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Tribunale di Trieste: sentenza tutela del consumatore indotto a stipulare un contratto di finanziamento per l’acquisto di un bene

R.G. n. 4575/2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Paolo Sceusa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta all’intestato n. di R.G.;

promossa con atto di citazione notificato il 8-11-2004

DA

sig. CAIO, con l’avv. dom. G. Sbisà, giusta procura in calce all’atto di citazione;

- attore -

CONTRO

Alfa S.r.l. con l’avv. D. Bonavina jr. e l’avv. dom. A. Mihcich, giusta procura a margine della comparsa di risposta;

- convenuta -fallita in corso di causa -

CONTRO

Beta Finance, già Beta Leasing con l’avv. V. Bonetti e l’ avv. dom. P. Volli, giusta procura a margine della comparsa di risposta;

- convenuta -

E CONTRO

FALLIMENTO Alfa S.r.l., in persona del curatore fallimentare;

- convenuto in riassunzione, contumace -

Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni, precisate all’udienza del 27-02-2007 dalle parti, tutte ritualmente costituite.

Conclusioni dell’attore:

dichiarare la nullità del contratto per assoluta indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto del contratto ovvero pronunciare l’annullamento del contratto per dolo della convenuta Alfa S.r.l. ovvero, in subordine, accertare l’avvenuta risoluzione ex art. 1454 c.c. ovvero dichiarare la risoluzione del contratto dd. 22.04.2004 per inadempimento della Alfa s.r.l ex art. 1453 c.c., conseguentemente dichiarare la nullità ovvero pronunciare l’annullamento o la risoluzione del contratto di finanziamento dd. 22.04 - 23.05.2003 stipulato con la Beta Leasing S.p.A e per l’effetto condannare a) la Alfas.r.l a restituire la somma di Euro 2.380,00 ricevuta dall’attore a titolo di acconto per esecuzione del contratto, con interessi dalla data della consegna al saldo e b) condannare la Beta Leasing SpA a restituire la somma di Euro 5.803,20 fino ad oggi riscossa per il pagamento di n. 16 rate da 362,70 del finanziamento erogato, con interessi legali dai singoli versamenti al saldo.

Con il favore delle spese di giudizio.

Conclusioni della convenuta Beta:

respingere le domande dall’attore contro Beta in quanto infondate in fatto e in diritto e, in via riconvenzionale, previa risoluzione del contratto di finanziamento in oggetto per inadempimento dell’attore medesimo, condannare il sig. Megaletti a corrispondere alla Beta Finance S.p.A. la somma di euro 11.289, 87, oltre interessi convenzionali entro i limiti dei tassi - soglia di cui alla legge 108/96, ovvero quella diversa maggiore/minore somma, per capitale ed interessi, che sarà accertata in corso di causa;

- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudicante accogliesse per qualsivoglia ragione le domande attoree e, di conseguenza, dichiarasse l’invalidità/Inefficacia del contratto di finanziamento de quo, condannare la Alfa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla Beta Finance S.p.A. un importo pari alle rate del finanziamento scadute e a scadere, con interessi al saldo, fatto salvo il diritto della Beta al risarcimento del maggior danno da quantificarsi in corso di causa.

In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L’attore assume d’aver subìto truffa dalle convenute per esser stato indotto a sottoscrivere un contratto di compravendita dd. 22-04-2003 con la Alfa srl e quello accessorio di finanziamento dd. 22.04-23.05.2003 stipulato con la Beta Leasing S.p.A, dopo che era stato contattato ed invitato telefonicamente a presentarsi presso il Jolly Hotel di Trieste perchè gli era stata assegnata per sorteggio una vacanza gratuita, cosa poi rivelatasi del tutto falsa. Espone che il contratto stipulato con la Alfa, che in base alla prospettazione promozionale degli incaricati doveva avere ad oggetto una settimana di vacanza in periodo fluttuante alla Baleari, si era poi rivelato un “acquisto di certificato di associazione” per il prezzo di € 15.000.000,00, versato mediante il collegato finanziamento da parte della Beta Leasing spa. Non avendo poi conseguito la consegna di alcun certificato di associazione ed essendo risultato indeterminato e indeterminabile il periodo di fruizione della vacanza, l’attore chiede l’accoglimento delle conclusioni epigrafate.

