Antitrust: sanzioni per pratiche e-commerce scorrette
L’autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha fatto seguito al proprio provvedimento cautelare del 6 marzo 2012 (n. 23349), con il quale, per la prima volta, in applicazione delle norme del Codice del Consumo (206/2005) e del Decreto legislativo sul commercio elettronico (70/2003) e avvalendosi della collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, aveva (i) intimato alla società titolare di piattaforma di e-commerce la sospensione di ogni attività diretta a diffondere i contenuti dal sito Internet incriminato, accessibile mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano e (ii) disposto ai provider di impedire l’accesso ai corrispondenti siti web da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano.
Con provvedimento del 12 dicembre 2012, l’Antitrust ha sanzionato una società di diritto italiano e la controllante francese, irrogando sanzioni amministrative pecuniarie per 240 mila euro, per aver posto in essere, mediante piattaforma di e-commerce con vendita anche a consumatori italiani, le seguenti pratiche commerciali scorrette, secondo quanto previsto dal Codice del consumo italiano:
A) aver fornito ai consumatori informazioni non veritiere in merito ai tempi di consegna dei prodotti offerti in vendita attraverso internet;
B) aver opposto ostacoli all’esercizio di diritti contrattuali da parte dei consumatori;
C) nell’aver invitato all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo, senza rivelare l’esistenza di prevedibili ragioni ostative alla fornitura degli stessi a quel prezzo, entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, alla natura e alle modalità della promozione e al prezzo cui i prodotti vengono offerti.
È interessante esaminare le modalità con le quali sono state raccolte le evidenze delle violazioni:
- in data 30 maggio 2012 è stata richiesta la collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, al fine di sottoporre un questionario ad un campione di circa 300 clienti della società Private Outlet estrapolati dall’elenco delle operazioni di rimborso depositato da PO S.r.l. in data 26 marzo 2012. Il questionario in considerazione è stato predisposto in modo tale da poter acquisire informazioni, tra l’altro, in merito ai tempi di consegna della merce ordinata. Le informazioni acquisite agli atti, che si riferiscono a 177 dei 300 questionari inviati, mostrano che in oltre la metà dei casi i clienti Private Outlet hanno riscontrato criticità legate alle tematiche oggetto del procedimento de quo e che, tra questi, circa il 35% lamenta ritardi nella consegna.
- Nei casi di mancata, incompleta o inesatta consegna, la maggior parte dei segnalanti lamenta di non aver ricevuto, alla data della richiesta di intervento, la restituzione del prezzo pagato per la merce non consegnata o della quota dello stesso pari alla differenza tra quanto ordinato e quanto ricevuto. Ove il rimborso è stato effettuato, risulta che questo è avvenuto a seguito di reiterati solleciti, talvolta con la decurtazione delle spese di spedizione e, comunque, con molto ritardo rispetto alla data degli acquisti il cui relativo addebito del prezzo pagato è stato riscosso contestualmente. In particolare, dall’analisi degli elenchi relativi ai rimborsi effettuati a favore di clienti italiani, risulta che i tempi medi di rimborso siano stati di 71 giorni, per le operazioni compiute nel secondo semestre 2011, e di 64 giorni, per quelle del 2012. Risulta, inoltre, che più della metà del totale dei clienti rimborsati ha dovuto attendere il rimborso per 60 o più giorni. In occasione dell’estensione soggettiva ed oggettiva del procedimento, come detto, è stato attribuito alle Parti l’onere di provare che ciascuno dei clienti compresi negli elenchi depositati da PO S.r.l., relativi alle operazioni di rimborso effettuate nel secondo semestre 2011 e nel primo trimestre 2012, abbia effettivamente ottenuto la restituzione delle somme dovute. Per ciascuno di tali clienti, in particolare, si chiedeva di fornire copia della «documentazione bancaria idonea a dimostrare l’avvenuto rimborso», i dati identificativi ed i recapiti, nonché le specifiche dell’ordine (prodotti acquistati, prezzo di ciascuno dei prodotti, importi aggiuntivi corrisposti a titolo di spese di spedizione, data dell’addebito, importo rimborsato, data del rimborso). Le Parti non hanno ritenuto di dare formale riscontro all’onere della prova.
