Il sì dell’INPS a permessi riconosciuti agli uniti civilmente

Unioni civili
Unioni civili

L’INPS, con una recentissima circolare, riconosce il legame che si costituisce tra l’unito civilmente e i partenti del partner. Riconosciuti i permessi in materia di assistenza a familiari disabili e congedi straordinari.

 

Unioni civili: dal codice civile...

L’INPS, in modo alquanto sorprendente, riconosce che tra l’unito civilmente e i parenti, i familiari dell’altro coniuge si possa creare un rapporto di affinità; rapporto, questo, sicuramente meritevole di tutela.

L’articolo 78 del codice civile, rubricato appunto “Affinità”, sancisce che:

L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge.

L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all’articolo 87, n. 4.”

Dunque, alla luce di quanto esposto, non si può non dare rilevanza al legame sociale, sentimentale ed emotivo che potrebbe venirsi a costituire con i parenti del proprio partner. Il diritto ha, però, bisogno di definizioni, regole e discipline. Il summenzionato legame passa dunque ad essere considerato nella sfera dell’affinità e, di conseguenza, ad essere giuridicamente riconosciuto e tutelato già a livello codicistico; aspetto, questo, di non poco conto, dal momento che si sottolinea così l’inerenza, gli effetti e il riflesso di un rapporto di tal specie e portata su quello di coniugio.

 

Unioni civili:…alla Legge Cirinnà…

Un sorprendente passo in avanti fu costituito nel 2016 dalla Legge Cirinnà (Legge n. 76/2016), che ha introdotto e riconosciuto tutela in Italia alle Unioni civili e alle Convivenze di fatto, altra realtà sociale emersa negli ultimi anni.

Enorme differenza tra i summenzionati istituti consiste nel fatto che le unioni civili possono costituirsi solo tra persone dello stesso sesso (non avendo senso il contrario), mentre le convivenze di fatto possono costituirsi sia tra persone dello stesso sesso sia tra persone di sesso opposto.

Un’unione civile tra persone di sesso opposto non avrebbe senso, dal momento che questo istituto è –quasi del tutto, se con qualche rilevantissima eccezione in materia filiale –parificato al matrimonio. Dunque, l’alternativa ad una convivenza di fatto –per persone di sesso opposto – era già vigente all’epoca della Legge Cirinnà e si chiamava e si chiama “matrimonio”.

Nella Circolare n. 36 del 07 Marzo 2022, l’INPS, infatti, riprende l’articolo 1, comma 20, della legge n. 76/2016.

Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.

 

Unioni civili: orientamenti contrastanti e passi in avanti

A differenza di un primo orientamento, cristallizzato nella Circolare n. 38/2017, nella quale si ribadiva che tra una parte dell’unione civile e i parenti dell’altro non si costituisce un rapporto di affinità, l’INPS, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha cambiato orientamento.

L’orientamento seguito finora, infatti, seppure attuativo di una norma nazionale, sarebbe in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale dell’Unione europea che, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento, vieta la discriminazione basate sull’orientamento sessuale, in particolare per quanto concerne l’occupazione, le condizioni di lavoro e la retribuzione”.

Sentita è “la necessità di modificare tale posizione, potendosi configurare altrimenti una discriminazione per orientamento sessuale”.

Dunque, si vira e si estende il riconoscimento dei permessi di tre giorni mensili per l’assistenza ai familiari disabili (riconosciuti dalla Legge n. 104/1992) e del congedo straordinario (d.lgs. 151/2001).

Nulla, invece, cambia per le convivenze di fatto.

Il rapporto di affinità non è riconoscibile tra il “convivente di fatto” e i parenti dell’altro partener, non essendo la “convivenza di fatto” un istituto giuridico, ma una situazione di fatto tra due persone che decidono di formalizzare il loro legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.”

Dunque, in quest’ultimo caso, il convivente di fatto “può usufruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 unicamente nel caso in cui presti assistenza al convivente e non nel caso in cui intenda rivolgere l’assistenza a un parente del convivente.”

Ritornando al titolo di questo contributo (citazione presa da una canzone dedicata proprio a questo tema), è proprio vero: i cieli sono immensi e, per quanto alcuni si sforzino di rendere questo mondo meno migliore, l’universo non smetterà mai di espandersi.