La convenuta Alfa, proclamandosi “leader in Italia” nel settore della vendita di “certificati di associazione” per il godimento di vacanze presso un certo sito di Fuerteventura, contesta di aver mai comunicato vincite di vacanze, obietta che la fattispecie contrattuale è regolata dalla legge, contesta che il contratto abbia oggetto indeterminato o che sia rimasto inadempiuto. Chiede il rigetto delle domande attoree.

La convenuta Beta Leasing spa, ora Beta Finance, sostiene la piena autonomia ed indipendenza del proprio contratto di finanziamento da quello intervenuto tra Caio e Alfa e dunque l’inopponibilità a sé delle eccezioni relative a quel contratto. Chiede il rigetto delle domande dell’attore, di cui chiede condanna riconvenzionale ed avanza domanda subordinata, contro la convenuta Alfa, nei termini riportati in epigrafe.

Dopo l’interruzione del processo a seguito del fallimento della convenuta “leader del settore” Alfa e riassunzione nei confronti del fallimento stesso, rimasto contumace, la causa, istruita su base documentale, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come sopra precisate dalle parti.

Prescindendo dall’addotta natura truffaldina del negozio, già oggetto di processo penale pendente, riteniamo che il contratto stipulato fra il sig. Caio e la Alfa sia viziato da nullità per indeterminatezza dell’oggetto.

Al proposito prestiamo piena adesione a Trib. Firenze, 2 aprile 2004, che in una fattispecie del tutto analoga, se non addirittura sovrapponibile, a quella per cui è causa, identici essendo la società venditrice, il testo contrattuale predisposto, le modalità di reclutamento della clientela, ha osservato:

«Nell’intestazione dell’atto si legge "Contratto dì Compravendita" e "Contratto di compravendita di certificato di associazione" Sembra, pertanto, di essere al cospetto di un contratto di compravendita relativo a un "certificato di associazione ". Con tale ultima espressione sembra intendersi che l’oggetto del contratto di compravendita sia il diritto a una partecipazione in un’associazione, in qualche modo incorporato in un titolo trasferibile.

Il contratto, tuttavia, non specifica assolutamente di che tipo di associazione si tratti. Non è, infatti, precisato se si tratta della partecipazione a una persona giuridica, a un ente di fatto, ad un fondo, a un patrimonio separato, a una società commerciale ».

« [ ... ] la premessa si limita a statuire che la società Alfa vende "Certificati di associazione” del "Complesso turistico residenziale denominato Mediterraneo Club Cala Pi” senza assolutamente precisare il tipo di titolo venduto, la sua legge di circolazione e la natura della "associazione" a cui fa riferimento.

La lettura della premessa del contratto non aiuta a comprenderne l’oggetto.

Al punto D) si fa riferimento a "settimane commercializzate". Non è dato intendere, in nessun modo, quale sia il collegamento tra le "settimane commercializzate" e il "certificato di associazione". La clausola contrattuale precisa che le "settimane" in questione "sono di tipologia floating (dal 1° gennaio al 31 dicembre). La precisazione è del tutto incomprensibile e non consente di capire la durata e la collocazione temporale del periodo di godimento dell’immobile. »

Con ciò, deve aggiungersi, si viola altresì il disposto dell’art. 3, secondo comma lett. b) del d.lgs 427/98, che espressamente stabilisce che il testo pattizio deve indicare «il periodo di tempo durante il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto e la data a partire dalla quale l’acquirente può esercitare tale diritto».

... «le ulteriori clausole del contratto e della premessa non aiutano a comprendere l’oggetto del negozio giuridico stipulato tra le parti. Né è possibile fare riferimento ad altre pattuizioni o accordi verbali atteso che, non solo il contratto stesso lo vieta con la clausola n. 5, ma che, ai sensi dell’art. 3 ("Requisiti del contratto”) del decreto legislativo n. 427 del 9 novembre 1998, il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità. Per i contratti per i quali è prescritta la forma scritta "ad substantiam " l’oggetto del contratto deve essere, infatti, determinato o almeno determinabile in base ad elementi risultanti dall’atto stesso, e non acquisibili "aliunde" (Cass., 20 gennaio 2003, n’ 729; 2 giugno 1995, n’ 6201)».

Nè è risultato vero quanto affermato dalla Alfa, cioè che il cliente fosse “legittimato ad usufruire del periodo acquistato senza alcun tipo di problema” semplicemente rapportandosi, per l’individuazione del periodo concreto di vacanza al club La Dorada, posto che il nominativo del signor Caio «non risulta come socio de "La Dorada Club"», il quale ultimo, pertanto, non può «tramitare nessuna prenotazione». (v. fax dd. 15 marzo del Club La Dorada al sig. Caio, doc. n. 15).

