Antitrust: oscurati siti che vendono on line farmaci contro impotenza
Dopo il Provvedimento del 6 marzo 2012, n. 23349, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta ancora un volta in via cautelare, in questo caso per impedire ad un soggetto di continuare a promuovere la vendita di farmaci on line. In sostanza, in applicazione delle norme del Codice del Consumo (206/2005) e del Decreto legislativo sul commercio elettronico (70/2003) e avvalendosi della collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, l’Antitrust, in via cautelare, (i) ha intimato al titolare del sito ponte la sospensione di ogni attività diretta a diffondere i contenuti dal sito Internet incriminato, accessibile mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano e (ii) ha disposto ai provider che impediscano l’accesso ai corrispondenti siti web da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano.
In particolare, l’Antitrust ha rilevato che il professionista si è avvalso del sito internet in lingua italiana www.viagracialis-levitra.it,
- per convincere il consumatore italiano a ritenere che la vendita di farmaci on line in Italia sia del tutto lecita e indurlo, di conseguenza, al relativo acquisto mediante indirizzamento al sito internet www.bestgenericdrugs.net. Viceversa, ricorda l’Antitrust: "tale attività deve ritenersi vietata in Italia, posto che la legge impone sempre la necessaria intermediazione fisica di un farmacista. In particolare, l’art. 122 del T.U.L.S. permette la vendita al pubblico solo ai farmacisti, mentre l’art. 5 del D.L. n. 223/062 prevede in ogni caso, anche con riferimento alla vendita dei farmaci c.d. da banco nelle parafarmacie, la predisposizione “di un apposito reparto e l’assistenza di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine”;
- ingenerando nel consumatore italiano l’erroneo convincimento di poter acquistare on line - legalmente e senza rischi per la propria salute - farmaci etici per la cura di disfunzioni erettili (sia prodotti di marca che generici) “senza necessità di visita medica né di ricetta”; peraltro senza specificare, nel caso dei più convenienti prodotti generici, la relativa origine e provenienza. L’Antitrust ha rilevato che: "con specifico riferimento ai c.d. farmaci etici la legge italiana (artt. 87 ss. del Decreto Legislativo n. 219/06) prevede, invece, l’indispensabilità della prescrizione medica e, quindi, la necessità di un preventivo controllo medico. A ciò deve aggiungersi che, ai fini dell’importazione di farmaci in Italia, la legge italiana impone non solo che i prodotti siano muniti dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (c.d. AIC), ma anche che il confezionamento esterno del farmaco e il relativo foglietto illustrativo siano redatti in lingua italiana (art. 80 del Decreto Legislativo. n. 219/06)".
L’Antitrust ha giudicato la condotta descritta
- "caratterizzata da un elevato grado di offensività, in quanto diretta a convincere i consumatori italiani, attraverso numerose e ripetute rassicurazioni fornite sul sito internet ponte del professionista, che la vendita on line di farmaci in Italia sia del tutto lecita inducendoli, di conseguenza, al relativo acquisto mediante il diretto indirizzamento al sito internet www.bestgenericdrugs.it";
- "ulteriormente aggravata dalla sua idoneità a porre in pericolo la salute del consumatore italiano posto che ingenera altresì l’erroneo convincimento di poter acquistare on line - legalmente e senza rischi per la salute - farmaci etici per la cura di disfunzioni erettili (sia prodotti di marca che generici) “senza necessità di visita medica né di ricetta” e senza, peraltro, specificare nel caso dei più convenienti prodotti generici la relativa origine e provenienza";
- "particolarmente insidiosa anche in ragione dello specifico target di consumatori interessati, a cui si rivolge facendo impropriamente leva sui disagi psicologici, sociali e relazionali connessi alla problematica medica in considerazione (l’impotenza maschile); infatti, prospettando loro la possibilità di evitare ogni occasione di eventuale imbarazzo personale (“nessun incontro imbarazzante con il medico e il farmacista”), la condotta del professionista può indurli a non sottoporsi a un appropriato controllo medico ai fini della prescrizione della cura più adatta alle loro complessive condizioni di salute".
