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Patrocinio a spese dello Stato: l'omessa comunicazione annuale delle variazioni di reddito comporta la revoca dell’ammissione

Patrocinio a spese dello stato e la pedante comunicazione del nulla.
Patrocinio a spese dello Stato
Patrocinio a spese dello Stato

Patrocinio a spese dello Stato: l'omessa comunicazione annuale delle variazioni di reddito comporta la revoca dell’ammissione

L’uovo ha una forma perfetta benché sia fatto col culo

                                                                   (Bruno Munari)

La cassazione sezione VI civile con l’ordinanza numero 9727 del 25 marzo 2022 ha stabilito che la mancata comunicazione annuale delle variazioni di reddito “comporta in sé e per sé la revoca dal beneficio”, a prescindere cioè dalla circostanza che la variazione risulti poi non determinativa del superamento del limite reddituale comportante l'ammissione.

Tale decisione prende le mosse, secondo gli Ermellini, dal dato letterale dell’articolo 112 del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede, alle lett. a) e b), due concorrenti ipotesi di revoca - l'una associata al fatto dell'interessato che, nei termini previsti dall'art. 79, comma 1, lett. d), non provveda a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito e l'altra viceversa correlata al fatto che a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultino variate in misura tale da escludere l'ammissione

Quindi secondo i Supremi giudici la persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve comunicare ogni anno all’autorità le proprie condizioni di reddito anche se queste non sono variate.

 

Una burocratizzazione ulteriore del sistema già di per sé farraginoso.

La decisione appare non tener conto delle parole “le eventuali variazioni di reddito” che lasciano intendere che qualora non mutino nel corso degli anni l’interessato nulla debba comunicare.

Il ragionamento della cassazione non convince ed è una ulteriore pericolosa “arma” in mano ai giudici per mortificare il diritto di difesa e il diritto al compenso dell’avvocato.

La decisione prende le mosse dalla pronuncia della IV sezione penale di questa Corte n. 29284 del 2019 e dalla sentenza n. 14723 del 2020 delle Sezioni unite penali; sennonché il principio affermato dall'ultima delle citate pronunce - che più rileva - è nel senso che "in tema di patrocinio a spese dello Stato, la falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall'art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002, non comporta, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.P.R. n. 115 del 2002".

Il riferimento all'art. 79, comma 1, lett. c), rende chiaro (secondo gli Ermellini) che l'ambito della citata decisione non è sovrapponibile a quello che qui interessa, in cui si discute, invece, dell'omessa comunicazione delle variazioni di cui all'art. 79, comma 1, lett. d).

Attenti al ragionamento seguito, se comunichi dati falsi che non superano i limiti reddituali non può procedersi alla revoca ma se non comunichi, a prescindere se ci sono state variazioni o meno, si deve procedere alla revoca.

Tale ossimoro è sostenuto dalla seguente motivazione: “Può osservarsi che la ratio sottesa a tale affermazione è chiaramente orientata a garantire, dopo l'ammissione dell'interessato al beneficio, l'assolvimento di minimali oneri di cooperazione nei confronti dello Stato, segnatamente declinati nel senso della comunicazione di ogni mutamento di quanto già a suo tempo dichiarato e considerato; la mancata comunicazione delle variazioni di reddito comporta quindi in sé e per sé la revoca dal beneficio, a prescindere cioè dalla circostanza che la variazione risulti poi non determinativa del superamento del limite reddituale comportante l'ammissione.

È centrale, d'altronde, il testo dell'art. 112 del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede, alle lett. a) e b), due concorrenti ipotesi di revoca - l'una associata al fatto dell'interessato che, nei termini previsti dall'art. 79, comma 1, lett. d), non provveda a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito; e l'altra viceversa correlata al fatto che a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultino variate in misura tale da escludere l'ammissione

Gli Ermellini sembrano aver dimenticato i principi della semplificazione amministrativa e un dato inequivocabile della lettera della legge “ le eventuali variazioni dei limiti di reddito”, in compenso conoscono alla perfezione “Era un pedante così minuzioso che vedeva un granello di sabbia sempre prima di una casa” come  scriveva George Christoph Lichtenberg.