Abuso edilizio - Cassazione Penale: sospensione dell’ordine esecutivo di demolizione di manufatti abusivi per prevedibile emissione di provvedimenti dell’amministrazione incompatibili
Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito a reati in materia edilizia, in particolare riferendosi alla realizzazione di manufatti edilizi in assenza di concessione.
Il fatto
Il Tribunale di Pescara condannava un soggetto per la realizzazione di manufatti abusivi, emettendo l’ordine di demolizione dei medesimi, quale sanzione amministrativa accessoria.
Il Tribunale di Pescara, in qualità di giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza di sospensione dell’ordine di demolizione, in quanto, dalla relazione presentata dal perito – relativa alle modalità esecutive del suddetto ordine di demolizione, al ripristino dello stato dei luoghi e alla previsione di un piano esecutivo di sicurezza – si escludeva la sussistenza dei casi per i quali il procedimento esecutivo deve essere sospeso.
Il proprietario dei manufatti abusivi ha promosso ricorso in Cassazione, deducendo due distinti motivi.
I motivi di ricorso in Cassazione
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto i vizi di mancanza di motivazione e di violazione di legge, contestando l’omessa valutazione di alcune fondamentali acquisizioni procedimentali. In particolare, il ricorrente ha contestato la mancata disamina di alcune argomentazioni in relazione alla possibile sanatoria delle “opere minori”, sostenendo che le suddette opere avrebbero dovuto essere escluse dall’intervento di demolizione, in quanto sanabili in via ordinaria a norma dell’Articolo 36 del DPR n. 380/2001.
La regolarità delle “opere minori”, si fonderebbe, sempre secondo la difesa, sull’inoltro, da parte del ricorrente, della richiesta di un permesso di costruire a sanatoria e sull’attestazione da parte del Comune di Pescara della sanabilità delle suddette opere e sul rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Sovrintendenza della Regione Abruzzo in vista della sanatoria delle opere in questione.
Pertanto, il giudice dell’esecuzione, non affrontando tali questioni, avrebbe omesso di pronunciarsi su un profilo potenzialmente decisivo, posto che occorre dare luogo alla sospensione dell’esecuzione qualora sia ragionevolmente prevedibile il positivo esaurimento del procedimento amministrativo conseguente all’istanza di sanatoria.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha denunciato la sussistenza di un grave vizio di motivazione dell’ordinanza in quanto, in base al Piano demaniale marittimo, l’immobile, oggetto del giudizio, sarebbe realizzabile, dal punto di vista urbanistico, nel rispetto delle prescrizioni date dalla Soprintendenza in quanto la società ricorrente ha presentato, in precedenza, istanza di permesso a costruire chiedendo al giudice dell’esecuzione di sospendere il giudizio ove avesse valutato potenzialmente accoglibile la domanda di permesso a costruire proposta.
La pronuncia di diritto
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha affermato che: “in caso di condanna per la realizzazione di manufatti edilizi in assenza di concessione, l’ordine giudiziale di demolizione delle opere deve essere sempre mantenuto, salvo che non risulti che la demolizione sia già avvenuta, che l’abuso sia stato sanato sotto il profilo urbanistico o che il consiglio comunale territorialmente competente abbia deliberato che le opere devono essere conservate in funzione di interessi pubblici prevalenti sugli interessi urbanistici”.
Il Collegio ha rilevato che l’ordinanza conclusiva dell’incidente di esecuzione ha respinto la richiesta di sospensione dell’ordine di demolizione presentata dal ricorrente senza motivare riguardo alla questione relativa alla presentazione di una richiesta di rilascio di permesso di costruire e di una pianificazione in corso di approvazione.
La suddetta ordinanza, pertanto, ha totalmente omesso di valutare l’avvio della procedura amministrativa instaurata con la presentazione della richiesta di permesso di costruire, verosimilmente destinata a concludersi con l’adozione di provvedimenti positivi, soprattutto considerando che oggetto dell’istanza era una semplice sospensione della sua esecutività che, secondo la Corte di Cassazione, “può essere disposta quando sia concretamente prevedibile l’emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili con il provvedimento demolitorio”.
Pertanto, la Corte ha accolto il ricorso e ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell’esecuzione, per un nuovo esame della questione.
