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Tribunale Milano: per la richiesta di liquidazione degli onorari di ausiliario del Giudice il termine decorre dalla chiusura delle indagini preliminari

L’Ordinanza qui annotata succintamente, dal Tribunale di Milano, a definizione del procedimento instaurato ex articolo 702-bis del codice di procedura civile, risulta di interesse poiché chiarisce – si auspica – una volta per tutte, la dibattuta questione circa il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale di cento giorni, previsto dall’articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, entro cui gli ausiliari del Magistrato debbono depositare la richiesta di liquidazione dei propri onorari per l’attività eseguita su incarico del Magistrato.

A mente del secondo comma del citato articolo 71 “Testo unico in materia di spese di giustizia”, infatti, “la domanda [di liquidazione, ndr.] è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni … dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato”.

Con un’interpretazione restrittiva e certo penalizzante per gli ausiliari, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha sempre tendenzialmente interpretato tale disposizione nel senso che, decorsi cento giorni dall’esecuzione di ogni singolo incarico effettuato dall’ausiliario, quest’ultimo sarebbe decaduto dal proprio diritto al compenso relativo a quell’incarico.

Di diverso avviso il Tribunale che, con l’ordinanza in oggetto e sposando l’interpretazione proposta dagli Avvocati Filippo Parisi e Stefania Bianca Mennitti dello Studio CMP & Associati, ha statuito che, nel caso di specie, trattandosi di interprete/traduttore disponibile e reperibile per tutta la durata delle indagini preliminari, il dies a quo per il decorso del termine decadenziale dei cento giorni è da individuarsi nella chiusura delle indagini preliminari, indipendentemente dai singoli periodi in cui l’interprete ha, di fatto, eseguito gli incarichi di volta in volta conferitigli, proprio per la sua costante – e pretesa dalla Procura – disponibilità e reperibilità sino alla chiusura delle indagini preliminari, anche considerando che, nella fattispecie, nell’atto del conferimento dell’incarico il PM aveva espressamente concesso termine fino alla chiusura delle indagini. Così argomentando, il Tribunale di Milano ha condannato il Ministero della Giustizia a corrispondere all’interprete gli onorari e le spese come da richiesta, oltre alla rifusione delle spese di lite.

(Tribunale di Milano – Sesta Sezione Penale, Dottoressa Chiara Delmonte, Ordinanza 24 novembre 2014)

L’Ordinanza qui annotata succintamente, dal Tribunale di Milano, a definizione del procedimento instaurato ex articolo 702-bis del codice di procedura civile, risulta di interesse poiché chiarisce – si auspica – una volta per tutte, la dibattuta questione circa il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale di cento giorni, previsto dall’articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, entro cui gli ausiliari del Magistrato debbono depositare la richiesta di liquidazione dei propri onorari per l’attività eseguita su incarico del Magistrato.

A mente del secondo comma del citato articolo 71 “Testo unico in materia di spese di giustizia”, infatti, “la domanda [di liquidazione, ndr.] è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni … dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato”.

Con un’interpretazione restrittiva e certo penalizzante per gli ausiliari, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha sempre tendenzialmente interpretato tale disposizione nel senso che, decorsi cento giorni dall’esecuzione di ogni singolo incarico effettuato dall’ausiliario, quest’ultimo sarebbe decaduto dal proprio diritto al compenso relativo a quell’incarico.

Di diverso avviso il Tribunale che, con l’ordinanza in oggetto e sposando l’interpretazione proposta dagli Avvocati Filippo Parisi e Stefania Bianca Mennitti dello Studio CMP & Associati, ha statuito che, nel caso di specie, trattandosi di interprete/traduttore disponibile e reperibile per tutta la durata delle indagini preliminari, il dies a quo per il decorso del termine decadenziale dei cento giorni è da individuarsi nella chiusura delle indagini preliminari, indipendentemente dai singoli periodi in cui l’interprete ha, di fatto, eseguito gli incarichi di volta in volta conferitigli, proprio per la sua costante – e pretesa dalla Procura – disponibilità e reperibilità sino alla chiusura delle indagini preliminari, anche considerando che, nella fattispecie, nell’atto del conferimento dell’incarico il PM aveva espressamente concesso termine fino alla chiusura delle indagini. Così argomentando, il Tribunale di Milano ha condannato il Ministero della Giustizia a corrispondere all’interprete gli onorari e le spese come da richiesta, oltre alla rifusione delle spese di lite.

(Tribunale di Milano – Sesta Sezione Penale, Dottoressa Chiara Delmonte, Ordinanza 24 novembre 2014)