Antitrust: avviata indagine sui veterinari per intesa restrittiva della concorrenza

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani e dell’Ordine dei medici veterinari della provincia di Torino per accertare l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza.

La stessa Antitrust ha così riassunto il caso che ha dato il via all’istruttoria. "La denunciante (fatta oggetto di diversi provvedimenti disciplinari) è direttrice sanitaria di un ambulatorio veterinario di un’associazione senza scopo di lucro il cui Statuto prevede, tra l’altro, la possibilità di aprire ambulatori veterinari, promuovere la vendita a soci di prodotti alimentari e non destinati al consumo e organizzare, con ogni mezzo, qualsiasi iniziativa che possa aiutare i possessori di animali ad accudirli nel miglior modo possibile. Tra le attività pubblicizzate l’opportunità di usufruire di prestazioni medico-veterinarie pagando soltanto un ticket relativo ai servizi forniti".

Due sono i profili giudicati di maggiore interesse dall’Antitrust e che rivestono un’importanza generale posto che riguardano tutte le professioni liberali:

- il tariffario adottato dall’Ordine dei medici veterinari della provincia di Torino, unitamente all’obbligo di rispettare una tariffa minima, di cui all’art. 60 del codice deontologico ed alla previsione di sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni deontologiche, appaiono volte ad uniformare il livello dei prezzi dei servizi professionali da parte dei veterinari, impedendo agli utenti di beneficiare di prestazioni a prezzi più convenienti, e prevedendo sanzioni disciplinari a carico degli iscritti che non applicano le tariffe stabilite. Tali condotte appaiono, quindi, lesive della concorrenza, in quanto non consentono al professionista di gestire la più importante variabile del proprio comportamento concorrenziale, che è rappresentata dal prezzo.

- il codice deontologico, inoltre, pone significative limitazioni all’attività pubblicitaria dei veterinari sia in termini di mezzi consentiti che di contenuti dell’informazione pubblicitaria, prevedendo anche sanzioni per mancato rispetto delle disposizioni deontologiche. Anche la previsione di un’autorizzazione della pubblicità da parte dell’Ordine costituisce un’ulteriore limitazione alla pubblicità sanitaria. Al riguardo si osserva che, come sostenuto anche in sede comunitaria, la pubblicità costituisce un “elemento importante dello stato di concorrenza su un determinato mercato, in quanto consente una migliore valutazione dei meriti di ciascun operatore, la qualità delle prestazioni e il loro costo”.

(Autorità garante della concorrenza e del mercato, Provvedimento 24 maggio 2006: Ordine dei medici veterinari di Torino).

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani e dell’Ordine dei medici veterinari della provincia di Torino per accertare l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza.

La stessa Antitrust ha così riassunto il caso che ha dato il via all’istruttoria. "La denunciante (fatta oggetto di diversi provvedimenti disciplinari) è direttrice sanitaria di un ambulatorio veterinario di un’associazione senza scopo di lucro il cui Statuto prevede, tra l’altro, la possibilità di aprire ambulatori veterinari, promuovere la vendita a soci di prodotti alimentari e non destinati al consumo e organizzare, con ogni mezzo, qualsiasi iniziativa che possa aiutare i possessori di animali ad accudirli nel miglior modo possibile. Tra le attività pubblicizzate l’opportunità di usufruire di prestazioni medico-veterinarie pagando soltanto un ticket relativo ai servizi forniti".

Due sono i profili giudicati di maggiore interesse dall’Antitrust e che rivestono un’importanza generale posto che riguardano tutte le professioni liberali:

- il tariffario adottato dall’Ordine dei medici veterinari della provincia di Torino, unitamente all’obbligo di rispettare una tariffa minima, di cui all’art. 60 del codice deontologico ed alla previsione di sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni deontologiche, appaiono volte ad uniformare il livello dei prezzi dei servizi professionali da parte dei veterinari, impedendo agli utenti di beneficiare di prestazioni a prezzi più convenienti, e prevedendo sanzioni disciplinari a carico degli iscritti che non applicano le tariffe stabilite. Tali condotte appaiono, quindi, lesive della concorrenza, in quanto non consentono al professionista di gestire la più importante variabile del proprio comportamento concorrenziale, che è rappresentata dal prezzo.

- il codice deontologico, inoltre, pone significative limitazioni all’attività pubblicitaria dei veterinari sia in termini di mezzi consentiti che di contenuti dell’informazione pubblicitaria, prevedendo anche sanzioni per mancato rispetto delle disposizioni deontologiche. Anche la previsione di un’autorizzazione della pubblicità da parte dell’Ordine costituisce un’ulteriore limitazione alla pubblicità sanitaria. Al riguardo si osserva che, come sostenuto anche in sede comunitaria, la pubblicità costituisce un “elemento importante dello stato di concorrenza su un determinato mercato, in quanto consente una migliore valutazione dei meriti di ciascun operatore, la qualità delle prestazioni e il loro costo”.

(Autorità garante della concorrenza e del mercato, Provvedimento 24 maggio 2006: Ordine dei medici veterinari di Torino).