sede sociale).
In secondo luogo, anche il limite rappresentato dal cosiddetto "segreto sociale", come sostenuto in udienza da parte resistente, non appare legittimamente opponibile al socio che intenda esercitare il controllo. In particolare, sotto il profilo della riservatezza dei dati commerciali della società, la rivelazione di un dato "sensibile" quale per esempio il nominativo di clienti o fornitori della società potrebbe avere aspetti di maggior lesività a seconda che la divulgazione avvenga all’esterno o tra i soci.
Ebbene, ad avviso di questo Giudice, sembrerebbe del tutto ininfluente per i terzi sapere che la società alfa ha come clienti o fornitori determinati soggetti; mentre per il soggetto appartenente (o che è stato appartenente) alla compagine sociale potrebbe astrattamente ipotizzarsi il pericolo connesso all’esercizio di attività concorrente in proprio o per interposta persona.
Evidentemente, allora, la soluzione risiede in un equilibrato contemperamento di interessi, che sia in grado di assicurare il diritto di controllo del socio senza che quest’ultimo si trasformi, attraverso un suo utilizzo distorto e contrario allo spirito della norma e alle finalità che intende assicurare, in un varco prodromico alla commissione di comportamenti sleali o propriamente illeciti. Ma è palese che un tale risvolto patologico dell’accesso configurerebbe un vero e proprio abuso del diritto, sicché I’unico limite realmente opponibile al socio che intende esercitare il diritto di consultazione è un limite interno al medesimo, comune a qualsiasi altro diritto, e discende dal generale obbligo di buona fede nei rapporti interprivati.
4. Quanto al requisito del periculum ín mora, anche tale presupposto deve ritenersi ricorrente nel caso di specie, ove si consideri che il 28 dicembre si perfezionerà il recesso esercitato dalla società ricorrente, e parte resistente ha espressamente dichiarato in udienza che dopo tale data, in difetto della qualità di socio, non consentirà più alcun accesso.
Pertanto, i tempi di un ordinario giudizio di cognizione frustrerebbero l’utile esercizio dei diritti di controllo sulla gestione da parte del socio uscente.
5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e deve ordinarsi alla (…) di consentire immediatamente e per il tempo che sarà necessario, alla (…) l’accesso, anche per mezzo di professionista di fiducia, ai libri sociali e agli altri documenti relativi all’attività commerciale e alla gestione amministrativa della società, con facoltà di estrarne copia.
Visto l’art. 669 octies comma Vl c.p.c., in applicazione del principio di soccombenza, parte resistente deve essere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, spese che si liquidano in via d’equità in complessivi euro 1.500,00 per diritti ed onorari, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara in composizione monocratica,
pronunciando sul ricorso ai sensi dell’art. 700 cpc proposto da (…) nei confronti di (…)
ordina alla (…) di consentire immediatamente e per il tempo che sarà necessario, alla (…) in persona del legale rappresentante, l’accesso, anche a mezzo di professionista di fiducia, ai libri sociali e agli altri documenti relativi all’attività commerciale e alla gestione amministrativa della soci
condanna (…) alla refusione delle spese di lite sostenute da (…) spese che si liquidano in euro 1.500,00 per diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario al 12,5%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Novara il 19 dicembre 2009.
Il Giudice Designato
dott.ssa Simona Gambacorta
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Designato dott.ssa Simona Gambacorta,
nel procedimento ai sensi dell’art. 700 c.p.c. iscritto e promosso da (…) nei confronti di
letti gli atti ed esaminati i documenti ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 18.11.2009 premesso di essere socio accomandante di (…) e di non riuscire ad esercitare il diritto di consultazione dei libri sociale previsto dall’art. 2320 c.c. per resistenze e impedimenti posti dall’amministratore di (…) ha chiesto che il Tribunale ordinasse alla resistente, ex art. 700 c.p.c., l’esibizione di tutta la documentazione amministrativa, contabile e commerciale della società.
Si è costituita in giudizio la (…) sollevando eccezione di compromesso, contestando la mancanza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare invocata. All’udienza del 18.12.2009, vista l’impossibilità di raggiungere una soluzione bonaria della controversia, il Giudice assumeva la causa a riserva.
2. Sull’eccezione preliminare di compromesso sollevata da parte resistente, è sufficiente richiamare il contenuto dell’art. 669 quinquies a mente del quale: "Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri anche non rituali se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito".
3. Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che si vanno ad esporre.
