Antitrust: procedimento per l’adozione di misure cautelari
Ricordiamo che, a norma dell’articolo 14 bis:
"1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l’Autorità può, d’ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un’infrazione, deliberare l’adozione di misure cautelari.
2. Le decisioni adottate ai sensi del comma l non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate.
3. L’Autorità, quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato".
L’Antitrust ha chiarito che "In linea con i principi generali dell’ordinamento nazionale e comunitario, l’adozione di misure cautelari può avvenire laddove sia accertata l’esistenza dei seguenti presupposti: la probabilità della sussistenza di un’infrazione e l’idoneità del comportamento contestato a produrre un danno grave ed irreparabile alla concorrenza.
La procedura si distingue a seconda che concerna o meno l’adozione di misure cautelari nei casi di estrema gravità ed urgenza
L’Autorità, qualora ritenga prima facie sussistenti i presupposti per l’adozione di misure cautelari, avvia il procedimento, anche contestualmente all’avvio dell’istruttoria, ed indica alle parti un termine, non inferiore a sette giorni, entro il quale esse possono presentare memorie scritte e documenti. Le parti possono altresì chiedere di essere sentite dinanzi al Collegio. A tal fine il responsabile del procedimento fissa alle parti un termine entro il quale esse possono presentare detta richiesta. Laddove tale richiesta sia presentata, il Collegio fissa la data dell’audizione, che è comunicata alle parti interessate. Valutati gli elementi acquisiti, l’Autorità delibera in merito alle misure cautelari e delibera altresì che le parti interessate inviino un’informativa circa le iniziative adottate per conformarsi alla delibera.
Nel caso di estrema gravità ed urgenza, tale da rendere indifferibile l’intervento, l’Autorità adotta, anche contestualmente all’avvio dell’istruttoria, misure cautelari provvisorie. Entro il termine di 7 giorni dalla notifica del provvedimento con cui è adottata la misura cautelare provvisoria, le parti interessate possono presentare memorie scritte e documenti e chiedere di essere sentite dinanzi al Collegio. Valutate le argomentazioni delle parti, l’Autorità conferma le misure cautelari e delibera altresì che le parti interessate inviino un’informativa circa le iniziative adottate per conformarsi alla misura.
(Autorità garante della concorrenza e del mercato, Delibera 14 dicembre 2006: Procedure di applicazione dell’articolo 14 bis della Legge 10 ottobre 1990, n. 287).
Ricordiamo che, a norma dell’articolo 14 bis:
"1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l’Autorità può, d’ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un’infrazione, deliberare l’adozione di misure cautelari.
2. Le decisioni adottate ai sensi del comma l non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate.
3. L’Autorità, quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato".
L’Antitrust ha chiarito che "In linea con i principi generali dell’ordinamento nazionale e comunitario, l’adozione di misure cautelari può avvenire laddove sia accertata l’esistenza dei seguenti presupposti: la probabilità della sussistenza di un’infrazione e l’idoneità del comportamento contestato a produrre un danno grave ed irreparabile alla concorrenza.
La procedura si distingue a seconda che concerna o meno l’adozione di misure cautelari nei casi di estrema gravità ed urgenza
L’Autorità, qualora ritenga prima facie sussistenti i presupposti per l’adozione di misure cautelari, avvia il procedimento, anche contestualmente all’avvio dell’istruttoria, ed indica alle parti un termine, non inferiore a sette giorni, entro il quale esse possono presentare memorie scritte e documenti. Le parti possono altresì chiedere di essere sentite dinanzi al Collegio. A tal fine il responsabile del procedimento fissa alle parti un termine entro il quale esse possono presentare detta richiesta. Laddove tale richiesta sia presentata, il Collegio fissa la data dell’audizione, che è comunicata alle parti interessate. Valutati gli elementi acquisiti, l’Autorità delibera in merito alle misure cautelari e delibera altresì che le parti interessate inviino un’informativa circa le iniziative adottate per conformarsi alla delibera.
Nel caso di estrema gravità ed urgenza, tale da rendere indifferibile l’intervento, l’Autorità adotta, anche contestualmente all’avvio dell’istruttoria, misure cautelari provvisorie. Entro il termine di 7 giorni dalla notifica del provvedimento con cui è adottata la misura cautelare provvisoria, le parti interessate possono presentare memorie scritte e documenti e chiedere di essere sentite dinanzi al Collegio. Valutate le argomentazioni delle parti, l’Autorità conferma le misure cautelari e delibera altresì che le parti interessate inviino un’informativa circa le iniziative adottate per conformarsi alla misura.
(Autorità garante della concorrenza e del mercato, Delibera 14 dicembre 2006: Procedure di applicazione dell’articolo 14 bis della Legge 10 ottobre 1990, n. 287).