Pertanto, l’oggetto del contratto non appare determinato né determinabile e quindi il contratto deve ritenersi viziato da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346-1418.

Oltre a ciò, i due atti di fideiussione (doc. 7 e 8) consegnati al signor Caio dalla Alfa, in virtù dei quali la Geureco S.p.A avrebbe dovuto garantire l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla venditrice, appaiono in realtà inesistenti.

Infatti, non solo la Geureco s.p.a non figura aver firmato gli atti di fideiussione, ma anche laddove lo avesse fatto, la garanzia sarebbe stata comunque priva di efficacia, posto che in data 22.04.2003 già non operava più, essendo stata cancellata dall’albo dei mediatori creditizi da un mese abbondante (doc. n. 14).

Va pertanto accolta anche la domanda attorea restitutoria nei confronti di Alfa.

Riteniamo che la patologia del contratto di compravendita debba riflettersi sul contratto di finanziamento, sussistendo tra gli stessi un vero e proprio collegamento negoziale di tipo funzionale.

Osserviamo che il contratto di finanziamento non è stato stipulato sic et simpliciter, ma, come dallo stesso risulta, «per lo scopo descritto» nel riquadro «prospetto di finanziamento», ossia per l’acquisto del bene indicato.

Specularmente il contratto di compravendita all’art. 2 nel descrivere le modalità di pagamento del prezzo richiama espressamente il finanziamento a parte sottoscritto dall’acquirente.

Vi è pertanto un esplicito legame di interdipendenza tra il contratto base e quello collegato.

Peraltro la sussistenza di un collegamento negoziale tra i contratti come quelli in questione è normativamente riconosciuta anche dall’art. 8 del D.Lgs 427/1998, laddove si prevede che il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, sottoscritto dall’acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l’acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell’art. 5.

Il diritto di recedere ad nutum, senza necessità di motivarne le ragioni, dal contratto di compravendita, è riconosciuto all’acquirente dalla legge (art. 5 d. l.vo 427/98). Il conseguente effetto ex lege della risoluzione di diritto del contratto di finanziamento stipulato dall’acquirente medesimo con un terzo, è subordinato al presupposto della esistenza di un «accordo» tra finanziatore e venditore ed alla finalizzazione del credito al «pagamento del prezzo o di una parte di esso».

E’ pertanto l’esistenza di tale accordo (nel nostro caso la "Convenzione settore multiproprietà", doc. n. 5 di Beta), concretamente attuato nel singolo caso, che costituisce, per espresso riconoscimento del legislatore, il nesso negoziale per cui all’esercizio di una facoltà legata al contratto di compravendita (il recesso), consegue la risoluzione di diritto del contratto di finanziamento collegato.

Pare ovvio che tale nesso, riconosciuto quale presupposto di operatività della norma nel caso di esercizio del diritto di recesso, esiste a prescindere dall’esercizio di tale facoltà.

Ciò che è stato eccezionalmente previsto ex lege è invece l’effetto riflesso (la risoluzione di diritto) che si produce sul contratto di finanziamento a seguito dell’esercizio di una facoltà relativa al contratto di compravendita: facoltà ed effetto che in assenza di esplicita previsione normativa non avrebbero potuto né esercitarsi né prodursi.

In altre parole il legislatore è intervenuto ad individuare specificamente, sul presupposto del collegamento negoziale, ciò che succede a fronte non di una patologia del contratto collegato, ma di legittimo esercizio di una facoltà che, al contrario, la validità negoziale presuppone.

Vero è che, nel caso di specie, il recesso non fu esercitato, ma la trasmissione al contratto collegato (il finanziamento) della nullità del contratto principale (la compravendita), nella subiecta materia deve intendersi a fortiori, come causa patologica di originaria invalidità.

Non riconosciamo applicabile al caso di specie l’art. 1251, 5 comma del d.lgs 385/93 (TUB) che subordina il diritto del consumatore di agire nei confronti del finanziatore in caso di mancato adempimento del venditore all’esistenza di un patto di esclusiva tra venditore e finanziatore, requisito che la norma di cui all’art. 8 d. lgs 427/98, speciale rispetto a quella di cui all’art. 125 d. Lgs. 385/93, non menziona.

Pertanto, in virtù del collegamento negoziale tra il mutuo di scopo e la compravendita, ravvisabile nel fatto che la somma concessa in mutuo viene destinata al pagamento del prezzo, ne consegue che, venendo meno la compravendita, il mutuo stesso non ha più ragion d’essere.

