Tribunale Nola: locazioni ad uso abitativo

Il Tribunale di Nola ha rigettato con una interessante pronuncia una questione di legittimità costituzionale del comma 6° dell’articolo 2 della legge n. 431 del 1998 in materia di locazioni ad uso abitativo, nella parte in cui, rinviando al 1° comma dello stesso articolo nella sua interezza, comporta per le locazioni sorte sotto il vigore della legge n. 392 del 1978, rinnovatesi tacitamente dopo l’entrata in vigore della nuova legge, una durata, nel complesso, pari ad otto anni (anni quattro più quattro). Queste le motivazioni e le decisioni della pronuncia del Giudice Unico.


"Le locazioni ad uso abitativo sorte sotto il vigore della legge n. 392 del 1978 che si sono rinnovate tacitamente successivamente all’entrata in vigore della legge n. 431 del 1998 hanno la durata di quattro anni più quattro come sancito dal 1° comma dell’art. 2 della nuova legge, giusta il rinvio al medesimo operato dal comma 6° dello stesso articolo. Dopo la prima scadenza il locatore non è nel potere di denegare il rinnovo del contratto per gli ulteriori quattro anni mediante disdetta semplice, che non faccia, cioè, riferimento ai motivi specifici ed espressi di cui all’art. 3 della legge n. 431 del 1998.


È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del comma 6° dell’articolo 2 della legge n. 431 del 1998 nella parte in cui, rinviando al 1° comma dello stesso articolo nella sua interezza, comporta per le locazioni sorte sotto il vigore della legge n. 392 del 1978, rinnovatesi tacitamente dopo l’entrata in vigore della nuova legge, una durata, nel complesso, pari ad otto anni (anni quattro più quattro), atteso:


che tale effetto è conseguenza della volontà delle parti e non di imposizione autoritativa, le quali ben avrebbero potuto evitarlo denegando la rinnovazione del rapporto alla prima scadenza successiva alla entrata in vigore della riforma;


che la maggiore stabilità del contratto è stata bilanciata dalla definitiva liberalizzazione del canone;


che la rinnovazione tacita del contratto, per la sua intrinseca natura negoziale, non autorizza, nel ripristinato regime di piena liberalizzazione del canone, a sostenere che il canone lasciato invariato dalle parti sia il frutto di un’imposizione legislativa, anziché quello voluto e nuovamente prescelto dalle medesime".


(Tribunale di Nola, Sentenza 15 novembre 2005, G.U. Dott. Raffaele Califano: Locazione ad uso abitativo - Licenza per finita locazione).


[Massima e sentenza cortesemente inviate dall’Avv. Pietro D’Antò - www.iussit.it]

Il Tribunale di Nola ha rigettato con una interessante pronuncia una questione di legittimità costituzionale del comma 6° dell’articolo 2 della legge n. 431 del 1998 in materia di locazioni ad uso abitativo, nella parte in cui, rinviando al 1° comma dello stesso articolo nella sua interezza, comporta per le locazioni sorte sotto il vigore della legge n. 392 del 1978, rinnovatesi tacitamente dopo l’entrata in vigore della nuova legge, una durata, nel complesso, pari ad otto anni (anni quattro più quattro). Queste le motivazioni e le decisioni della pronuncia del Giudice Unico.


"Le locazioni ad uso abitativo sorte sotto il vigore della legge n. 392 del 1978 che si sono rinnovate tacitamente successivamente all’entrata in vigore della legge n. 431 del 1998 hanno la durata di quattro anni più quattro come sancito dal 1° comma dell’art. 2 della nuova legge, giusta il rinvio al medesimo operato dal comma 6° dello stesso articolo. Dopo la prima scadenza il locatore non è nel potere di denegare il rinnovo del contratto per gli ulteriori quattro anni mediante disdetta semplice, che non faccia, cioè, riferimento ai motivi specifici ed espressi di cui all’art. 3 della legge n. 431 del 1998.


È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del comma 6° dell’articolo 2 della legge n. 431 del 1998 nella parte in cui, rinviando al 1° comma dello stesso articolo nella sua interezza, comporta per le locazioni sorte sotto il vigore della legge n. 392 del 1978, rinnovatesi tacitamente dopo l’entrata in vigore della nuova legge, una durata, nel complesso, pari ad otto anni (anni quattro più quattro), atteso:


che tale effetto è conseguenza della volontà delle parti e non di imposizione autoritativa, le quali ben avrebbero potuto evitarlo denegando la rinnovazione del rapporto alla prima scadenza successiva alla entrata in vigore della riforma;


che la maggiore stabilità del contratto è stata bilanciata dalla definitiva liberalizzazione del canone;


che la rinnovazione tacita del contratto, per la sua intrinseca natura negoziale, non autorizza, nel ripristinato regime di piena liberalizzazione del canone, a sostenere che il canone lasciato invariato dalle parti sia il frutto di un’imposizione legislativa, anziché quello voluto e nuovamente prescelto dalle medesime".


(Tribunale di Nola, Sentenza 15 novembre 2005, G.U. Dott. Raffaele Califano: Locazione ad uso abitativo - Licenza per finita locazione).


[Massima e sentenza cortesemente inviate dall’Avv. Pietro D’Antò - www.iussit.it]