Agenzia delle Entrate: test di operatività per le società di comodo
L’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’interrogazione parlamentare promossa dall’istanza presentata da Enrico Zanetti (Scelta Civica) ha risposto al quesito riguardante le società di comodo, in merito alla prova della loro operatività.
L’Agenzia, infatti, ha ribadito che restano operative fino a prova contraria le società di comodo.
In particolare, per verificare se una società è effettivamente operativa o è stata costituita a fini elusivi, è necessario eseguire il Test di operatività, che consiste nel porre a confronto i ricavi dichiarati e i ricavi presunti che la società stessa dovrebbe generare in base ai valori iscritti all’attivo di bilancio.
In base ai risultati del test, si calcola il reddito minimo da attribuire alla società di comodo, attraverso l’applicazione, al risultato, di coefficienti prestabiliti dalla disciplina in materia di società di comodo.
L’unica possibilità per non vedersi attribuire il reddito minimo consiste nella presentazione all’Agenzia delle Entrate di un interpello disapplicativo, attraverso il quale dimostrare le situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi, delle rimanenze, dei proventi e del reddito.
Infine, l’Agenzia ha precisato che detti coefficienti di rendimento presuntivo non sono soggetti ad alcuna forma di aggiornamento, né ad alcuna forma di adeguamento automatico al variare della situazione economica. Affinché sia possibile una loro modificazione, sarebbe necessaria un’iniziativa normativa che tenga conto dei vincoli di finanza pubblica.
La stessa soluzione, si precisa, vale anche per la possibilità di ampliare la presunzione di non operatività alle società in perdita per tre periodi consecutivi.
(Agenzia delle Entrate, risposta ad interrogazione parlamentare – Commissione finanze della Camera dei Deputati)
L’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’interrogazione parlamentare promossa dall’istanza presentata da Enrico Zanetti (Scelta Civica) ha risposto al quesito riguardante le società di comodo, in merito alla prova della loro operatività.
L’Agenzia, infatti, ha ribadito che restano operative fino a prova contraria le società di comodo.
In particolare, per verificare se una società è effettivamente operativa o è stata costituita a fini elusivi, è necessario eseguire il Test di operatività, che consiste nel porre a confronto i ricavi dichiarati e i ricavi presunti che la società stessa dovrebbe generare in base ai valori iscritti all’attivo di bilancio.
In base ai risultati del test, si calcola il reddito minimo da attribuire alla società di comodo, attraverso l’applicazione, al risultato, di coefficienti prestabiliti dalla disciplina in materia di società di comodo.
L’unica possibilità per non vedersi attribuire il reddito minimo consiste nella presentazione all’Agenzia delle Entrate di un interpello disapplicativo, attraverso il quale dimostrare le situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi, delle rimanenze, dei proventi e del reddito.
Infine, l’Agenzia ha precisato che detti coefficienti di rendimento presuntivo non sono soggetti ad alcuna forma di aggiornamento, né ad alcuna forma di adeguamento automatico al variare della situazione economica. Affinché sia possibile una loro modificazione, sarebbe necessaria un’iniziativa normativa che tenga conto dei vincoli di finanza pubblica.
La stessa soluzione, si precisa, vale anche per la possibilità di ampliare la presunzione di non operatività alle società in perdita per tre periodi consecutivi.
(Agenzia delle Entrate, risposta ad interrogazione parlamentare – Commissione finanze della Camera dei Deputati)