In tal caso, come anche altra giurisprudenza di merito ritiene, grava sul venditore, che ha ricevuto la somma mutuata, l’obbligo di restituirla al mutuante, non già sul mutuatario (Corte App. Milano 13.10.2004, in Giur. Merito, 2005, 2618, e nello stesso senso Trib. Firenze 28.2.2005).

Quanto, infine, alla clausola di inopponibilità delle eccezioni relative all’inadempimento del fornitore di cui all’art. 3 delle condizioni generali di finanziamento, peraltro palesemente vessatoria e quindi inefficace, nella fattispecie in esame essa non opera per le medesime ragioni attinenti all’originaria nullità del contratto che costituì la causa espressa del finanziamento, anche qui a fortiori rispetto alla opponibilità che la giurisprudenza comunque riconosce nel caso di inadempimento assoluto[1].

Va pertanto accolta la sola domanda subordinata che Beta ha svolto verso la Alfa S.r.l. (da eseguirsi ora verso il Fallimento Alfa S.r.l.), limitatamente alla restituzione dell’importo pagato (pari a € 13.032,00- risultante dal prospetto allegato da Beta con la memoria dd. 18-04-2008, non contestato) maggiorato, ovviamente, dei soli interessi legali dalla domanda (3-01-2005) al saldo.

Spese di lite appresso liquidate, secondo soccombenze.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste nella sopra intestata composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie

la domanda attorea e, per l’effetto,

dichiara

la nullità del contratto dd. 22.04.2004 stipulato tra il sig. CAIO e la

Alfa S.r.l.;

dichiara

la nullità del contratto collegato di finanziamento dd. 22.04/23.05.2003 stipulato tra il sig. CAIO e la Beta Leasing S.p.A. (ora Beta Finance);

condanna

la convenuta Alfa S.r.l. (ora fallimento Alfa S.r.l.) a restituire all’attore sig. CAIO la somma di € 2.380,00 ricevuta a titolo di acconto per esecuzione del contratto, con interessi dalla data della consegna al saldo;

condanna

la convenuta Beta Finance a restituire all’attore sig. CAIO le somma di € 5.803,20 riscossa fino al 27-02-2007 per il pagamento di n. 16 rate da € 362,70 ciascuna del finanziamento erogato, oltre a quelle ulteriormente incassate fino ad oggi, con interessi legali dai singoli versamenti al saldo;

condanna

la convenuta Alfa S.r.l. (ora fallimento Alfa S.r.l.) a pagare a Beta Finance la somma di € 13.032,00 oltre agli interessi legali dal 3-01-2005 al saldo;

condanna

i convenuti Alfa S.r.l. (ora fallimento Alfa S.r.l.) e Beta Finance a rifondere in solido tra loro all’attore sig. CAIO le spese legali che si liquidano in complessivi € 4.556,40 di cui € 2.600,00 per onorari, € 1.523,00 per diritti, € 433,40 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CNAP nella misura di legge;

condanna

la convenuta Alfa S.r.l. (ora fallimento Alfa S.r.l.) a rifondere all’altra convenuta Beta Finance le spese legali che si liquidano in complessivi € 2.234,50 di cui € 700.00 per onorari, € 1.534,50 per diritti, oltre a spese generali, IVA e CNAP nella misura di legge.

Sentenza esecutiva ex lege.

Trieste, 17 settembre 2007.

Il Giudice

(dott. Paolo Sceusa)



[1] Cass., III, 5966/2001 (Nell’ipotesi di contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l’acquisto di un veicolo, venuto meno il contratto per cui il mutuato è concesso in seguito alla intervenuta risoluzione consensuale della compravendita del veicolo, il mutuante è legittimato a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario (acquirente), ma direttamente ed esclusivamente al venditore, che rispetto al mutuo appare terzo, ma che del mutuato in sostanza beneficia. Infatti nell’ambito della funzione complessiva dei negozi collegati, essendo lo scopo del mutuo legato alla compravendita, in quanto la somma concessa in mutuo viene destinata al pagamento del prezzo, venuta meno la compravendita, il mutuo non ha più ragione d’essere. In tal caso il mutuatario, il quale impiega la somma secondo la destinazione prevista in contratto, sostanzialmente non ricava alcun vantaggio, perché non consegue la proprietà del bene, per il cui pagamento il mutuo gli viene risultante dal collegamento negoziale, il venditore, che riceve la somma mutuata, deve restituirla). V. anche Cass. 7524/2007.

