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L’oggetto della comunione legale tra i coniugi

Gli acquisti
prospettive
Ph. Fabio Toto / prospettive

Abstract

La comunione legale dei beni tra i coniugi è il regime patrimoniale legale della famiglia. I coniugi, di comune accordo, possono anche optare per un regime diverso, ma se nulla dispongono, al momento stesso del matrimonio si instaura il regime di comunione dei beni. Dal sorgere del regime di comunione, fino allo scioglimento dello stesso, ogni diritto su beni acquistato dai coniugi, insieme o separatamente, salvo espressa eccezione, diverrà di titolarità comune, e in pari quote, di ognuno dei coniugi stessi. Questo pare valga, in generale, anche per gli acquisti gratuiti, per quelli a titolo originario, per quelli a formazione progressiva, nonché per quelli conseguenti alla fortuna.

 

La comunione legale tra i coniugi (cenni)

Come è a tutti ben noto, fin dalla grande riforma del diritto di famiglia del1975, il regime patrimoniale legale della famiglia è la comunione legale dei beni tra i coniugi. Ciò significa che, sin dalla celebrazione del matrimonio, la famiglia che è nata ha come regime patrimoniale la comunione dei beni, e che, dunque, tutti i diritti sui beni, acquistati da uno o da entrambi i coniugi, cadranno in comunione e saranno, inderogabilmente, per la metà del marito e per la metà della moglie.

È pure noto come i coniugi possano optare anche per un diverso regime patrimoniale, quale la separazione dei beni, o la comunione convenzionale, o il fondo patrimoniale (che, peraltro, è regime solo eventuale, e solo integrativo di uno tra gli altri regimi, alternativi tra loro).

La volontà di avere un regime patrimoniale diverso dalla comunione deve essere espressa da entrambi i coniugi, e può essere manifestata, o direttamente all’atto del matrimonio, se i coniugi vogliano la separazione dei beni, o con una apposita “convenzione matrimoniale”, ex artt. 159 e 162 c.c., anche successivamente alla celebrazione del matrimonio. Ma, ove nessuna volontà riguardo al regime patrimoniale della famiglia, venga espressa dai coniugi, il regime legale che sorge automaticamente, fin dalla celebrazione del matrimonio, è quello della comunione legale.

 

L’oggetto della comunione legale. Gli acquisti 

A norma dell’art. 177, lettera a), c.c., costituiscono, anzitutto, oggetto della comunione legale “gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali”. In dottrina si è subito sottolineato come la formulazione letterale appena riportata sia affetta da una, almeno doppia, imprecisione. In primo luogo, appare impreciso il riferimento all’acquisto compiuto “durante il matrimonio”, poiché dopo la celebrazione del matrimonio, ma pur sempre durante il matrimonio, i coniugi potrebbero, con una convenzione matrimoniale, avere mutato il regime patrimoniale e scelto la separazione dei beni, sicché l’acquisto, sebbene “durante il matrimonio”, non potrebbe cadere in comunione.

Meglio sarebbe stato, allora, scrivere non “durante il matrimonio”, ma “durante la comunione”. La seconda imprecisione della lettera a) dell’art. 177 c.c., poi, dipende dal fatto che oggetto di comunione non possono essere gli “acquisti”, che sono atti, quanto, piuttosto, i diritti sui beni acquistati, come, in primo luogo, il diritto di proprietà (benché anche altri diritti reali, possano essere oggetto di comunione. Si pensi, ad esempio, ad un diritto di usufrutto). Discusso, poi, è se possano cadere in comunione anche i diritti di credito. Così non dovrebbe essere, secondo l’opinione di chi sottolinea come la comunione legale, per quanto ipotesi particolare, rimane pur sempre una comunione, e come la comunione sia, per sua natura, contitolarità di diritti reali, e non di altri diritti. Diversamente opina, d’altro canto, chi maggiormente esalta la funzione, di tutela del coniuge economicamente più debole, della comunione legale, e evidenzia come tale tutela sarà tanto maggiore, quanto più ampio sarà il possibile oggetto della comunione stessa.

Cadono in comunione i diritti sui beni, acquistati dai coniugi congiuntamente, ma, e ciò è più importante, anche quelli acquistati separatamente da ciascun coniuge. Questi ultimi, va notato, cadono in comunione ope legis, senza che sia necessario un ulteriore trasferimento alla comunione, da parte del coniuge che ha acquistato da solo. Conviene anche sottolineare, come – a meno che non operi l’ipotesi di surrogazione reale, di cui all’art. 179, lett. f), c.c. – non importa quale tra i due coniugi abbia sopportato, maggiormente o anche esclusivamente, il sacrificio che ha reso possibile l’acquisto.

Comunque, il diritto sul bene acquistato cadrà in comunione, per quote uguali, tra il marito e la moglie. Né, chi più ha sopportato il sacrificio, avrà perciò ragioni di credito nei confronti dell’altro coniuge. Ove l’acquisto abbia ad oggetto diritti su beni immobili, o su beni mobili registrati, giova ricordare, altresì, che esso sarà opponibile ai terzi solo se trascritto, ai sensi dell’art. 2643 c.c., e che i terzi saranno edotti della caduta in comunione del diritto acquistato, poiché, nella nota di trascrizione, l’art. 2659, n. 1), c.c. prevede che si indichi, tra l’altro, il regime patrimoniale delle parti dell’atto di acquisto.

