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Abbandono del tetto coniugale e addebito della separazione: torno da mia madre!

Abbandono del tetto coniugale
Abbandono del tetto coniugale

Al raggiungimento di un anno dall’inizio di vari ed intermittenti lockdown, potresti aver terminato la forze di resistere alla tentazione di fare le valigie ed andartene.

Se la malsopportazione verso il tuo coniuge è arrivata alle stelle, prima di uscire di casa… rifletti.

La recente ordinanza della Cassazione, sesta sez. civile, n. 1785/2021 ha riaffermato il principio secondo cui il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione al dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l’addebito della separazione personale, a meno che non si provi che è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile e sia da ciò derivato.

La parte che intende richiedere l’addebito ha il solo onere di provare l’allontanamento dell’altra dal cosiddetto “tetto coniugale”, ovvero il luogo in cui si concentra abitualmente la vita del nucleo familiare.

L’allontanamento, inoltre, deve essere definitivo e non una sporadica decisione di trascorrere una notte da amici o parenti per “sbollire” la rabbia dopo un acceso scambio di idee.

Il fuggitivo deve, per scongiurare l’addebito, provare che se n’era andato a causa di una già intervenuta intollerabilità della convivenza.

Se il Giudice non dovesse rilevare una giusta causa di tale allontanamento pronuncerà l’addebito, con tutto ciò che ne consegue, tra cui la perdita del diritto all’assegno di mantenimento e dei diritti successori dell’ex coniuge già dalla separazione.

A titolo esemplificativo la Cassazione ha ritenuto come giustificati motivi per andarsene la violenza, ma anche la violazione dell’obbligo di fedeltà del coniuge che si sollazzava cercando fanciulle disponibili a relazioni extraconiugali tramite internet (Cass. 16 aprile 2018, n. 9384).

Un accordo, sottoscritto da entrambi i coniugi, in cui essi abbiano dichiarato di essere d’accordo sull’allontanamento di uno dei due dalla casa familiare potrebbe essere una possibile soluzione per ovviare alla situazione per la quale un coniuge si trattenga dall’andarsene unicamente per il timore delle conseguenze per l’addebito, mentre l’altro non desideri altro che vederlo uscire per sempre dalla porta di casa.

Sotto il profilo penalistico, la decisione di uno dei due coniugi di andarsene non costituisce reato, ma lo diventa quando da ciò deriva una violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale verso la famiglia.

L’ultima, ma non irrilevante, valutazione da farsi è, infine, se sarebbe più arduo convincere della imprescindibilità dell’abbandono del tetto coniugale il Giudice o il poliziotto locale che potrebbe sorprendere il fuggitivo, in tempo di lockdown, mentre tenta di varcare i confini dal proprio Comune, magari nottetempo, per tornare dalla mammina (o dalla sua prima fidanzata) che lo attendeva, da tempo, a braccia aperte…