R.G. n. 4575/2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Paolo Sceusa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta all’intestato n. di R.G.;

promossa con atto di citazione notificato il 8-11-2004

DA

sig. CAIO, con l’avv. dom. G. Sbisà, giusta procura in calce all’atto di citazione;

- attore -

CONTRO

Alfa S.r.l. con l’avv. D. Bonavina jr. e l’avv. dom. A. Mihcich, giusta procura a margine della comparsa di risposta;

- convenuta -fallita in corso di causa -

CONTRO

Beta Finance, già Beta Leasing con l’avv. V. Bonetti e l’ avv. dom. P. Volli, giusta procura a margine della comparsa di risposta;

- convenuta -

E CONTRO

FALLIMENTO Alfa S.r.l., in persona del curatore fallimentare;

- convenuto in riassunzione, contumace -

Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni, precisate all’udienza del 27-02-2007 dalle parti, tutte ritualmente costituite.

Conclusioni dell’attore:

dichiarare la nullità del contratto per assoluta indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto del contratto ovvero pronunciare l’annullamento del contratto per dolo della convenuta Alfa S.r.l. ovvero, in subordine, accertare l’avvenuta risoluzione ex art. 1454 c.c. ovvero dichiarare la risoluzione del contratto dd. 22.04.2004 per inadempimento della Alfa s.r.l ex art. 1453 c.c., conseguentemente dichiarare la nullità ovvero pronunciare l’annullamento o la risoluzione del contratto di finanziamento dd. 22.04 - 23.05.2003 stipulato con la Beta Leasing S.p.A e per l’effetto condannare a) la Alfas.r.l a restituire la somma di Euro 2.380,00 ricevuta dall’attore a titolo di acconto per esecuzione del contratto, con interessi dalla data della consegna al saldo e b) condannare la Beta Leasing SpA a restituire la somma di Euro 5.803,20 fino ad oggi riscossa per il pagamento di n. 16 rate da 362,70 del finanziamento erogato, con interessi legali dai singoli versamenti al saldo.

Con il favore delle spese di giudizio.

Conclusioni della convenuta Beta:

respingere le domande dall’attore contro Beta in quanto infondate in fatto e in diritto e, in via riconvenzionale, previa risoluzione del contratto di finanziamento in oggetto per inadempimento dell’attore medesimo, condannare il sig. Megaletti a corrispondere alla Beta Finance S.p.A. la somma di euro 11.289, 87, oltre interessi convenzionali entro i limiti dei tassi - soglia di cui alla legge 108/96, ovvero quella diversa maggiore/minore somma, per capitale ed interessi, che sarà accertata in corso di causa;

- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudicante accogliesse per qualsivoglia ragione le domande attoree e, di conseguenza, dichiarasse l’invalidità/Inefficacia del contratto di finanziamento de quo, condannare la Alfa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla Beta Finance S.p.A. un importo pari alle rate del finanziamento scadute e a scadere, con interessi al saldo, fatto salvo il diritto della Beta al risarcimento del maggior danno da quantificarsi in corso di causa.

In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L’attore assume d’aver subìto truffa dalle convenute per esser stato indotto a sottoscrivere un contratto di compravendita dd. 22-04-2003 con la Alfa srl e quello accessorio di finanziamento dd. 22.04-23.05.2003 stipulato con la Beta Leasing S.p.A, dopo che era stato contattato ed invitato telefonicamente a presentarsi presso il Jolly Hotel di Trieste perchè gli era stata assegnata per sorteggio una vacanza gratuita, cosa poi rivelatasi del tutto falsa. Espone che il contratto stipulato con la Alfa, che in base alla prospettazione promozionale degli incaricati doveva avere ad oggetto una settimana di vacanza in periodo fluttuante alla Baleari, si era poi rivelato un “acquisto di certificato di associazione” per il prezzo di € 15.000.000,00, versato mediante il collegato finanziamento da parte della Beta Leasing spa. Non avendo poi conseguito la consegna di alcun certificato di associazione ed essendo risultato indeterminato e indeterminabile il periodo di fruizione della vacanza, l’attore chiede l’accoglimento delle conclusioni epigrafate.

La convenuta Alfa, proclamandosi “leader in Italia” nel settore della vendita di “certificati di associazione” per il godimento di vacanze presso un certo sito di Fuerteventura, contesta di aver mai comunicato vincite di vacanze, obietta che la fattispecie contrattuale è regolata dalla legge, contesta che il contratto abbia oggetto indeterminato o che sia rimasto inadempiuto. Chiede il rigetto delle domande attoree.