Infine merita una citazione il passaggio nel quale l’Antitrust esamina i rapporto giuridico che si viene a creare tra professionista e consumatore nel particolare modello di business che si differenzia da quelli esistenti “in ragione del fatto che il quantitativo di prodotti offerti ai potenziali acquirenti è circoscritto e rigidamente predeterminato, ma non comunicato in alcun modo sul sito, di talché, coloro che dovessero formulare una proposta di acquisto successivamente all’esaurimento del numero di esemplari disponibili, non avrebbero alcuna possibilità di perfezionare la transazione. Sulla base delle modalità organizzative adottate, il fenomeno di coloro che aderiscono all’offerta, ma non riescono a perfezionare l’acquisto per i richiamati limiti quantitativi, non risulta essere marginale; circostanza questa avvalorata dai dati forniti dalle stesse Parti nelle proprie difese, nelle quali si afferma che nel periodo tra il mese di luglio 2011 ed il mese di marzo 2012 sono stati effettuati circa 16.000 rimborsi a favore di clienti italiani, e che oltre il 70% degli indicati rimborsi sono dovuti a “Commande non traitée” (mancata fornitura) e “Commande incompléte” (mancata fornitura parziale). Significativo, in tale contesto, risulta altresì il numero di ordini annullati direttamente dai professionisti che emerge dalle segnalazioni ricevute”. L’Antitrust conclude pertanto rilevando che “Alla luce della sopra descritta peculiarità del modello di vendita in questione, assumono specifica rilevanza talune circostanze, emerse nel corso dell’istruttoria, quali, in specie, il fatto che tale modalità di acquisizione dei prodotti offerti in vendita non viene in alcun modo esplicitata contestualmente alla presentazione delle diverse offerte. Analogamente, non viene spiegato il reale significato del carattere “privato” della vendita, né sono indicati i quantitativi di prodotti disponibili all’inizio dell’offerta, ovvero i quantitativi residui al momento in cui il consumatore decide di aderire all’offerta stessa”.
Secondo l’Antitrust “la possibile (probabile) sussistenza di cause ostative alla fornitura dei beni offerti in vendita non può certamente ritenersi evidenziata in maniera sufficiente ed inequivoca da un documento, quale le Condizioni Generali di Vendita, che, al punto 7.2, dichiara espressamente che i tempi di consegna «sono di 30 GIORNI massimi». Né in contrario vale argomentare che la stessa disposizione precisa «nel limite delle scorte di magazzino disponibili»: tale caveat, infatti, è al contrario idoneo a rassicurare in merito all’esistenza di un magazzino e di scorte nella disponibilità della società. In altri termini la precisazione, oltre che non idonea ad informare circa la ragionevole possibilità che il venditore non riesca ad evadere gli ordini, appare intrinsecamente ingannevole, là dove suggerisce che Private Outlet, contrariamente alla realtà, operi essendo essa stessa titolare di magazzino. Sussiste, pertanto, anche nel caso di specie, un rilevante deficit di diligenza professionale, atteso che i principi di correttezza e buona fede impongono di rendere pienamente edotto il consumatore del fatto che lo stesso potrebbe non ricevere il prodotto ordinato (pur perdendo temporaneamente la disponibilità della somma di denaro corrispondente) e considerato che tale effetto non può ritenersi raggiunto dalla mera pubblicazione nel sito internet di un documento riportante le condizioni di vendita, ma richiede una specifica informativa contestuale alla scelta del consumatore di aderire all’offerta.
(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento 12 dicembre 2012, n.7677)
L’autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha fatto seguito al proprio provvedimento cautelare del 6 marzo 2012 (n. 23349), con il quale, per la prima volta, in applicazione delle norme del Codice del Consumo (206/2005) e del Decreto legislativo sul commercio elettronico (70/2003) e avvalendosi della collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, aveva (i) intimato alla società titolare di piattaforma di e-commerce la sospensione di ogni attività diretta a diffondere i contenuti dal sito Internet incriminato, accessibile mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano e (ii) disposto ai provider di impedire l’accesso ai corrispondenti siti web da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano.
Con provvedimento del 12 dicembre 2012, l’Antitrust ha sanzionato una società di diritto italiano e la controllante francese, irrogando sanzioni amministrative pecuniarie per 240 mila euro, per aver posto in essere, mediante piattaforma di e-commerce con vendita anche a consumatori italiani, le seguenti pratiche commerciali scorrette, secondo quanto previsto dal Codice del consumo italiano:
A) aver fornito ai consumatori informazioni non veritiere in merito ai tempi di consegna dei prodotti offerti in vendita attraverso internet;
B) aver opposto ostacoli all’esercizio di diritti contrattuali da parte dei consumatori;
C) nell’aver invitato all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo, senza rivelare l’esistenza di prevedibili ragioni ostative alla fornitura degli stessi a quel prezzo, entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, alla natura e alle modalità della promozione e al prezzo cui i prodotti vengono offerti.
È interessante esaminare le modalità con le quali sono state raccolte le evidenze delle violazioni:
- in data 30 maggio 2012 è stata richiesta la collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, al fine di sottoporre un questionario ad un campione di circa 300 clienti della società Private Outlet estrapolati dall’elenco delle operazioni di rimborso depositato da PO S.r.l. in data 26 marzo 2012. Il questionario in considerazione è stato predisposto in modo tale da poter acquisire informazioni, tra l’altro, in merito ai tempi di consegna della merce ordinata. Le informazioni acquisite agli atti, che si riferiscono a 177 dei 300 questionari inviati, mostrano che in oltre la metà dei casi i clienti Private Outlet hanno riscontrato criticità legate alle tematiche oggetto del procedimento de quo e che, tra questi, circa il 35% lamenta ritardi nella consegna.