(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento 19 giugno 2012, n. 23632)
Dopo il Provvedimento del 6 marzo 2012, n. 23349, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta ancora un volta in via cautelare, in questo caso per impedire ad un soggetto di continuare a promuovere la vendita di farmaci on line. In sostanza, in applicazione delle norme del Codice del Consumo (206/2005) e del Decreto legislativo sul commercio elettronico (70/2003) e avvalendosi della collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, l’Antitrust, in via cautelare, (i) ha intimato al titolare del sito ponte la sospensione di ogni attività diretta a diffondere i contenuti dal sito Internet incriminato, accessibile mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano e (ii) ha disposto ai provider che impediscano l’accesso ai corrispondenti siti web da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano.
In particolare, l’Antitrust ha rilevato che il professionista si è avvalso del sito internet in lingua italiana www.viagracialis-levitra.it,
- per convincere il consumatore italiano a ritenere che la vendita di farmaci on line in Italia sia del tutto lecita e indurlo, di conseguenza, al relativo acquisto mediante indirizzamento al sito internet www.bestgenericdrugs.net. Viceversa, ricorda l’Antitrust: "tale attività deve ritenersi vietata in Italia, posto che la legge impone sempre la necessaria intermediazione fisica di un farmacista. In particolare, l’art. 122 del T.U.L.S. permette la vendita al pubblico solo ai farmacisti, mentre l’art. 5 del D.L. n. 223/062 prevede in ogni caso, anche con riferimento alla vendita dei farmaci c.d. da banco nelle parafarmacie, la predisposizione “di un apposito reparto e l’assistenza di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine”;
- ingenerando nel consumatore italiano l’erroneo convincimento di poter acquistare on line - legalmente e senza rischi per la propria salute - farmaci etici per la cura di disfunzioni erettili (sia prodotti di marca che generici) “senza necessità di visita medica né di ricetta”; peraltro senza specificare, nel caso dei più convenienti prodotti generici, la relativa origine e provenienza. L’Antitrust ha rilevato che: "con specifico riferimento ai c.d. farmaci etici la legge italiana (artt. 87 ss. del Decreto Legislativo n. 219/06) prevede, invece, l’indispensabilità della prescrizione medica e, quindi, la necessità di un preventivo controllo medico. A ciò deve aggiungersi che, ai fini dell’importazione di farmaci in Italia, la legge italiana impone non solo che i prodotti siano muniti dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (c.d. AIC), ma anche che il confezionamento esterno del farmaco e il relativo foglietto illustrativo siano redatti in lingua italiana (art. 80 del Decreto Legislativo. n. 219/06)".
L’Antitrust ha giudicato la condotta descritta
- "caratterizzata da un elevato grado di offensività, in quanto diretta a convincere i consumatori italiani, attraverso numerose e ripetute rassicurazioni fornite sul sito internet ponte del professionista, che la vendita on line di farmaci in Italia sia del tutto lecita inducendoli, di conseguenza, al relativo acquisto mediante il diretto indirizzamento al sito internet www.bestgenericdrugs.it";
- "ulteriormente aggravata dalla sua idoneità a porre in pericolo la salute del consumatore italiano posto che ingenera altresì l’erroneo convincimento di poter acquistare on line - legalmente e senza rischi per la salute - farmaci etici per la cura di disfunzioni erettili (sia prodotti di marca che generici) “senza necessità di visita medica né di ricetta” e senza, peraltro, specificare nel caso dei più convenienti prodotti generici la relativa origine e provenienza";
- "particolarmente insidiosa anche in ragione dello specifico target di consumatori interessati, a cui si rivolge facendo impropriamente leva sui disagi psicologici, sociali e relazionali connessi alla problematica medica in considerazione (l’impotenza maschile); infatti, prospettando loro la possibilità di evitare ogni occasione di eventuale imbarazzo personale (“nessun incontro imbarazzante con il medico e il farmacista”), la condotta del professionista può indurli a non sottoporsi a un appropriato controllo medico ai fini della prescrizione della cura più adatta alle loro complessive condizioni di salute".
(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento 19 giugno 2012, n. 23632)