Antitrust: segnalazione sui servizi pubblici locali e limiti all’affidamento in house

Partendo da alcune segnalazioni in materia di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, con particolare riferimento alle modalità con cui alcuni enti pubblici territoriali hanno provveduto all’affidamento della gestione dei servizi, l’Antitrust ha inviato a propria volta una segnalazione tra gli altri, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dello Sviluppo Economico e degli Affari Regionali e alla Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali.

Facendo riferimento alle precedenti delibere adottate in materia, ivi comprese a quelle relative al fenomeno dell’affidamento in house, l’Autorità ha esposto alcune considerazioni sulle iniziative legislative di riforma dei servizi pubblici locali, precisando in via preliminare che l’intendimento è di "porre un opportuno argine alla distorsione di uno strumento operativo, quale l’affidamento in house, originariamente volto a consentire una gestione diretta del servizio in casi particolari e circoscritti – è a dirsi quando il servizio non possa essere erogato attivando meccanismi di mercato - ma che nella prassi è invalso a modalità di elusione del necessario confronto concorrenziale nell’affidamento dei servizi attraverso procedure di gara, e a strumento di riorganizzazione imprenditoriale su più ampia base territoriale dei medesimi servizi, della cui legittimità è lecito dubitare".

Con riferimento al disegno di legge delega in materia di servizi pubblici approvato dal Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 2006, l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha rilevato che "andrebbe indicato il principio che l’affidamento diretto risulta giustificato solamente quando non è possibile individuare una migliore soluzione di mercato, secondo un principio di sussidiarietà che limiti l’intervento pubblico a quelle situazioni in cui non sia possibile o conveniente l’offerta dei servizi da parte di imprese individuate secondo meccanismi di mercato". Tuttavia "a fronte di tale attuale carenza nel progetto di riforma, va invece condivisa l’impostazione del medesimo rispetto alla natura eccezionale e residuale del modello di partenariato pubblico-privato, anch’esso attivabile solo in casi eccezionali, proprio in quanto implicante anch’esso il mantenimento di una situazione di conflitto di interesse fra ente pubblico affidante, società affidataria ed ente regolatore".

In via più generale, l’Autorità ha stigmatizzato il fatto che il citato disegno di legge "non richiami il Governo ad una considerazione, che si ritiene invece opportuna in sede d’intervento normativo delegato, di alcune questioni cruciali per la regolazione dei servizi pubblici locali, sia con riferimento alle modalità di svolgimento delle gare – le quali devono prevedere requisiti economicamente giustificati e proporzionati per garantire un’effettiva selezione competitiva delle imprese idonee – sia con riferimento alle tariffe e alla qualità del servizio che sarà erogato dall’impresa affidataria. A questo proposito, va tenuto conto di come proprio per i servizi pubblici locali, in assenza di un quadro concorrenziale che dia al mercato regole di trasparenza dei prezzi e migliore qualità del servizio, risulta necessario individuare organi di regolazione indipendenti caratterizzati da un elevato livello di specializzazione, in grado di stimolare e controllare – anche mediante il confronto del grado di efficienza delle imprese fra situazioni locali distinte – la qualità del servizio e il livello degli investimenti effettuati, a prescindere dalla proprietà pubblica o privata delle imprese erogatrici. Solo attraverso un’adeguata regolamentazione svolta da organismi indipendenti e altamente specializzati cui venga affidato sia il controllo delle modalità di affidamento che delle modalità di gestione del servizio (quali il pieno rispetto del contratto di servizio e dei relativi standard qualitativi), appare possibile evitare situazioni di conflitto di interesse o fenomeni di cattura del regolatore, che, come noto, possono ingenerare distorsioni concorrenziali e determinare, tra l’altro, tariffe più elevate, servizi di qualità inferiore e/o minori investimenti, con evidente pregiudizio per i cittadini in quanto consumatori".

Infine, l’Antitrust ha raccomandato "una determinazione la più stringente possibile della fase transitoria al termine della quale le gestioni di servizi pubblici locali attualmente esistenti andranno allineate alla nuova normativa da adottarsi".



(Autorità garante della concorrenza e del mercato, Segnalazione 28 dicembre 2006: AS375 - Affidamento di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica Secondo modalità c.d. in house e ad alcuni contenuti della legge delega In materia di tali servizi).