La convenuta Beta Leasing spa, ora Beta Finance, sostiene la piena autonomia ed indipendenza del proprio contratto di finanziamento da quello intervenuto tra Caio e Alfa e dunque l’inopponibilità a sé delle eccezioni relative a quel contratto. Chiede il rigetto delle domande dell’attore, di cui chiede condanna riconvenzionale ed avanza domanda subordinata, contro la convenuta Alfa, nei termini riportati in epigrafe.

Dopo l’interruzione del processo a seguito del fallimento della convenuta “leader del settore” Alfa e riassunzione nei confronti del fallimento stesso, rimasto contumace, la causa, istruita su base documentale, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come sopra precisate dalle parti.

Prescindendo dall’addotta natura truffaldina del negozio, già oggetto di processo penale pendente, riteniamo che il contratto stipulato fra il sig. Caio e la Alfa sia viziato da nullità per indeterminatezza dell’oggetto.

Al proposito prestiamo piena adesione a Trib. Firenze, 2 aprile 2004, che in una fattispecie del tutto analoga, se non addirittura sovrapponibile, a quella per cui è causa, identici essendo la società venditrice, il testo contrattuale predisposto, le modalità di reclutamento della clientela, ha osservato:

«Nell’intestazione dell’atto si legge "Contratto dì Compravendita" e "Contratto di compravendita di certificato di associazione" Sembra, pertanto, di essere al cospetto di un contratto di compravendita relativo a un "certificato di associazione ". Con tale ultima espressione sembra intendersi che l’oggetto del contratto di compravendita sia il diritto a una partecipazione in un’associazione, in qualche modo incorporato in un titolo trasferibile.

Il contratto, tuttavia, non specifica assolutamente di che tipo di associazione si tratti. Non è, infatti, precisato se si tratta della partecipazione a una persona giuridica, a un ente di fatto, ad un fondo, a un patrimonio separato, a una società commerciale ».

« [ ... ] la premessa si limita a statuire che la società Alfa vende "Certificati di associazione” del "Complesso turistico residenziale denominato Mediterraneo Club Cala Pi” senza assolutamente precisare il tipo di titolo venduto, la sua legge di circolazione e la natura della "associazione" a cui fa riferimento.

La lettura della premessa del contratto non aiuta a comprenderne l’oggetto.

Al punto D) si fa riferimento a "settimane commercializzate". Non è dato intendere, in nessun modo, quale sia il collegamento tra le "settimane commercializzate" e il "certificato di associazione". La clausola contrattuale precisa che le "settimane" in questione "sono di tipologia floating (dal 1° gennaio al 31 dicembre). La precisazione è del tutto incomprensibile e non consente di capire la durata e la collocazione temporale del periodo di godimento dell’immobile. »

Con ciò, deve aggiungersi, si viola altresì il disposto dell’art. 3, secondo comma lett. b) del d.lgs 427/98, che espressamente stabilisce che il testo pattizio deve indicare «il periodo di tempo durante il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto e la data a partire dalla quale l’acquirente può esercitare tale diritto».

... «le ulteriori clausole del contratto e della premessa non aiutano a comprendere l’oggetto del negozio giuridico stipulato tra le parti. Né è possibile fare riferimento ad altre pattuizioni o accordi verbali atteso che, non solo il contratto stesso lo vieta con la clausola n. 5, ma che, ai sensi dell’art. 3 ("Requisiti del contratto”) del decreto legislativo n. 427 del 9 novembre 1998, il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità. Per i contratti per i quali è prescritta la forma scritta "ad substantiam " l’oggetto del contratto deve essere, infatti, determinato o almeno determinabile in base ad elementi risultanti dall’atto stesso, e non acquisibili "aliunde" (Cass., 20 gennaio 2003, n’ 729; 2 giugno 1995, n’ 6201)».

Nè è risultato vero quanto affermato dalla Alfa, cioè che il cliente fosse “legittimato ad usufruire del periodo acquistato senza alcun tipo di problema” semplicemente rapportandosi, per l’individuazione del periodo concreto di vacanza al club La Dorada, posto che il nominativo del signor Caio «non risulta come socio de "La Dorada Club"», il quale ultimo, pertanto, non può «tramitare nessuna prenotazione». (v. fax dd. 15 marzo del Club La Dorada al sig. Caio, doc. n. 15).

