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Affidamento - Cassazione Civile: l’affidamento alternato solo in caso di interesse del minore

La Cassazione si è occupata del controverso tema dell’affido alternato del minore, ritenendo prevalente il diritto del minore a trovare stabilità nell’habitat domestico e a mantenere un rapporto il più possibile continuativo con il genitore collocatario.

Nel caso di specie, la parte ricorrente aveva presentato ricorso alla Corte d’Appello di Bologna contro la decisione del Tribunale per i minorenni dell’Emilia Romagna che affidava ad entrambi i genitori la minore, ma la collocava presso la madre e ne regolamentava la frequentazione con il padre. Il ricorrente chiedeva pertanto l’affidamento alternato e l’ampliamento dei periodi di frequentazione della figlia.

La Corte d’Appello confermava invece il provvedimento del Tribunale per i Minorenni, non accogliendo le richieste della parte ricorrente volte alla realizzazione di un regime paritetico in relazione al tempo che la minore avrebbe dovuto trascorrere con ciascun genitore. Ad avviso della Corte il presupposto della parità dei tempi non rispondeva all’interesse della minore e allo spirito dell’istituto dell’affidamento condiviso e disponeva l’avvio di un percorso di mediazione per i genitori.

Nel proprio ricorso in Cassazione, il padre ha contestato la pronuncia della Corte d’Appello, sostenendo che, nonostante l’affidamento condiviso, può trascorrere con la figlia un tempo minimo e che ciò viola il diritto del minore ad avere un rapporto continuativo con il genitore non collocatario.

Il ricorso è stato ritenuto inammissibile dalla Suprema Corte perché volto ad ottenere una nuova valutazione di circostanze di fatto già esaminate dalla Corte, la cui pronuncia è stata pertanto confermata.

(Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, Ordinanza 23 settembre - 17 dicembre 2015, n. 25418)

 

La Cassazione si è occupata del controverso tema dell’affido alternato del minore, ritenendo prevalente il diritto del minore a trovare stabilità nell’habitat domestico e a mantenere un rapporto il più possibile continuativo con il genitore collocatario.

Nel caso di specie, la parte ricorrente aveva presentato ricorso alla Corte d’Appello di Bologna contro la decisione del Tribunale per i minorenni dell’Emilia Romagna che affidava ad entrambi i genitori la minore, ma la collocava presso la madre e ne regolamentava la frequentazione con il padre. Il ricorrente chiedeva pertanto l’affidamento alternato e l’ampliamento dei periodi di frequentazione della figlia.

La Corte d’Appello confermava invece il provvedimento del Tribunale per i Minorenni, non accogliendo le richieste della parte ricorrente volte alla realizzazione di un regime paritetico in relazione al tempo che la minore avrebbe dovuto trascorrere con ciascun genitore. Ad avviso della Corte il presupposto della parità dei tempi non rispondeva all’interesse della minore e allo spirito dell’istituto dell’affidamento condiviso e disponeva l’avvio di un percorso di mediazione per i genitori.

Nel proprio ricorso in Cassazione, il padre ha contestato la pronuncia della Corte d’Appello, sostenendo che, nonostante l’affidamento condiviso, può trascorrere con la figlia un tempo minimo e che ciò viola il diritto del minore ad avere un rapporto continuativo con il genitore non collocatario.

Il ricorso è stato ritenuto inammissibile dalla Suprema Corte perché volto ad ottenere una nuova valutazione di circostanze di fatto già esaminate dalla Corte, la cui pronuncia è stata pertanto confermata.

(Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, Ordinanza 23 settembre - 17 dicembre 2015, n. 25418)