Agenzia Entrate: Risoluzione agevolazioni prima casa in caso di frazionamento
- L’istante riferisce di aver acquistato nell’anno 2005, usufruendo delle agevolazioni fiscali per la prima casa, un immobile che successivamente è stato frazionato ricavandone due appartamenti. Considerato che l’istante aveva stabilito la residenza presso l’immobile originariamente acquistato in modo unitario, si chiede se la plusvalenza realizzata mediante vendita di uno o entrambi gli appartamenti derivanti dal frazionamento debba essere assoggettata a tassazione ex art. 67, comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 917/1986.
- L’istante chiede altresì, se, ottenuto il permesso di sopraelevazione, e, ricavati al piano superiore altri due appartamenti ed una mansarda (C/2), debba essere tassata la plusvalenza ricavata dalla futura vendita di questi nuovi immobili, e se, in tal caso, si possa optare per la tassazione con imposta sostitutiva del 20%.
Aderendo alle soluzioni proposte dall’istante, l’Agenzia ha fornito le seguenti risposte:
- la vendita delle unità immobiliari risultanti dal frazionamento dell’appartamento non determina plusvalenza tassabile, semprechè lo stesso sia stato destinato ad abitazione principale dal contribuente o dai suoi familiari per la maggior parte del tempo intercorrente tra la data d’acquisto dell’immobile, successivamente frazionato, e la data di vendita di entrambi gli appartamenti risultanti dal frazionamento ovvero le date delle singole cessioni, se effettuate separatamente;
- l’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione dei due appartamenti e della mansarda, costruiti previo permesso di sopraelevazione, concorre alla base imponibile Irpef, essendo tra l’altro applicabile quanto previsto dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262: "In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, all’atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all’articolo 67, comma 1, lett. b), del Tuir, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate, si applica un’imposta, sostitutiva dell’imposta sul reddito, del 20 per cento".
- L’istante riferisce di aver acquistato nell’anno 2005, usufruendo delle agevolazioni fiscali per la prima casa, un immobile che successivamente è stato frazionato ricavandone due appartamenti. Considerato che l’istante aveva stabilito la residenza presso l’immobile originariamente acquistato in modo unitario, si chiede se la plusvalenza realizzata mediante vendita di uno o entrambi gli appartamenti derivanti dal frazionamento debba essere assoggettata a tassazione ex art. 67, comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 917/1986.
- L’istante chiede altresì, se, ottenuto il permesso di sopraelevazione, e, ricavati al piano superiore altri due appartamenti ed una mansarda (C/2), debba essere tassata la plusvalenza ricavata dalla futura vendita di questi nuovi immobili, e se, in tal caso, si possa optare per la tassazione con imposta sostitutiva del 20%.
Aderendo alle soluzioni proposte dall’istante, l’Agenzia ha fornito le seguenti risposte:
- la vendita delle unità immobiliari risultanti dal frazionamento dell’appartamento non determina plusvalenza tassabile, semprechè lo stesso sia stato destinato ad abitazione principale dal contribuente o dai suoi familiari per la maggior parte del tempo intercorrente tra la data d’acquisto dell’immobile, successivamente frazionato, e la data di vendita di entrambi gli appartamenti risultanti dal frazionamento ovvero le date delle singole cessioni, se effettuate separatamente;
- l’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione dei due appartamenti e della mansarda, costruiti previo permesso di sopraelevazione, concorre alla base imponibile Irpef, essendo tra l’altro applicabile quanto previsto dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262: "In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, all’atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all’articolo 67, comma 1, lett. b), del Tuir, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate, si applica un’imposta, sostitutiva dell’imposta sul reddito, del 20 per cento".