Pertanto, l’oggetto del contratto non appare determinato né determinabile e quindi il contratto deve ritenersi viziato da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346-1418.

Oltre a ciò, i due atti di fideiussione (doc. 7 e 8) consegnati al signor Caio dalla Alfa, in virtù dei quali la Geureco S.p.A avrebbe dovuto garantire l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla venditrice, appaiono in realtà inesistenti.

Infatti, non solo la Geureco s.p.a non figura aver firmato gli atti di fideiussione, ma anche laddove lo avesse fatto, la garanzia sarebbe stata comunque priva di efficacia, posto che in data 22.04.2003 già non operava più, essendo stata cancellata dall’albo dei mediatori creditizi da un mese abbondante (doc. n. 14).

Va pertanto accolta anche la domanda attorea restitutoria nei confronti di Alfa.

Riteniamo che la patologia del contratto di compravendita debba riflettersi sul contratto di finanziamento, sussistendo tra gli stessi un vero e proprio collegamento negoziale di tipo funzionale.

Osserviamo che il contratto di finanziamento non è stato stipulato sic et simpliciter, ma, come dallo stesso risulta, «per lo scopo descritto» nel riquadro «prospetto di finanziamento», ossia per l’acquisto del bene indicato.

Specularmente il contratto di compravendita all’art. 2 nel descrivere le modalità di pagamento del prezzo richiama espressamente il finanziamento a parte sottoscritto dall’acquirente.

Vi è pertanto un esplicito legame di interdipendenza tra il contratto base e quello collegato.

Peraltro la sussistenza di un collegamento negoziale tra i contratti come quelli in questione è normativamente riconosciuta anche dall’art. 8 del D.Lgs 427/1998, laddove si prevede che il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, sottoscritto dall’acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l’acquirente abbia esercitato il diritto di recesso ai sensi dell’art. 5.

Il diritto di recedere ad nutum, senza necessità di motivarne le ragioni, dal contratto di compravendita, è riconosciuto all’acquirente dalla legge (art. 5 d. l.vo 427/98). Il conseguente effetto ex lege della risoluzione di diritto del contratto di finanziamento stipulato dall’acquirente medesimo con un terzo, è subordinato al presupposto della esistenza di un «accordo» tra finanziatore e venditore ed alla finalizzazione del credito al «pagamento del prezzo o di una parte di esso».

E’ pertanto l’esistenza di tale accordo (nel nostro caso la "Convenzione settore multiproprietà", doc. n. 5 di Beta), concretamente attuato nel singolo caso, che costituisce, per espresso riconoscimento del legislatore, il nesso negoziale per cui all’esercizio di una facoltà legata al contratto di compravendita (il recesso), consegue la risoluzione di diritto del contratto di finanziamento collegato.

Pare ovvio che tale nesso, riconosciuto quale presupposto di operatività della norma nel caso di esercizio del diritto di recesso, esiste a prescindere dall’esercizio di tale facoltà.

Ciò che è stato eccezionalmente previsto ex lege è invece l’effetto riflesso (la risoluzione di diritto) che si produce sul contratto di finanziamento a seguito dell’esercizio di una facoltà relativa al contratto di compravendita: facoltà ed effetto che in assenza di esplicita previsione normativa non avrebbero potuto né esercitarsi né prodursi.

In altre parole il legislatore è intervenuto ad individuare specificamente, sul presupposto del collegamento negoziale, ciò che succede a fronte non di una patologia del contratto collegato, ma di legittimo esercizio di una facoltà che, al contrario, la validità negoziale presuppone.

Vero è che, nel caso di specie, il recesso non fu esercitato, ma la trasmissione al contratto collegato (il finanziamento) della nullità del contratto principale (la compravendita), nella subiecta materia deve intendersi a fortiori, come causa patologica di originaria invalidità.

Non riconosciamo applicabile al caso di specie l’art. 1251, 5 comma del d.lgs 385/93 (TUB) che subordina il diritto del consumatore di agire nei confronti del finanziatore in caso di mancato adempimento del venditore all’esistenza di un patto di esclusiva tra venditore e finanziatore, requisito che la norma di cui all’art. 8 d. lgs 427/98, speciale rispetto a quella di cui all’art. 125 d. Lgs. 385/93, non menziona.

Pertanto, in virtù del collegamento negoziale tra il mutuo di scopo e la compravendita, ravvisabile nel fatto che la somma concessa in mutuo viene destinata al pagamento del prezzo, ne consegue che, venendo meno la compravendita, il mutuo stesso non ha più ragion d’essere.