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 6 febbraio 2017, n. 5454)
Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito a reati in materia edilizia, in particolare riferendosi alla realizzazione di manufatti edilizi in assenza di concessione.
Il fatto
Il Tribunale di Pescara condannava un soggetto per la realizzazione di manufatti abusivi, emettendo l’ordine di demolizione dei medesimi, quale sanzione amministrativa accessoria.
Il Tribunale di Pescara, in qualità di giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza di sospensione dell’ordine di demolizione, in quanto, dalla relazione presentata dal perito – relativa alle modalità esecutive del suddetto ordine di demolizione, al ripristino dello stato dei luoghi e alla previsione di un piano esecutivo di sicurezza – si escludeva la sussistenza dei casi per i quali il procedimento esecutivo deve essere sospeso.
Il proprietario dei manufatti abusivi ha promosso ricorso in Cassazione, deducendo due distinti motivi.
I motivi di ricorso in Cassazione
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto i vizi di mancanza di motivazione e di violazione di legge, contestando l’omessa valutazione di alcune fondamentali acquisizioni procedimentali. In particolare, il ricorrente ha contestato la mancata disamina di alcune argomentazioni in relazione alla possibile sanatoria delle “opere minori”, sostenendo che le suddette opere avrebbero dovuto essere escluse dall’intervento di demolizione, in quanto sanabili in via ordinaria a norma dell’Articolo 36 del DPR n. 380/2001.
La regolarità delle “opere minori”, si fonderebbe, sempre secondo la difesa, sull’inoltro, da parte del ricorrente, della richiesta di un permesso di costruire a sanatoria e sull’attestazione da parte del Comune di Pescara della sanabilità delle suddette opere e sul rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Sovrintendenza della Regione Abruzzo in vista della sanatoria delle opere in questione.
Pertanto, il giudice dell’esecuzione, non affrontando tali questioni, avrebbe omesso di pronunciarsi su un profilo potenzialmente decisivo, posto che occorre dare luogo alla sospensione dell’esecuzione qualora sia ragionevolmente prevedibile il positivo esaurimento del procedimento amministrativo conseguente all’istanza di sanatoria.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha denunciato la sussistenza di un grave vizio di motivazione dell’ordinanza in quanto, in base al Piano demaniale marittimo, l’immobile, oggetto del giudizio, sarebbe realizzabile, dal punto di vista urbanistico, nel rispetto delle prescrizioni date dalla Soprintendenza in quanto la società ricorrente ha presentato, in precedenza, istanza di permesso a costruire chiedendo al giudice dell’esecuzione di sospendere il giudizio ove avesse valutato potenzialmente accoglibile la domanda di permesso a costruire proposta.
La pronuncia di diritto
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha affermato che: “in caso di condanna per la realizzazione di manufatti edilizi in assenza di concessione, l’ordine giudiziale di demolizione delle opere deve essere sempre mantenuto, salvo che non risulti che la demolizione sia già avvenuta, che l’abuso sia stato sanato sotto il profilo urbanistico o che il consiglio comunale territorialmente competente abbia deliberato che le opere devono essere conservate in funzione di interessi pubblici prevalenti sugli interessi urbanistici”.
Il Collegio ha rilevato che l’ordinanza conclusiva dell’incidente di esecuzione ha respinto la richiesta di sospensione dell’ordine di demolizione presentata dal ricorrente senza motivare riguardo alla questione relativa alla presentazione di una richiesta di rilascio di permesso di costruire e di una pianificazione in corso di approvazione.
La suddetta ordinanza, pertanto, ha totalmente omesso di valutare l’avvio della procedura amministrativa instaurata con la presentazione della richiesta di permesso di costruire, verosimilmente destinata a concludersi con l’adozione di provvedimenti positivi, soprattutto considerando che oggetto dell’istanza era una semplice sospensione della sua esecutività che, secondo la Corte di Cassazione, “può essere disposta quando sia concretamente prevedibile l’emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili con il provvedimento demolitorio”.
Pertanto, la Corte ha accolto il ricorso e ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell’esecuzione, per un nuovo esame della questione.
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 6 febbraio 2017, n. 5454)