Sotto il profilo del fumus, va ricordato che parte ricorrente ha chiesto la tutela del diritto previsto dall’art. 2320 c.c. in favore dei soci accomandanti di consultare i diritti e gli altri documenti della società. La giurisprudenza più recente è incline a qualificare la facoltà di consultazione, variamente previsto dal codice civile in relazione alle diverse tipologie sociali (es. art. 2261 c.c. per la s.s. e s.n.c. in forza del richiamo di cui all’art. 2293 c.c.; art. 2476 comma ll c.c. per la s.r.l.; art. 2320 per la s.a.s.), come vero e proprio diritto soggettivo potestativo, legato alla qualità di socio, e quindi strumentale alla tutela degli interessi del socio uti singulus, e non dell’interesse sociale (da intendersi come interesse della società diverso da quello dei singoli soci; cfr. Tribunale di Bologna 6.12.2006, nonché, anche se in tema di associazione in partecipazione ma in espressione di principi estensibili almeno alle società di persone per identità di ratio’, Tribunale di Siracusa 14.6.2001). In particolare, il diritto di consultazione deve essere considerato funzionale all’esercizio, da parte del socio non amministratore, del controllo sulla gestione, a sua volta strumentare alla tutela di variegati interessi, individuabili per esempio nell’esperimento dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, ovvero, come parrebbe nel caso in esame, nell’esigenza di verificare l’esattezza dei dati contabili della società ai fini della liquidazione della quota del socio uscente’. Più in generale, il diritto de quo, può qualificarsi come lo strumento che consente al socio non amministratore di esercitare veri e propri poteri ispettivi attivi, di contenuto assai più ampio e penetrante rispetto ad un mero diritto di informazione passiva (previsto in materia di s.r.l. ante riforma), a tutela di una corretta gestione sociale. Con la pronuncia del Tribunale di Bologna sopra citata, il diritto di consultazione viene delineato nei termini sopra descritti in materia di società a responsabilità limitata con riferimento al novellato art. 2476 comma II c.p.c., sul presupposto del nuovo volto della s.r.l. disegnato dal legislatore della riforma, nel senso, in estrema sintesi, di valorizzazione dell’autonomia tipologica della nuova s.r.l., rispetto alla s.p.a., e suo avvicinamento alle società di persone, per lo meno con riferimento all’accentramento di poteri e funzioni in capo ai soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale da essi detenuta,e conseguente centralità del socio nell’ambito dell’organizzazione interna.
Se, dunque, quel che si è detto sul diritto di consultazione del socio vale anche per la società a responsabilità limitata, a maggior ragione deve valere per società di persone, in cui la menzionata centralità del socio è, per così dire, connaturata alla struttura tipologica dell’ente, che si identifica, per definizione,in una impresa collettiva a compagine ristretta, priva della logica speculativa tipica del diritto azionario, che contrappone al socio ‘investitore’ delle società di capitali, il socio "imprenditore", interessato al controllo dell’attività di impresa.
Ecco dunque che, con riferimento particolare alla s.a.s., rispetto alla quale appartiene al "tipo" la scissione tra soci amministratori e non, la possibilità di esercitare il controllo sulla gestione attraverso la consultazione dei libri contabili e degli altri documenti della società diventa strumento essenziale di controllo sull’attività gestoria e prerogativa funzionale all’attuazione di forme di tutela del singolo socio, identificabili anche, come parrebbe nel caso di specie, in esigenze di verifica preordinate ad una corretta liquidazione della quota del socio uscente: infatti, la sostanziale illiquidità della quota, che a differenza dell’azione non ha un mercato di riferimento, giustifica una lettura del diritto di consultazione non solo come strumento di monitoraggio dell’operato dei soci amministratori in funzione di una tutela dell’interesse ad una govemance attiva da parte dei soci non amministratori, ma altresì come propedeutico alla tutela dell’interesse patrimoniale all’integrità della quota.
Sempre sotto il profilo del fumus, le stesse dichiarazioni rese da parte resistente nel corso dell’udienza hanno fatto emergere l’intenzione dell’amministratore (…) di limitare in vario modo (per esempio escludendo la facoltà di estrarre copia, oppure limitando temporalmente la consultazione) I’esplicazione del diritto previsto dall’art. 2320 c.c., con questo palesando la fondatezza delle ragioni di parte ricorrente.
lnfatti, in relazione al contenuto del diritto per cui è causa, questo Giudice ritiene innanzitutto che possa applicarsi analogicamente il disposto dell’art. 2476 c.c., visto che, come si è accennato, la riforma legislativa in materia di s.r.l. appare ispirata proprio dalla constatazione della diffusione di un modello empirico di s.r.l. caratterizzati da pochi soci spesso legati da rapporti di parentela, niente affatto interessati al c.d. spread del diritto azionario, e quindi lontano dalla concezione del legislatore del 1942 della s.r.l. come "piccola s.p.a.", molto più vicino alle società di persone.