In tal caso, come anche altra giurisprudenza di merito ritiene, grava sul venditore, che ha ricevuto la somma mutuata, l’obbligo di restituirla al mutuante, non già sul mutuatario (Corte App. Milano 13.10.2004, in Giur. Merito, 2005, 2618, e nello stesso senso Trib. Firenze 28.2.2005).

Quanto, infine, alla clausola di inopponibilità delle eccezioni relative all’inadempimento del fornitore di cui all’art. 3 delle condizioni generali di finanziamento, peraltro palesemente vessatoria e quindi inefficace, nella fattispecie in esame essa non opera per le medesime ragioni attinenti all’originaria nullità del contratto che costituì la causa espressa del finanziamento, anche qui a fortiori rispetto alla opponibilità che la giurisprudenza comunque riconosce nel caso di inadempimento assoluto[1].

Va pertanto accolta la sola domanda subordinata che Beta ha svolto verso la Alfa S.r.l. (da eseguirsi ora verso il Fallimento Alfa S.r.l.), limitatamente alla restituzione dell’importo pagato (pari a € 13.032,00- risultante dal prospetto allegato da Beta con la memoria dd. 18-04-2008, non contestato) maggiorato, ovviamente, dei soli interessi legali dalla domanda (3-01-2005) al saldo.

Spese di lite appresso liquidate, secondo soccombenze.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste nella sopra intestata composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie

la domanda attorea e, per l’effetto,

dichiara

la nullità del contratto dd. 22.04.2004 stipulato tra il sig. CAIO e la

Alfa S.r.l.;

dichiara

la nullità del contratto collegato di finanziamento dd. 22.04/23.05.2003 stipulato tra il sig. CAIO e la Beta Leasing S.p.A. (ora Beta Finance);

condanna

la convenuta Alfa S.r.l. (ora fallimento Alfa S.r.l.) a restituire all’attore sig. CAIO la somma di € 2.380,00 ricevuta a titolo di acconto per esecuzione del contratto, con interessi dalla data della consegna al saldo;

condanna

la convenuta Beta Finance a restituire all’attore sig. CAIO le somma di € 5.803,20 riscossa fino al 27-02-2007 per il pagamento di n. 16 rate da € 362,70 ciascuna del finanziamento erogato, oltre a quelle ulteriormente incassate fino ad oggi, con interessi legali dai singoli versamenti al saldo;

condanna

la convenuta Alfa S.r.l. (ora fallimento Alfa S.r.l.) a pagare a Beta Finance la somma di € 13.032,00 oltre agli interessi legali dal 3-01-2005 al saldo;

condanna

i convenuti Alfa S.r.l. (ora fallimento Alfa S.r.l.) e Beta Finance a rifondere in solido tra loro all’attore sig. CAIO le spese legali che si liquidano in complessivi € 4.556,40 di cui € 2.600,00 per onorari, € 1.523,00 per diritti, € 433,40 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CNAP nella misura di legge;

condanna

la convenuta Alfa S.r.l. (ora fallimento Alfa S.r.l.) a rifondere all’altra convenuta Beta Finance le spese legali che si liquidano in complessivi € 2.234,50 di cui € 700.00 per onorari, € 1.534,50 per diritti, oltre a spese generali, IVA e CNAP nella misura di legge.

Sentenza esecutiva ex lege.

Trieste, 17 settembre 2007.

Il Giudice

(dott. Paolo Sceusa)



[1] Cass., III, 5966/2001 (Nell’ipotesi di contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l’acquisto di un veicolo, venuto meno il contratto per cui il mutuato è concesso in seguito alla intervenuta risoluzione consensuale della compravendita del veicolo, il mutuante è legittimato a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario (acquirente), ma direttamente ed esclusivamente al venditore, che rispetto al mutuo appare terzo, ma che del mutuato in sostanza beneficia. Infatti nell’ambito della funzione complessiva dei negozi collegati, essendo lo scopo del mutuo legato alla compravendita, in quanto la somma concessa in mutuo viene destinata al pagamento del prezzo, venuta meno la compravendita, il mutuo non ha più ragione d’essere. In tal caso il mutuatario, il quale impiega la somma secondo la destinazione prevista in contratto, sostanzialmente non ricava alcun vantaggio, perché non consegue la proprietà del bene, per il cui pagamento il mutuo gli viene risultante dal collegamento negoziale, il venditore, che riceve la somma mutuata, deve restituirla). V. anche Cass. 7524/2007.