 

Alcune particolarità. Gli acquisti gratuiti, e quelli a titolo originario

Cadono in comunione legale, non solo gli acquisti compiuti a titolo oneroso, ma anche quelli compiuti a titolo gratuito. A questo riguardo, tuttavia, non va dimenticato che, a norma dell’art. 179, lett. b), c.c., non costituiscono oggetto della comunione e restano personali, i diritti su beni acquistati per donazione, sempre che nell’atto di liberalità il disponente non abbia specificato che essi debbano essere attribuiti proprio alla comunione. Per quanto riguarda i diritti su beni acquistati a titolo originario, l’opinione prevalente in dottrina è che anche essi, in generale, cadano in comunione, se non altro perché questo pare quanto indicato dalla formulazione letterale dell’art. 177 c.c., che non fa distinzione tra “acquisti”, siano essi a titolo originario o a titolo derivativo. Se questo pare non eccessivamente dibattuto per modi di acquisto quali l’invenzione, l’occupazione e l’usucapione (Cass., 17033/2016; Cass., 21078/2009.

Si rammenti, peraltro, che l’usucapione rileva anche come acquisto a formazione progressiva. Ma su questo tornerò tra breve), molte questioni sono sorte, viceversa, con riferimento all’accessione. Sia nel caso, non infrequente, di edificio costruito durante il regime di comunione, sul suolo di proprietà esclusiva di uno solo dei coniugi, sia nel caso, pure non raro, della sopraelevazione, sempre durante la comunione, di un edifico di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, difatti, la giurisprudenza ha opinato per l’applicazione delle regole dell’accessione, e per l’attrazione di quanto edificato da parte o del suolo, o dell’edificio sottostante, sicché tanto la nuova costruzione, quanto la sopraelevazione sono state reputate pure di proprietà esclusiva del coniuge già proprietario del suolo o dell’edificio sottostante. Questo, anche per garantire la tutela dei terzi, a fronte di un sistema di pubblicità legale che non consentirebbe di trascrivere un nuovo diritto di superficie in favore della comunione legale, allorché il nuovo diritto nascesse, come nei casi evocati, non da un atto di volontà, ma dall’attività edificatoria e dall’operare della caduta in comunione ope legis dell’acquisto, ex art. 177 c.c.

La tutela del coniuge non proprietario del suolo o dell’edificio sopraelevato, allora, resta solo sul piano obbligatorio, e a questi potrà venir riconosciuto un diritto di credito, pari alla metà di quanto speso per l’edificazione [da ultimo, cfr. Cass., 22193/2021: “in tema di comunione legale tra coniugi, la costruzione realizzata, in costanza di matrimonio, da uno dei coniugi su di un fondo a lui appartenente in proprietà esclusiva entra a far parte del suo patrimonio per effetto delle disposizioni generali in materia di accessione, senza cadere, pertanto, nel novero dei beni oggetto di comunione di cui all'art. 177, primo comma, lettera b) del codice civile. Ne consegue che la tutela del coniuge non proprietario del suolo opera non sul piano del diritto reale (non potendo quegli vantare, in mancanza di un apposito titolo o di una specifica disposizione di legge, alcun diritto di comproprietà, nemmeno superficiaria, sulla costruzione), bensì su quello meramente obbligatorio (nel senso che va a lui riconosciuto un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione)”].

 

(segue) Gli acquisti a formazione progressiva, e quelli conseguenti a fortuna

In merito alle fattispecie di acquisto a formazione progressiva – quali, ad esempio, l’acquisto attuato per mezzo, dapprima di un contratto preliminare, e poi di un definitivo, o l’acquisto effetto di una vendita con riserva di proprietà, o, ancora, l’acquisto attraverso l’usucapione – poi, la dottrina indica che si debba guardare al momento in cui viene in essere l’ultimo componente della fattispecie acquisitiva complessa. Seguitando con gli esempi appena fatti, dunque, il diritto sul bene acquistato cadrà in comunione se la conclusione del contratto preliminare, o il pagamento dell’ultima rata del prezzo, o il compimento del tempo del possesso per l’usucapione, avvengano vigente la comunione (In giurisprudenza, analogamente orientata, Cass., 17033/2016).

Due parole, infine, intendo dedicare ai diritti sui beni acquistati in conseguenza della fortuna, come una vincita al gioco, o in una scommessa. A questo riguardo, l’orientamento non è pacifico, poiché, se alcuni ricomprendono anche questi diritti nell’oggetto della comunione immediata, altri li riconducono ai “proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi”, e, dunque, li riportano alla comunione differita, o de residuo.

Letture consigliate:

G. Bonilini, Manuale di diritto di famiglia, Utet, Milano, 2020, IX ed., p. 138 ss.;

T. Auletta, Natura, acquisti e amministrazione della comunione legale: diritto effettivo e ragioni di auspicabili mutamenti, in Jus civile, 2019, p. 697 ss.;

A. Spatuzzi, L’acquisto del credito in regime di comunione legale tra coniugi, in Riv. dir. civ., 2015, p. 661 ss.;

E. Lucchini Guastalla, Comunione legale tra coniugi e acquisti per usucapione, in Nuova giur. civ. comm., 2014, II, p. 533 ss.;

M. Paladini, Ancora difficoltà e incoerenze in tema di acquisti personali nel regime di comunione legale, in Nuova giur. civ. comm., 2013, I, p. 344 ss.