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Alcuni quesiti al Procuratore Generale presso la Cassazione

domandare è lecito

Come Giano, l’affaire Palamara ha due fronti. Il primo è quello delle conversazioni –cospirazioni svoltesi tra i commensali, riuniti all’Hotel Campagne, per incidere sulla nomina del Procuratore della Repubblica di Roma (e non solo). Il secondo fronte è costituto dai messaggi (chat), estratti dal telefonino del dott. P., con cui tantissimi magistrati si rivolgevano a lui, allora potente membro del Consiglio superiore della Magistratura, per raccomandare altri o raccomandarsi. In entrambi i casi sono coinvolti magistrati ordinari. In entrambi i casi sono noti i loro nomi perché i giornali hanno pubblicato testualmente le raccomandazioni dei magistrati, in parte riprodotte perfino in due volumi, accolti con grande favore dal vasto pubblico, che si ostina a credere nella verità e nella giustizia. In entrambi i casi viene in rilievo, a carico dei magistrati coinvolti, la fattispecie disciplinare della scorrettezza reiterata o grave (art. 2, 1°, lett. d del D. lgs. n. 109 del 2006). Tuttavia, mentre sono sette i (‘magnifici’) magistrati coinvolti nella cena svoltasi nella notte tra l'8 e il 9 maggio 2019 presso l'Hotel Champagne di Roma (la «Notte della Magistratura»), decine e decine sono quelli che invocavano dal dott. P. illegittimi favori per sé o per altri colleghi.

Dopo due anni, la situazione è allarmante.

Soltanto il dott. P. è stato espulso dall’A.N.M. e radiato (con sentenza non passata in giudicato) dalla Magistratura, ma non per la pletora di raccomandazioni cui ha dato seguito, infatti neppure menzionate nei capi di imputazione contestatigli. Piuttosto, secondo la Sezione Disciplinare, nella «Notte della Magistratura» si sarebbe consumata un’illecita cospirazione istituzionale con il concorso anche di parlamentari, assai più inquietante di una mera raccomandazione. Con riferimento alla copertura delle Procure di Roma, Perugia e Firenze, gli intercettati loquentes non screditavano i candidati invisi, ma – peggio –ordivano fatti ed atti idonei a farli denigrare, intimorire o condannare.

D’altra parte, a causa degli ostacoli (interni ed esterni) frapposti, soltanto pochi giorni fa l’A.N.M, ha ricevuto dalla Procura di Perugia le chat e quindi la Giunta dei Probiviri, competente a chiedere le sanzioni disciplinari, non ha avuto ancora la possibilità di attivarsi per far rispettare l’art. 10 dello statuto, che punisce qualunque raccomandazione o autopromozione dei magistrati. Frattanto molti di essi coinvolti nelle chat si sono disinvoltamente dimessi dall’associazione, al solo scopo d’evitare l’immancabile sanzione, conservando così paradossalmente la facoltà di riscriversi. In una drammatica riunione, di recente il Comitato direttivo centrale dell’associazione non è riuscito a coagulare alcuna decisione sulle predette dimissioni, sebbene l’art. 7 dello statuto preveda espressamente la facoltà di sospendere l’operatività delle dimissioni fino al completamento del procedimento disciplinare. Si ha notizia che, essendosi dimesso  il Presidente della Giunta dei Probiviri il C.D.C  lo ha sostituito qualche giorno fa; il che rallenterà ulteriormente le procedure sanzionatorie dell’A.N.M., che comunque non potranno attingere i soci astutamente frattanto dimessisi.

Una prima conclusione è inevitabile: dopo circa due anni non si ha notizia che taluno dei tantissimi magistrati implicati nelle raccomandazioni sia stato in qualche modo sanzionato, nonostante lo sdegno fondatamente provocato negli Utenti finali della Giustizia, coloro cioè in nome dei quali decidono i magistrati.