Pertanto, deve ritenersi innanzitutto che il diritto di consultazione possa essere esercitato con l’ausilio di professionisti di fiducia del socio, come previsto dalla norma in esame. Sempre sotto il profilo del contenuto, è lo stesso art.2320 ultimo comma c.c. che consente una consultazione per cosi dire "allargata", cioè non limitata alle sole scritture contabili, ma estesa agli altri documenti della società, dizione di ampio respiro semantico, idonea a ricomprendere anche la documentazione commerciale e ogni altro documento inerente alla gestione della società che possa assumere rilevanza in vista dell’obiettivo esplicitato dalla norma medesima, ovverosia il controllo sull’esattezza dei dati contabili e patrimoniali.
Infine, concludendo sulla delimitazione del contenuto del diritto di accesso ai documenti sociali, questo Giudice condivide pienamente I’indirizzo indicato dal Tribunale di Bologna con la pronuncia sopra citata, per cui il diritto di consultazione dei libri socíali e degli altri documenti comprende anche la possibilità di estrarre copia, ponendo come unico limite all’esercizio di tale diritto quello derivante dal canone della buona fede.
Condivisibili sono, infatti, le argomentazioni poste alla base di tale orientamento, per cui innanzitutto, il mancato riconoscimento del diritto di estrarre copia, frustrerebbe di fatto I’esercizio del controllo attivo voluto dalla norma (il socio sarebbe costretto ad accollarsi ingenti costi dovuti alla permanenza del professionista nominato presso la sede sociale).
In secondo luogo, anche il limite rappresentato dal cosiddetto "segreto sociale", come sostenuto in udienza da parte resistente, non appare legittimamente opponibile al socio che intenda esercitare il controllo. In particolare, sotto il profilo della riservatezza dei dati commerciali della società, la rivelazione di un dato "sensibile" quale per esempio il nominativo di clienti o fornitori della società potrebbe avere aspetti di maggior lesività a seconda che la divulgazione avvenga all’esterno o tra i soci.
Ebbene, ad avviso di questo Giudice, sembrerebbe del tutto ininfluente per i terzi sapere che la società alfa ha come clienti o fornitori determinati soggetti; mentre per il soggetto appartenente (o che è stato appartenente) alla compagine sociale potrebbe astrattamente ipotizzarsi il pericolo connesso all’esercizio di attività concorrente in proprio o per interposta persona.
Evidentemente, allora, la soluzione risiede in un equilibrato contemperamento di interessi, che sia in grado di assicurare il diritto di controllo del socio senza che quest’ultimo si trasformi, attraverso un suo utilizzo distorto e contrario allo spirito della norma e alle finalità che intende assicurare, in un varco prodromico alla commissione di comportamenti sleali o propriamente illeciti. Ma è palese che un tale risvolto patologico dell’accesso configurerebbe un vero e proprio abuso del diritto, sicché I’unico limite realmente opponibile al socio che intende esercitare il diritto di consultazione è un limite interno al medesimo, comune a qualsiasi altro diritto, e discende dal generale obbligo di buona fede nei rapporti interprivati.
4. Quanto al requisito del periculum ín mora, anche tale presupposto deve ritenersi ricorrente nel caso di specie, ove si consideri che il 28 dicembre si perfezionerà il recesso esercitato dalla società ricorrente, e parte resistente ha espressamente dichiarato in udienza che dopo tale data, in difetto della qualità di socio, non consentirà più alcun accesso.
Pertanto, i tempi di un ordinario giudizio di cognizione frustrerebbero l’utile esercizio dei diritti di controllo sulla gestione da parte del socio uscente.
5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e deve ordinarsi alla (…) di consentire immediatamente e per il tempo che sarà necessario, alla (…) l’accesso, anche per mezzo di professionista di fiducia, ai libri sociali e agli altri documenti relativi all’attività commerciale e alla gestione amministrativa della società, con facoltà di estrarne copia.
Visto l’art. 669 octies comma Vl c.p.c., in applicazione del principio di soccombenza, parte resistente deve essere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, spese che si liquidano in via d’equità in complessivi euro 1.500,00 per diritti ed onorari, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara in composizione monocratica,
pronunciando sul ricorso ai sensi dell’art. 700 cpc proposto da (…) nei confronti di (…)
ordina alla (…) di consentire immediatamente e per il tempo che sarà necessario, alla (…) in persona del legale rappresentante, l’accesso, anche a mezzo di professionista di fiducia, ai libri sociali e agli altri documenti relativi all’attività commerciale e alla gestione amministrativa della soci
condanna (…) alla refusione delle spese di lite sostenute da (…) spese che si liquidano in euro 1.500,00 per diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario al 12,5%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Novara il 19 dicembre 2009.
Il Giudice Designato
dott.ssa Simona Gambacorta