Tribunale di Trento: pubblichi gli stessi articoli di un'altra rivista ma a pagamento? È concorrenza sleale

Il Tribunale di Trento, con l’ordinanza in esame, ha qualificato come pratica di concorrenza sleale, la pubblicazione, da parte della società convenuta in giudizio, da un lato, di articoli liberamente accessibili al pubblico – che riportavano gli articoli tratti da altre riviste -  e, dall’altro, la creazione di un altro sito accessibile solo attraverso una password (e quindi a pagamento) recante gli stessi contenuti.


Gli articoli pubblicati dalla ricorrente e non protetti da password, infatti, contenevano una clausola di riservatezza che ne impediva la pubblicazione in altre riviste (anche on-line) a norma dell’articolo 65 della Legge n. 633/1941. Inoltre, a norma dell’articolo 101 della Legge sul Diritto d’Autore, si considera come illecita la “riproduzione sistematica  di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a scopo di lucro, sia da parte di giornali o di altri periodici”


Il Tribunale, menzionando la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha evidenziato che la “legge infatti, proteggendo l’opera di autore anche nel suo contenuto economico, consente solo all’autore (in questo caso s’è detto, all’editore) di cedere lo sfruttamento ovvero di consentire che altri vi partecipino […]. Del tutto ragionevolmente la legge non impedisce la pubblicazione dello stesso articolo da parte di altri che non siano  l’editore dell’opera collettiva, inclusi i compilatori delle rassegne, ma riconosce al titolare del diritto al suo sfruttamento ovvero allo sfruttamento dell’opera collettiva che esso va a comporre, il diritto di impedirlo”.


Nonostante il sito on-line liberamente accessibile sia stato chiuso dopo l’inizio della causa, l’illiceità della condotta non viene meno nell’ipotesi in cui la pubblicazione non autorizzata avvenga mediante un sito riservato ad una categoria di utenti e sia accessibile attraverso una password.


La lesione del diritto d’autore e la pratica della concorrenza sleale hanno comportato la condanna nei confronti della convenuta all’inibizione della riproduzione  e diffusione delle opere della ricorrente sia con modalità telematiche, sia con altri mezzi, la cancellazione degli archivi degli articoli, nonché il pagamento di una somma giornaliera dovuta per ogni giorno di ritardo nell’adempimento di tale disposizione.


(Tribunale di Trento, Ordinanza 21 giugno 2013)

Il Tribunale di Trento, con l’ordinanza in esame, ha qualificato come pratica di concorrenza sleale, la pubblicazione, da parte della società convenuta in giudizio, da un lato, di articoli liberamente accessibili al pubblico – che riportavano gli articoli tratti da altre riviste -  e, dall’altro, la creazione di un altro sito accessibile solo attraverso una password (e quindi a pagamento) recante gli stessi contenuti.


Gli articoli pubblicati dalla ricorrente e non protetti da password, infatti, contenevano una clausola di riservatezza che ne impediva la pubblicazione in altre riviste (anche on-line) a norma dell’articolo 65 della Legge n. 633/1941. Inoltre, a norma dell’articolo 101 della Legge sul Diritto d’Autore, si considera come illecita la “riproduzione sistematica  di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a scopo di lucro, sia da parte di giornali o di altri periodici”


Il Tribunale, menzionando la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha evidenziato che la “legge infatti, proteggendo l’opera di autore anche nel suo contenuto economico, consente solo all’autore (in questo caso s’è detto, all’editore) di cedere lo sfruttamento ovvero di consentire che altri vi partecipino […]. Del tutto ragionevolmente la legge non impedisce la pubblicazione dello stesso articolo da parte di altri che non siano  l’editore dell’opera collettiva, inclusi i compilatori delle rassegne, ma riconosce al titolare del diritto al suo sfruttamento ovvero allo sfruttamento dell’opera collettiva che esso va a comporre, il diritto di impedirlo”.


Nonostante il sito on-line liberamente accessibile sia stato chiuso dopo l’inizio della causa, l’illiceità della condotta non viene meno nell’ipotesi in cui la pubblicazione non autorizzata avvenga mediante un sito riservato ad una categoria di utenti e sia accessibile attraverso una password.


La lesione del diritto d’autore e la pratica della concorrenza sleale hanno comportato la condanna nei confronti della convenuta all’inibizione della riproduzione  e diffusione delle opere della ricorrente sia con modalità telematiche, sia con altri mezzi, la cancellazione degli archivi degli articoli, nonché il pagamento di una somma giornaliera dovuta per ogni giorno di ritardo nell’adempimento di tale disposizione.


(Tribunale di Trento, Ordinanza 21 giugno 2013)