- Nei casi di mancata, incompleta o inesatta consegna, la maggior parte dei segnalanti lamenta di non aver ricevuto, alla data della richiesta di intervento, la restituzione del prezzo pagato per la merce non consegnata o della quota dello stesso pari alla differenza tra quanto ordinato e quanto ricevuto. Ove il rimborso è stato effettuato, risulta che questo è avvenuto a seguito di reiterati solleciti, talvolta con la decurtazione delle spese di spedizione e, comunque, con molto ritardo rispetto alla data degli acquisti il cui relativo addebito del prezzo pagato è stato riscosso contestualmente. In particolare, dall’analisi degli elenchi relativi ai rimborsi effettuati a favore di clienti italiani, risulta che i tempi medi di rimborso siano stati di 71 giorni, per le operazioni compiute nel secondo semestre 2011, e di 64 giorni, per quelle del 2012. Risulta, inoltre, che più della metà del totale dei clienti rimborsati ha dovuto attendere il rimborso per 60 o più giorni. In occasione dell’estensione soggettiva ed oggettiva del procedimento, come detto, è stato attribuito alle Parti l’onere di provare che ciascuno dei clienti compresi negli elenchi depositati da PO S.r.l., relativi alle operazioni di rimborso effettuate nel secondo semestre 2011 e nel primo trimestre 2012, abbia effettivamente ottenuto la restituzione delle somme dovute. Per ciascuno di tali clienti, in particolare, si chiedeva di fornire copia della «documentazione bancaria idonea a dimostrare l’avvenuto rimborso», i dati identificativi ed i recapiti, nonché le specifiche dell’ordine (prodotti acquistati, prezzo di ciascuno dei prodotti, importi aggiuntivi corrisposti a titolo di spese di spedizione, data dell’addebito, importo rimborsato, data del rimborso). Le Parti non hanno ritenuto di dare formale riscontro all’onere della prova.
Infine merita una citazione il passaggio nel quale l’Antitrust esamina i rapporto giuridico che si viene a creare tra professionista e consumatore nel particolare modello di business che si differenzia da quelli esistenti “in ragione del fatto che il quantitativo di prodotti offerti ai potenziali acquirenti è circoscritto e rigidamente predeterminato, ma non comunicato in alcun modo sul sito, di talché, coloro che dovessero formulare una proposta di acquisto successivamente all’esaurimento del numero di esemplari disponibili, non avrebbero alcuna possibilità di perfezionare la transazione. Sulla base delle modalità organizzative adottate, il fenomeno di coloro che aderiscono all’offerta, ma non riescono a perfezionare l’acquisto per i richiamati limiti quantitativi, non risulta essere marginale; circostanza questa avvalorata dai dati forniti dalle stesse Parti nelle proprie difese, nelle quali si afferma che nel periodo tra il mese di luglio 2011 ed il mese di marzo 2012 sono stati effettuati circa 16.000 rimborsi a favore di clienti italiani, e che oltre il 70% degli indicati rimborsi sono dovuti a “Commande non traitée” (mancata fornitura) e “Commande incompléte” (mancata fornitura parziale). Significativo, in tale contesto, risulta altresì il numero di ordini annullati direttamente dai professionisti che emerge dalle segnalazioni ricevute”. L’Antitrust conclude pertanto rilevando che “Alla luce della sopra descritta peculiarità del modello di vendita in questione, assumono specifica rilevanza talune circostanze, emerse nel corso dell’istruttoria, quali, in specie, il fatto che tale modalità di acquisizione dei prodotti offerti in vendita non viene in alcun modo esplicitata contestualmente alla presentazione delle diverse offerte. Analogamente, non viene spiegato il reale significato del carattere “privato” della vendita, né sono indicati i quantitativi di prodotti disponibili all’inizio dell’offerta, ovvero i quantitativi residui al momento in cui il consumatore decide di aderire all’offerta stessa”.
Secondo l’Antitrust “la possibile (probabile) sussistenza di cause ostative alla fornitura dei beni offerti in vendita non può certamente ritenersi evidenziata in maniera sufficiente ed inequivoca da un documento, quale le Condizioni Generali di Vendita, che, al punto 7.2, dichiara espressamente che i tempi di consegna «sono di 30 GIORNI massimi». Né in contrario vale argomentare che la stessa disposizione precisa «nel limite delle scorte di magazzino disponibili»: tale caveat, infatti, è al contrario idoneo a rassicurare in merito all’esistenza di un magazzino e di scorte nella disponibilità della società. In altri termini la precisazione, oltre che non idonea ad informare circa la ragionevole possibilità che il venditore non riesca ad evadere gli ordini, appare intrinsecamente ingannevole, là dove suggerisce che Private Outlet, contrariamente alla realtà, operi essendo essa stessa titolare di magazzino. Sussiste, pertanto, anche nel caso di specie, un rilevante deficit di diligenza professionale, atteso che i principi di correttezza e buona fede impongono di rendere pienamente edotto il consumatore del fatto che lo stesso potrebbe non ricevere il prodotto ordinato (pur perdendo temporaneamente la disponibilità della somma di denaro corrispondente) e considerato che tale effetto non può ritenersi raggiunto dalla mera pubblicazione nel sito internet di un documento riportante le condizioni di vendita, ma richiede una specifica informativa contestuale alla scelta del consumatore di aderire all’offerta.
(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento 12 dicembre 2012, n.7677)