Agenzia delle Entrate: come farsi riconoscere il credito d’imposta: istruzioni per l’uso
Con la circolare n. 21/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, sulla base di una precedente circolare n. 34/E del 6 agosto scorso, circa le modalità e le “condizioni per il riconoscimento, sulla base delle scritture e documenti contabili esibiti, delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali i contribuenti hanno omesso le dichiarazioni ai fini dell’IVA, delle imposte sui redditi o dell’Irap”.
In primo luogo, l’Amministrazione finanziaria osserva che, il “credito IVA maturato in un’annualità per la quale sia stata omessa la relativa dichiarazione, non può essere utilizzato in detrazione nelle dichiarazioni successive, ai sensi dell’articolo 30 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, non rilevando la circostanza che lo stesso sia o meno effettivamente maturato”.
Pertanto, in caso di utilizzo del suddetto credito in detrazione nelle dichiarazioni successive, consegue l’emissione, ai sensi dell’articolo 54-bis del DPR n. 633 del 1972, della comunicazione di irregolarità finalizzata al recupero del credito indebitamente fruito (oltre interessi e relativa sanzione).
Tuttavia, spiega l’Agenzia delle Entrate, “in coerenza con il principio di neutralità che ispira il sistema IVA, la citata circolare n. 34 ha chiarito che qualora venga definita l’obbligazione mediante il pagamento delle somme richieste dall’ufficio e il credito, ancorché non dichiarato, risulti effettivamente spettante, il contribuente è ammesso al rimborso dell’eccedenza medesima”.
Infatti, a seguito del ricevimento della comunicazione di irregolarità, se il contribuente ritiene che il credito non dichiarato sia effettivamente spettante, può attestarne l’esistenza contabile, mediante la produzione all’ufficio competente, entro il termine previsto dagli articoli 36-bis, comma 3, del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis, comma 3, del DPR n. 633 del 1972 (trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione), di idonea documentazione (ad esempio, con riferimento alle eccedenze IVA, mediante esibizione dei registri IVA e delle relative liquidazioni, della dichiarazione cartacea relativa all’annualità omessa, delle fatture e di ogni altra documentazione ritenuta utile).
Ferma restando la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di effettuare le attività di controllo ai fini dell’IVA, delle imposte sui redditi o dell’Irap in merito alla dichiarazione omessa,anche al fine di accertare l’effettività sostanziale del credito maturato nel relativo periodo d’imposta.
In esito a tali verifiche, qualora riscontri l’esistenza contabile del credito, l’ufficio, analogamente a quanto previsto nella fase contenziosa, potrà “scomputare” direttamente l’importo del credito medesimo dalle somme complessivamente dovute in base alla originaria comunicazione di irregolarità e, conseguentemente, emettere una “comunicazione definitiva” contenente la rideterminazione delle somme che residuano da versare a seguito dello scomputo operato.
Il contribuente cui viene riconosciuto l’utilizzo dell’eccedenza a credito che si sarebbe dovuta esporre nella dichiarazione omessa, deve essere reso formalmente edotto che l’avvenuta dimostrazione dell’esistenza contabile del credito non preclude, in alcun modo, il potere dell’Amministrazione finanziaria di controllare l’effettività sostanziale del credito medesimo ed eventualmente, procedere al recupero dello stesso con le relative ulteriori conseguenze sanzionatorie a suo carico.
(Agenzia delle Entrate, Circolare 25 giugno 2013, n. 21/E)
Con la circolare n. 21/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, sulla base di una precedente circolare n. 34/E del 6 agosto scorso, circa le modalità e le “condizioni per il riconoscimento, sulla base delle scritture e documenti contabili esibiti, delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali i contribuenti hanno omesso le dichiarazioni ai fini dell’IVA, delle imposte sui redditi o dell’Irap”.
In primo luogo, l’Amministrazione finanziaria osserva che, il “credito IVA maturato in un’annualità per la quale sia stata omessa la relativa dichiarazione, non può essere utilizzato in detrazione nelle dichiarazioni successive, ai sensi dell’articolo 30 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, non rilevando la circostanza che lo stesso sia o meno effettivamente maturato”.
Pertanto, in caso di utilizzo del suddetto credito in detrazione nelle dichiarazioni successive, consegue l’emissione, ai sensi dell’articolo 54-bis del DPR n. 633 del 1972, della comunicazione di irregolarità finalizzata al recupero del credito indebitamente fruito (oltre interessi e relativa sanzione).
Tuttavia, spiega l’Agenzia delle Entrate, “in coerenza con il principio di neutralità che ispira il sistema IVA, la citata circolare n. 34 ha chiarito che qualora venga definita l’obbligazione mediante il pagamento delle somme richieste dall’ufficio e il credito, ancorché non dichiarato, risulti effettivamente spettante, il contribuente è ammesso al rimborso dell’eccedenza medesima”.
Infatti, a seguito del ricevimento della comunicazione di irregolarità, se il contribuente ritiene che il credito non dichiarato sia effettivamente spettante, può attestarne l’esistenza contabile, mediante la produzione all’ufficio competente, entro il termine previsto dagli articoli 36-bis, comma 3, del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis, comma 3, del DPR n. 633 del 1972 (trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione), di idonea documentazione (ad esempio, con riferimento alle eccedenze IVA, mediante esibizione dei registri IVA e delle relative liquidazioni, della dichiarazione cartacea relativa all’annualità omessa, delle fatture e di ogni altra documentazione ritenuta utile).
Ferma restando la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di effettuare le attività di controllo ai fini dell’IVA, delle imposte sui redditi o dell’Irap in merito alla dichiarazione omessa,anche al fine di accertare l’effettività sostanziale del credito maturato nel relativo periodo d’imposta.
In esito a tali verifiche, qualora riscontri l’esistenza contabile del credito, l’ufficio, analogamente a quanto previsto nella fase contenziosa, potrà “scomputare” direttamente l’importo del credito medesimo dalle somme complessivamente dovute in base alla originaria comunicazione di irregolarità e, conseguentemente, emettere una “comunicazione definitiva” contenente la rideterminazione delle somme che residuano da versare a seguito dello scomputo operato.
Il contribuente cui viene riconosciuto l’utilizzo dell’eccedenza a credito che si sarebbe dovuta esporre nella dichiarazione omessa, deve essere reso formalmente edotto che l’avvenuta dimostrazione dell’esistenza contabile del credito non preclude, in alcun modo, il potere dell’Amministrazione finanziaria di controllare l’effettività sostanziale del credito medesimo ed eventualmente, procedere al recupero dello stesso con le relative ulteriori conseguenze sanzionatorie a suo carico.
(Agenzia delle Entrate, Circolare 25 giugno 2013, n. 21/E)