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Abuso d’ufficio: modifiche sul regime della responsabilità penale e amministrativo-contabile dei sindaci

mare sereno
Ph. Riccardo Radi / mare sereno

Abuso dufficio previsto dallarticolo 323 del codice penale è la norma che viene applicata indiscriminatamente nei confronti dei Sindaci di tutta Italia.

La presentazione di un semplice esposto, spesso motivato da ragioni politiche e di lotta partitica, determina la gogna giudiziaria del Sindaco del paesino di poche centinaia di abitanti al Sindaco di una grande metropoli.

L’articolo 323 del codice penale prevede:  “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.  

2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità ”.

Alla Camera dei deputati è stata presentata il 23 luglio la proposta di legge che interviene sul regime della responsabilità penale e amministrativo-contabile dei sindaci.

In particolare, larticolo 1 integra larticolo 323 del codice penale stabilendo, con una disposizione specificamente riferita ai sindaci, che la violazione delle regole di condotta di cui al primo comma del medesimo articolo 323 si deve intendere riferita a norme relative a competenze espressamente attribuite ai sindaci.

Larticolo 2 interviene a temperare le regole che presiedono allimputabilità del sindaco per condotte omissive improprie, per effetto delle disposizioni del secondo comma dellarticolo 40 del codice penale e di quelle dalle quali si desume la sussistenza in capo al sindaco di una posizione di garanzia con correlati obblighi di protezione.

Larticolo 3, relativo alla responsabilità amministrativo-contabile del sindaco, prevede la stabilizzazione (senza termini temporali e solo per i sindaci) della disposizione del comma 2 dellarticolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale stabilisce che « fino al 30 giugno 2023, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per lazione di responsabilità di cui allarticolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta ».

Il Link della Proposta.