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Armi legittimamente detenute e omicidi

Porticato di San Luca, Bologna
Ph. Luca Martini / Porticato di San Luca, Bologna

Esaminiamo i dati ufficiali e ricordiamo la proposta di legge presentata alla Camera dei deputati in materia di controlli sull’acquisto di armi da fuoco e per il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d’armi.

Ogni pistola ha la sua voce e questa la conosco.

(Il buono, il brutto, il cattivo di Sergio Leone)

Il numero degli omicidi in Italia, tra il 1° agosto 2020 e il 31 luglio 2021, è stato di 276 secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Interno.

Dei 276 omicidi volontari commessi in Italia, le vittime donne sono state 105 (nell’anno precedente 122) con una diminuzione percentuale del 13,99%.

Gli omicidi in ambito familiare/affettivo sono stati 88 con una diminuzione percentuale del 18,5% rispetto all’anno precedente, dove erano stati 108 (il LInk).

Esiste una correlazione tra la diffusione delle armi e gli omicidi commessi in Italia?

Servono regole più stringenti per evitare la diffusione incontrollata delle armi?

A questi interrogativi proviamo a rispondere seguendo la strada dei numeri e delle statistiche che delineano la realtà al di là dei proclami e delle parole.

Si consideri che, statisticamente, le armi “legittimamente detenute” sono gli strumenti più comuni con cui vengono commessi gli omicidi nel nostro Paese.

I dati raccolti dall’Osservatorio permanente sulle armi leggere (Opal) ci dicono che gli omicidi perpetrati utilizzando armi detenute legittimamente: “Nell’ultimo triennio in Italia un omicidio su dieci è stato commesso con armi regolarmente detenute. Sono stati almeno 131 gli omicidi perpetrati da legali detentori di armi a fronte di 91 omicidi di tipo mafioso e di 37 omicidi per furto o rapina” (il Link).

Nel solo 2018, con le armi “legittimamente detenute” sono stati commessi 52 omicidi da parte di persone che lo Stato aveva considerato adatte a portare armi da fuoco, le vittime di sesso femminile sono state trenta. Dei 52 omicidi solo per uno soltanto è stata riconosciuta l’esimente della legittima difesa.

La legge sulle armi entrata in vigore nel settembre 2018 consente di detenere tre pistole semiautomatiche con caricatori fino a 20 colpi, 12 fucili semiautomatici (la legge prima ne prevedeva 6) con numero illimitato di caricatori da 10 colpi e un numero illimitato di fucili da caccia oltre a centinaia di munizioni.

In questo senso i dati di Opal lasciano poco spazio all’interpretazione: è più facile essere uccisi da un legale detentore di armi che dalla mafia o dai rapinatori.

Il motivo? “Le norme per ottenere una licenza per armi sono troppo blande”, secondo Giorgio Beretta, ricercatore analista di Opal. “Non sono richiesti esami psichiatrici o tossicologici, né all’atto della domanda né al rinnovo che avviene ogni cinque anni con una semplice visita medica come quella per la patente di guida”, evidenzia Beretta. Insomma, “se davvero vogliamo cercare di prevenire questi omicidi non è sufficiente dire basta armi ai privati, ma occorre rivedere le norme sulle licenze, introducendo l’obbligo di controlli clinici e tossicologici annuali da parte dei richiedenti. Soprattutto non bisognerebbe permettere di detenere un ampio numero di armi con semplici licenze per tiro sportivo (la licenza più richiesta anche da chi non pratica alcuna attività sportiva) o per la caccia”.

Per questi motivi, la proposta di legge n. 1737 “Disposizioni in materia di controlli sull’acquisto di armi da fuoco e per il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d’armi”, prevede requisiti e procedure più restrittivi per il rilascio delle autorizzazioni al porto d’armi, per prevenire i pericoli connessi ai più larghi criteri per la valutazione dell’uso delle armi a fini di difesa legittima. Restano invece esclusi dall’ambito di applicazione delle norme della proposta di legge i titolari di licenza di fucile per attività venatoria e i soggetti che dimostrino l’uso delle armi per la pratica sportiva.

A tale fine si stabilisce, in particolare, che alla richiesta per il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d’armi debba essere allegato un certificato medico di idoneità psicofisica, rilasciato da una commissione medica.

Inoltre, si prevede che i detentori di armi da fuoco debbano presentare ogni anno (invece che ogni cinque) la prescritta certificazione medica. Nel caso in cui vengano riscontrati segni di disturbi psicocomportamentali, la licenza è revocata; il certificato medico di idoneità psicofisica è richiesto anche per il nulla osta all’acquisto delle armi concesso dal questore ai maggiorenni.

La proposta di legge prevede anche controlli più stringenti e più frequenti sulle licenze di porto d’armi per difesa personale e sui nulla osta alla vendita o alla cessione d’armi e maggiori controlli anche sul rilascio della licenza per uso sportivo. L’obbligo di comunicazione delle compravendite di armi all’ufficio di pubblica sicurezza è rafforzato prevedendone l’esecuzione contestuale e non mensile, com’è attualmente disposto. Si prevedono, inoltre, forme di monitoraggio e di controllo della vendita delle armi per assicurare che alla detenzione legittima di un’arma corrisponda una tempestiva ed efficace comunicazione ai familiari, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, all’altra parte dell’unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva.

Si propone, dunque, una piena responsabilizzazione del cittadino, rendendo più efficace e stringente il primo esame per il rilascio delle licenze e dei nulla osta alla vendita. Gli oneri per le certificazioni mediche e per le comunicazioni previsti dalla proposta di legge sono posti a carico del richiedente.