x

x

Ancora novità sul tema dell’installazione e della sicurezza degli impianti

Il decreto legge 112/2008 abolisce l’articolo 13 del decreto ministeriale n. 37/2008, che prevedeva l’obbligo di regolamentare contrattualmente la garanzia dell’alienante sulla conformità degli impianti
Ancora novità sul tema dell’installazione e della sicurezza degli impianti: il decreto legge 112/2008 abolisce l’articolo 13 del decreto ministeriale 37/2008, che prevedeva l’obbligo di regolamentare contrattualmente la garanzia dell’alienante sulla conformità degli impianti.

Poco più di tre mesi fa trovava applicazione l’articolo 13 del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 (Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici) che imponeva l’obbligo di regolamentare, mediante apposita clausola contrattuale, la garanzia dell’alienante in ordine alla conformità degli impianti presenti all’interno degli edifici; oggi l’articolo 13 è soppresso a mezzo del secondo comma dell’articolo 35 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) che si è posto l’obiettivo di semplificare gli adempimenti posti a carico dei proprietari di abitazioni ad uso privato e delle imprese, di creare un reale sistema di verifiche per accertare l’effettiva sicurezza degli impianti e di ricostruire l’apparato sanzionatorio da applicarsi nei casi di violazione degli obblighi derivanti dagli adempimenti e dalle verifiche di cui sopra.

A seguito dell’abrogazione del succitato articolo viene meno anche l’obbligo di allegare all’atto di trasferimento di proprietà dell’immobile e/o di consegnare all’acquirente o al conduttore, la dichiarazione di conformità o di rispondenza attestante la conformità degli impianti.

Tuttavia appare opportuno che gli agenti immobiliari e i notai adempiano ad un generale obbligo di informazione in materia inserendo nei contratti preliminari di compravendita e nei conseguenti atti definitivi un’apposita clausola che regoli la garanzia dell’alienante sulla conformità degli impianti e spiegando alle parti che l’obbligo di consegna della documentazione discende non necessariamente da una norma di settore quale era l’articolo 13 del decreto ministeriale n. 37, bensì da una generale e precisamente dal comma 3 dell’articolo 1477 Codice Civile che prevede la consegna dal venditore all’acquirente di tutti i documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta. Infatti, la giurisprudenza ormai da tempo annovera tra i suddetti documenti il certificato di agibilità, le certificazioni di conformità degli impianti e il libretto d’uso e manutenzione dell’impianto di riscaldamento.

In ogni caso il decreto ministeriale n. 37 rimarrà in vigore, ad eccezione dell’articolo 13 dello stesso, fino a quando il Governo non avrà emanato uno o più decreti riguardanti l’attività di installazione degli impianti, le relative verifiche e sanzioni e per farlo avrà tempo fino al 31 marzo 2009 così come previsto dall’articolo 35 comma 1 del decreto legge 112/2008.

Il quadro normativo che scaturisce da questo intreccio di soppressioni ed emanazioni di norme è piuttosto complicato, ed è proprio per questo motivo che, ad avviso di chi scrive, non è utile un decreto legge, che dovrebbe essere utilizzato solamente nei casi di necessità ed urgenza, per riordinare nuovamente il settore dell’installazione degli impianti.

Ancora novità sul tema dell’installazione e della sicurezza degli impianti: il decreto legge 112/2008 abolisce l’articolo 13 del decreto ministeriale 37/2008, che prevedeva l’obbligo di regolamentare contrattualmente la garanzia dell’alienante sulla conformità degli impianti.

Poco più di tre mesi fa trovava applicazione l’articolo 13 del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 (Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici) che imponeva l’obbligo di regolamentare, mediante apposita clausola contrattuale, la garanzia dell’alienante in ordine alla conformità degli impianti presenti all’interno degli edifici; oggi l’articolo 13 è soppresso a mezzo del secondo comma dell’articolo 35 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) che si è posto l’obiettivo di semplificare gli adempimenti posti a carico dei proprietari di abitazioni ad uso privato e delle imprese, di creare un reale sistema di verifiche per accertare l’effettiva sicurezza degli impianti e di ricostruire l’apparato sanzionatorio da applicarsi nei casi di violazione degli obblighi derivanti dagli adempimenti e dalle verifiche di cui sopra.

A seguito dell’abrogazione del succitato articolo viene meno anche l’obbligo di allegare all’atto di trasferimento di proprietà dell’immobile e/o di consegnare all’acquirente o al conduttore, la dichiarazione di conformità o di rispondenza attestante la conformità degli impianti.

Tuttavia appare opportuno che gli agenti immobiliari e i notai adempiano ad un generale obbligo di informazione in materia inserendo nei contratti preliminari di compravendita e nei conseguenti atti definitivi un’apposita clausola che regoli la garanzia dell’alienante sulla conformità degli impianti e spiegando alle parti che l’obbligo di consegna della documentazione discende non necessariamente da una norma di settore quale era l’articolo 13 del decreto ministeriale n. 37, bensì da una generale e precisamente dal comma 3 dell’articolo 1477 Codice Civile che prevede la consegna dal venditore all’acquirente di tutti i documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta. Infatti, la giurisprudenza ormai da tempo annovera tra i suddetti documenti il certificato di agibilità, le certificazioni di conformità degli impianti e il libretto d’uso e manutenzione dell’impianto di riscaldamento.

In ogni caso il decreto ministeriale n. 37 rimarrà in vigore, ad eccezione dell’articolo 13 dello stesso, fino a quando il Governo non avrà emanato uno o più decreti riguardanti l’attività di installazione degli impianti, le relative verifiche e sanzioni e per farlo avrà tempo fino al 31 marzo 2009 così come previsto dall’articolo 35 comma 1 del decreto legge 112/2008.

Il quadro normativo che scaturisce da questo intreccio di soppressioni ed emanazioni di norme è piuttosto complicato, ed è proprio per questo motivo che, ad avviso di chi scrive, non è utile un decreto legge, che dovrebbe essere utilizzato solamente nei casi di necessità ed urgenza, per riordinare nuovamente il settore dell’installazione degli impianti.