Le Autorità che avrebbero potuto attivarsi, avendo acquisito subito le chat, sono almeno due: obbligatoriamente, il Procuratore Generale presso la Suprema Corte e, facoltativamente, il Ministro della Giustizia, in quanto contitolari del potere di esperire, davanti all’apposita Sezione del Consiglio superiore, l’azione disciplinare nei confronti dei magistrati coinvolti nelle raccomandazioni.

Sulla possibile inerzia dei Ministri della Giustizia, succedutisi nel tempo, il giudizio non può essere che politico.

A lei, Signor Procuratore Generale, se me lo consenta, vorrei proporre i seguenti quesiti giuridici, auspicando che lei voglia serenamente rispondere, nell’interesse dei cittadini.

1. Perché, con apposito ‘editto’ del 22 giugno 2020, ella ha proclamato, in via generale e preventiva, che non merita sanzione la condotta del magistrato che, dopo avere chiesto l’assegnazione di un ufficio, segretamente esalti le proprie qualità professionali al Consigliere del C.S.M. tenuto a giudicare (nella specie, il dott. P., onnipotente signore di una corrente associativa), al di fuori delle forme procedurali previste dalla legge e all’insaputa dei concorrenti? Una tale ‘autopromozione’ o ‘autoraccomandazione’ (che lei considera «libera manifestazione di pensiero») non turba gravemente la corretta e imparziale valutazione del C.S.M.? Non favorisce illegittimamente i magistrati che promettano o vantino meriti correntizi, a danno dell’ignaro concorrente dott. ‘Nessuno’, che ha ‘fatto’ il magistrato senza cercare appoggi correntizi, confidando (da Giudice) soltanto nella correttezza ed imparzialità dei propri Giudici? Quante e quali archiviazioni lei ha emesso, con il tacito consenso del Guardasigilli, in conformità al suo stesso ‘editto’? Perché non ha contestato anche al dott. P. di avere consentita - e sistematicamente coltivata - la pratica dell’autopromozione (e della raccomandazione), per trarne sicuro vantaggio correntizio e spartitorio?  Il suo orientamento assolutorio in tema di autopromozione è stato confutato dalle Sezioni Unite (sent. n. 741/ 2020) e dal Consiglio Superiore della Magistratura (Sezione Disciplinare, sent. n. 139/ 2020)?

2. Quante e quali azioni disciplinari ha avviato per sanzionare gli autori (non di autopromozioni, ma di) raccomandazioni di magistrati in favore di altri magistrati, non scagionate perciò neppure alla stregua del predetto suo ‘editto’?

3. Perché con altro suo ‘editto’ n. 44 del 2019 lei ha deciso di negare in ogni caso a colui (in ipotesi, proprio il predetto dott. Nessuno, danneggiato dall’autopromozione) che abbia denunciato un illecito disciplinare (in ipotesi, proprio l’autopromozione subita ad opera di altro magistrato sodale del dott. P.), e al suo Avvocato, la copia del provvedimento di archiviazione? E perché si è riservato il potere insindacabile di rilasciare o non copia di qualsiasi archiviazione, qualora sia chiesta perfino dal Consiglio Superiore della Magistratura, dai Consigli Giudiziari, da altre istituzioni pubbliche oppure dall’Associazione Nazionale Magistrati? Perché tanta segretezza a fronte perfino dell’archiviazione penale, accessibile invece a chiunque ne abbia interesse? Perché condannare all’oblio tombale le migliaia di archiviazioni che lei emette ogni anno, che potrebbero consentire all’Utente finale della Giustizia di apprezzare il modo con cui ella gestisce legittimamente il potere disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari? Perché il principio fondamentale della trasparenza - da tempo introdotto nel nostro ordinamento - si arresta soltanto di fronte alle archiviazioni disciplinari da lei emesse, mentre (per esempio) le archiviazioni emesse dai competenti Ordini nei confronti degli Avvocati sono comunicate d’ufficio ai clienti denuncianti? Condivide il principio per cui «La luce del sole è il miglior disinfettante», soprattutto in tempi di pandemia?

Domandare è lecito, rispondere è cortesia.