Partendo da alcune segnalazioni in materia di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, con particolare riferimento alle modalità con cui alcuni enti pubblici territoriali hanno provveduto all’affidamento della gestione dei servizi, l’Antitrust ha inviato a propria volta una segnalazione tra gli altri, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dello Sviluppo Economico e degli Affari Regionali e alla Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali.

Facendo riferimento alle precedenti delibere adottate in materia, ivi comprese a quelle relative al fenomeno dell’affidamento in house, l’Autorità ha esposto alcune considerazioni sulle iniziative legislative di riforma dei servizi pubblici locali, precisando in via preliminare che l’intendimento è di "porre un opportuno argine alla distorsione di uno strumento operativo, quale l’affidamento in house, originariamente volto a consentire una gestione diretta del servizio in casi particolari e circoscritti – è a dirsi quando il servizio non possa essere erogato attivando meccanismi di mercato - ma che nella prassi è invalso a modalità di elusione del necessario confronto concorrenziale nell’affidamento dei servizi attraverso procedure di gara, e a strumento di riorganizzazione imprenditoriale su più ampia base territoriale dei medesimi servizi, della cui legittimità è lecito dubitare".

Con riferimento al disegno di legge delega in materia di servizi pubblici approvato dal Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 2006, l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha rilevato che "andrebbe indicato il principio che l’affidamento diretto risulta giustificato solamente quando non è possibile individuare una migliore soluzione di mercato, secondo un principio di sussidiarietà che limiti l’intervento pubblico a quelle situazioni in cui non sia possibile o conveniente l’offerta dei servizi da parte di imprese individuate secondo meccanismi di mercato". Tuttavia "a fronte di tale attuale carenza nel progetto di riforma, va invece condivisa l’impostazione del medesimo rispetto alla natura eccezionale e residuale del modello di partenariato pubblico-privato, anch’esso attivabile solo in casi eccezionali, proprio in quanto implicante anch’esso il mantenimento di una situazione di conflitto di interesse fra ente pubblico affidante, società affidataria ed ente regolatore".

In via più generale, l’Autorità ha stigmatizzato il fatto che il citato disegno di legge "non richiami il Governo ad una considerazione, che si ritiene invece opportuna in sede d’intervento normativo delegato, di alcune questioni cruciali per la regolazione dei servizi pubblici locali, sia con riferimento alle modalità di svolgimento delle gare – le quali devono prevedere requisiti economicamente giustificati e proporzionati per garantire un’effettiva selezione competitiva delle imprese idonee – sia con riferimento alle tariffe e alla qualità del servizio che sarà erogato dall’impresa affidataria. A questo proposito, va tenuto conto di come proprio per i servizi pubblici locali, in assenza di un quadro concorrenziale che dia al mercato regole di trasparenza dei prezzi e migliore qualità del servizio, risulta necessario individuare organi di regolazione indipendenti caratterizzati da un elevato livello di specializzazione, in grado di stimolare e controllare – anche mediante il confronto del grado di efficienza delle imprese fra situazioni locali distinte – la qualità del servizio e il livello degli investimenti effettuati, a prescindere dalla proprietà pubblica o privata delle imprese erogatrici. Solo attraverso un’adeguata regolamentazione svolta da organismi indipendenti e altamente specializzati cui venga affidato sia il controllo delle modalità di affidamento che delle modalità di gestione del servizio (quali il pieno rispetto del contratto di servizio e dei relativi standard qualitativi), appare possibile evitare situazioni di conflitto di interesse o fenomeni di cattura del regolatore, che, come noto, possono ingenerare distorsioni concorrenziali e determinare, tra l’altro, tariffe più elevate, servizi di qualità inferiore e/o minori investimenti, con evidente pregiudizio per i cittadini in quanto consumatori".

Infine, l’Antitrust ha raccomandato "una determinazione la più stringente possibile della fase transitoria al termine della quale le gestioni di servizi pubblici locali attualmente esistenti andranno allineate alla nuova normativa da adottarsi".



(Autorità garante della concorrenza e del mercato, Segnalazione 28 dicembre 2006: AS375 - Affidamento di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica Secondo modalità c.d. in house e ad alcuni contenuti della legge delega In materia di tali servizi).