Agenzia Entrate: assolvimento obblighi fiscali con modalità informatiche
Per comprendere la portata della disciplina è sufficiente ricordare che le disposizioni del Decreto ministeriale si applicano alle scritture contabili, ai libri, ai registri e, in generale, a ogni documento rilevante ai fini tributari, fatta eccezione per le scritture ed i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie nel settore doganale, delle accise e delle imposte di consumo di competenza dell’Agenzia delle dogane. Fra i documenti fiscalmente rilevanti che ricadono nell’ambito di applicazione del decreto si annoverano, a titolo esemplificativo, le scritture, i libri ed i registri elencati dal D.P.R. n. 600 del 1973 e dal D.P.R. n. 633 del 1972, quali: libro giornale e libro degli inventari; scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali; scritture ausiliarie di magazzino; registro dei beni ammortizzabili; bilancio d’esercizio, composto da stato patrimoniale (articolo 2424 c.c.), conto economico (articolo 2425 c.c.) e nota integrativa (articolo 2427 c.c.); registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, quali ad esempio, il registro degli acquisti, il registro dei corrispettivi, il registro delle fatture emesse. Le disposizioni del decreto si applicano, inoltre, a tutte le dichiarazioni fiscali, alla modulistica relativa ai pagamenti (ad esempio, i modelli F23 ed F24), alle fatture e documenti simili.
Inoltre - prosegue la Circolare - possono ricomprendersi tra i libri e registri rilevanti ai fini tributari anche i libri sociali elencati nell’articolo 2421 c.c., ossia il libro dei soci, il libro delle obbligazioni, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti. Le disposizioni contenute nel decreto, infine, si applicano alla relazione sulla gestione (articolo 2428 c.c.) ed alla relazione dei sindaci (articolo 2429 c.c.) e dei revisori contabili (articolo 209, comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), che per legge devono essere allegate al bilancio d’esercizio.
In via preliminare la Circolare fornisce spiegazioni sulla natura e sulla nozione di documento informatico, facendo in realtà riferimento a tutta la normativa precedente ed in particolare al Codice dell’amministrazione digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82). La Circolare prosegue dettando le modalità operative di memorizzazione digitale, di archiviazione dei documenti informatici, di conservazione elettronica, di distruzione dei documenti analogici, di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’impronta dell’archivio informatico, dell’esibizione dei documenti rilevanti ai fini tributari, di versamento dell’imposta di bollo.
(Agenzia delle Entrate, Circolare 6 dicembre 2006, n.36/E: Decreto ministeriale 23 gennaio 2004 - Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto).
Per comprendere la portata della disciplina è sufficiente ricordare che le disposizioni del Decreto ministeriale si applicano alle scritture contabili, ai libri, ai registri e, in generale, a ogni documento rilevante ai fini tributari, fatta eccezione per le scritture ed i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie nel settore doganale, delle accise e delle imposte di consumo di competenza dell’Agenzia delle dogane. Fra i documenti fiscalmente rilevanti che ricadono nell’ambito di applicazione del decreto si annoverano, a titolo esemplificativo, le scritture, i libri ed i registri elencati dal D.P.R. n. 600 del 1973 e dal D.P.R. n. 633 del 1972, quali: libro giornale e libro degli inventari; scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali; scritture ausiliarie di magazzino; registro dei beni ammortizzabili; bilancio d’esercizio, composto da stato patrimoniale (articolo 2424 c.c.), conto economico (articolo 2425 c.c.) e nota integrativa (articolo 2427 c.c.); registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, quali ad esempio, il registro degli acquisti, il registro dei corrispettivi, il registro delle fatture emesse. Le disposizioni del decreto si applicano, inoltre, a tutte le dichiarazioni fiscali, alla modulistica relativa ai pagamenti (ad esempio, i modelli F23 ed F24), alle fatture e documenti simili.
Inoltre - prosegue la Circolare - possono ricomprendersi tra i libri e registri rilevanti ai fini tributari anche i libri sociali elencati nell’articolo 2421 c.c., ossia il libro dei soci, il libro delle obbligazioni, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti. Le disposizioni contenute nel decreto, infine, si applicano alla relazione sulla gestione (articolo 2428 c.c.) ed alla relazione dei sindaci (articolo 2429 c.c.) e dei revisori contabili (articolo 209, comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), che per legge devono essere allegate al bilancio d’esercizio.
In via preliminare la Circolare fornisce spiegazioni sulla natura e sulla nozione di documento informatico, facendo in realtà riferimento a tutta la normativa precedente ed in particolare al Codice dell’amministrazione digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82). La Circolare prosegue dettando le modalità operative di memorizzazione digitale, di archiviazione dei documenti informatici, di conservazione elettronica, di distruzione dei documenti analogici, di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’impronta dell’archivio informatico, dell’esibizione dei documenti rilevanti ai fini tributari, di versamento dell’imposta di bollo.
(Agenzia delle Entrate, Circolare 6 dicembre 2006, n.36/E: Decreto ministeriale 23 gennaio 2004 - Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto).