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Terrorismo e reati contro la sicurezza dello Stato - RFT

Competenza e attività della Generalbundesanwaltschaft della RFT nel 2017 e nel 2018
Terrorismo e reati contro la sicurezza dello Stato - RFT
Terrorismo e reati contro la sicurezza dello Stato - RFT

Abstract

La delicatezza delle indagini in materia di reati di terrorismo e di parecchi reati contro la sicurezza dello Stato, ha indotto il legislatore della RFT a prevedere la “Sonderzuständigkeit” (competenza “speciale”) del “Generalbundesanwalt”. Da qualche anno, anche nella RFT, questi reati hanno segnato un considerevole aumento, dopo una significativa flessione seguita all’arresto di quasi tutti gli appartenenti alla RAF. Le statistiche, disponibili purtroppo soltanto per gli anni 2017 e 2018, dimostrano che la Generalbundesanlwaltschaft è stata particolarmente attiva e “vigile” nel passato biennio.

Indice:  

1.Il Generalbundesanwalt e sue funzioni e competenze

2.Non sovraordinazione gerarchica del GBA

3.Procedimenti per terrorismo iniziati nel 2017 e 2018  

4.Terrorismo interno e “estero”

 

1. Il Generalbundesanwalt e sue funzioni e competenze

Il § 142 a del “Gerichtsverfassungsgesetz” (GVG = Ordinamento giudiziario) prevede che le funzioni di PM sono esercitate dal “Generalbundesanwalt” (GBA) nei casi in cui si procede per uno dei reati riservati alla competenza - in 1° grado - delle Corti d’appello (OLG), reati indicati nel § 120, comma 1, GVG. Il comma 2 del citato paragrafo obbliga il “Generalbundesanwalt” - qualora ravvisi la particolare importanza del caso - ad avocare a sè le indagini, se si procede per uno dei reati elencati nel predetto comma 2.

Il GBA viene nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del ministro federale della Giustizia e con “Zustimmung des Bundesrates” (Camera dei Länder). È un “politischer Beamter”, che fa parte del potere esecutivo ed è soggetto alle direttive del ministro della Giustizia (è “weisungsgebunden”). Per le “Weisungen” vale però il “Legalitätsprinzip” e non l’Opportunitätsprinzip, per cui ogni “Weisung” deve essere “rechtmäßig”. Non può non condividere gli obiettivi politici del Governo federale per quanto concerne la sicurezza e la lotta contro la criminalità. Nella sua attività, il GBA è affiancato da “Stellvertretenden Generalbundesanwälten”, da “Oberstaatsanwälten” e da “Staatsanwälten”. Complessivamente dispone di c.a. 200 collaboratori.

Oltre a rappresentare l’Accusa nei processi che si svolgono dinanzi alla Corte suprema federale, (BGH), è competente, in particolare (si parla di “Sonderzuständigkeit”) per reati di terrorismo e per “Staatsschutzdelikte”, delitti contro il Bund e delitti, i cui autori agiscono “grenzüberschreitend” (vale a dire, se i reati “interessano” due o più “Länder” o anche due o più Stati (specie, se comunitari). Si tratta, in particolare, di reati contro l’“innere und/oder l’äußere Sicherheit” della RFT, di spionaggio, di “Landesverrat”.

Particolarmente importante è l’ alleinige Zuständigkeit” del GBA in materia di “Verbrechen des Völkerstrafrechtes” (secondo il VStGB).

La “Bundesanwaltschaft” (GBA) ha sede a Karlsruhe presso la Corte suprema federale (BGH).

A proposito della competenza del GBA, è da osservare che quella prevista dal § 120, c. 2, GVG, viene indicata anche come “Evokationsrecht” (una specie di diritto di avocazione). Questo comma disciplina i casi in cui il GBA avoca a sé le indagini in materia di determinati “staatsgefährdenden Delikten” (delitti che mettono in pericolo lo Stato), se reputa la “besondere Bedeutung des Falles” (la particolare importanza del caso). Vi rientrano, la costituzione di associazioni per delinquere, anche se la costituzione è avvenuta all’estero, ma interessa comunque la RFT, nonché reati gravi, che, secondo le circostanze, sono atti a minacciare la sicurezza interna o/ed estera della RFT o del suo ordinamento costituzionale. È da osservare che l’“Evokationsrecht des GBA” non è una mera facoltà dello stesso, ma che egli è tenuto ad agire in tutti i casi in cui è ravvisabile la “besondere Bedeutung des Falles”.

Nei casi previsti dal § 120, comma 2, GVG, l’attività del GBA è soggetta a controllo. Nel corso delle indagini preliminari, il controllo avviene da parte dell’“Ermittlungsrichter” presso la Corte suprema federale (BGH) se si tratta di “Maßnahmen, die dem Richtervorbehalt unterliegen” (per esempio ordinanze di custodia cautelare in carcere, perquisizioni domiciliari, sequestri, intercettazione di comunicazioni). Dopo l’“Anklageerhebung”, il controllo “passa” alla Corte d’appello.

Considerato che il GBA è “Anwalt des Bundes”, può intervenire, per esempio, anche in procedimenti dinanzi alla giustizia amministrativa (Bundesverwaltungsgericht), davanti al Bundesfinanzhof o del Bundesdisziplinargericht.

 

2. Non sovraordinazione gerarchica del GBA

Va rilevato che l’organizzazione delle procure della Repubblica, nella RFT, è “Ländersache” e che la “Bundesanwaltschaft” non è gerarchicamente sovraordinata, né alle procure della Repubblica, né alle procure generali della Repubblica dei Länder. Le procure generali dipendono dai ministri della Giustizia dei Länder. La “Bundesanwaltschaft” non ha potere di impartire direttive alle procure della Repubblica; questo potere spetta ai procuratori generali dei Länder.

La competenza del Generalbundesanwalt (GBA) - che ha carattere primario (“primäre Zuständigkeit”, detta anche “originäre Zuständigkeit”) - è stata introdotta per effetto del “Gesetz zur allgemeinen Einführung eines 2. Rechtszuges in Staatsschutz-Strafsachen vom 8.9.1969”. Con questa legge, il Gesetzgeber ha assicurato un secondo grado di giudizio in materia di delitti contro lo Stato e di terrorismo; fino ad allora sussisteva, in materia, l’“erstinstanzliche Zuständigkeit” della Corte suprema federale (“Bundesgerichtshof” - BGH), con conseguente preclusione di un secondo grado di giudizio. Pur dopo l’emanazione della predetta legge, è stata sostanzialmente conservata la “zentrale Zuständigkeit des GBA” per quanto concerne i reati, ai quali sopra si è accennato.

Le procure della Repubblica, se ravvisano la competenza del GBA, sono tenute alla tempestiva trasmissione degli atti alla “Bundesanwaltschaft”. Se vi è conflitto in ordine alla competenza tra una Procura della Repubblica e la “Generalbundesanwaltschaft”, decide il GBA e il suo provvedimento non è soggetto a impugnazione o reclamo di sorta. 

Il GBA, qualora proceda nei casi indicati nel § 120, comma 1 e 2, GVG, è competente non soltanto a svolgere l’“Ermittlungsverfahren” (le indagini preliminari), ma a disporre altresí un’eventuale “Verfahrenseinstellung” (archiviazione), a procedere all’ “Anklageerhebung”, a fungere da PM in dibattimento (di solito attraverso uno dei suoi sostituti (c.d. Bundesanwälte)), a proporre impugnazione e a “seguire” la fase dell’esecuzione. 

Il § 142 a GVG prevede anche la facoltà - del GBA - “der Abgabe”, vale a dire, della rimessione al PM presso il tribunale nei casi contemplati dal comma 2 del citato paragrafo, qualora si tratti di “Sachen von minderer Bedeutung” (d’importanza minore). Questa facoltà può essere esercitata dal GBA fino a quando non è stata depositata l“Anklageschrift”. Il comma 3 del § 142 a GVG prevede i casi, in cui una rimessione al PM non è ammissibile, mentre il comma 4 lo autorizza alla rimessione, qualora la “besondere Bedeutung des Falles liegt nicht mehr vor” (la particolare importanza è venuta meno).

Fatta questa premessa, vediamo ora quanti sono stati i provvedimenti per terrorismo iniziati dal GBA nei due anni passati.

 

3.Procedimenti per terrorismo iniziati nel 2017 e 2018

Nel 2017, la “Generalbundesanwaltschaft” ha condotto indagini preliminari a seguito di “Terrorismusverdacht” (sospetto di reati di terrorismo) in 1.119 casi. Di questi procedimenti, 234 sono stati instaurati in quanto si sospettava che gli indagati avessero legami con il c.d. Stato Islamico (IS), 151 per presunti legami con il terrorismo internazionale non islamico, 6 indagini preliminari sono state avviate contro appartenenti al c.d. Rechtsterrorismus (“terrorismo di destra”) nella RFT.

In 433 casi il GBA ha ravvisato la “mindere Bedeutung” (importanza minore), con conseguente “Abgabe”, cioè trasmissione degli atti alle competenti procure della Repubblica.

Dati molto più dettagliati, sono disponibili per l’anno appena passato. Nel corso del 2018, la “Generalbundesanwaltschaft” ha avviato 305 indagini preliminari per sospetti di terrorismo internazionale senza legami con organizzazioni islamiche o persone di fede islamica “radicalizzate”. I reati, per i quali si è proceduto, erano quelli previsti dai §§ 129 a StGB (Costituzione di un’associazione terroristica) e 129 b StGB (Costituzione di associazione terroristica e per delinquere all’estero).

Oltre ai reati ora elencati, erano stati contestati: a) in due casi, il reato p. e p. dal § 306 a, c. 2, StGB (incendio doloso aggravato), b) in un caso, il reato p. e p. dal § 212 StGB (omicidio) e c) in un caso il reato di cui al § 239 a StGB (sequestro di persona a scopo di estorsione).

Hanno avuto per oggetto fatti di “terrorismo islamico”, 855 indagini preliminari condotte dalla GBA. I reati, per i quali si è proceduto, nella maggior parte dei casi, erano quelli p. e p. dai §§ 129 a e 129 b StGB. Si è trattato di associazioni quali “Islamischer Staat” e altre associazioni di islamisti che agivano prevalentemente in Stati extraeuropei, ma parte delle azioni erano state compiute nella RFT oppure il soggetto attivo del reato o la vittima erano cittadini della RFT o ivi residenti. In questi casi, i reati sono procedibili soltanto a seguito di autorizzazione concessa dal ministro della Giustizia.

Dei predetti 855 procedimenti iniziati dalla GBA, nel 2018, in ben 844 casi il “Tatvorwurf” è consistito nell’asserita violazione dei §§ 129 a e 129 b StGB, ai quali si è accennato sopra. In parecchi casi si è proceduto non soltanto per i due reati ora menzionati, ma anche per le seguenti, ulteriori “Straftaten” p. e p: a) dal § 89 a StGB (preparativi per la commissione di un reato di violenza implicante pericolo per lo Stato), b) dal § 211 StGB (omicidio), c) dal § 308 StGB (causare un´esplosione), d) dal § 8 VStGB - Völkerstrafgesetzbuch (delitti di guerra contro persone), e) dal § 9 VStGB (delitti di guerra contro il patrimonio e altri delitti), f) dal § 11 VStGB (questo § contiene soprattutto disposizioni a tutela delle popolazioni civili in caso di conflitto armato, g) dal § 6 VStGB (genocidio), h) dal § 7 VStGB – (delitti contro l’umanità).

 

4.Terrorismo interno e “estero”

Indagini preliminari condotte dal GBA con riferimento a delitti attribuiti allIslamischen Staat”, sono state - nel 2018 - 132

114 di questi procedimenti hanno riguardato il “Tatvorwurf” di cui ai §§ 129 a e 129 b StGB. Il GBA ha poi proceduto per violazioni del VStGB 18 volte e precisamente: 4 volte per violazione del § 6 del VStGB, 2 volte per violazione del § 7, 6 volte per il § 8, 5 volte per il § 9 e 1 volta per il § 11 del VStGB.

Per quanto concerne il terrorismo di destra” (“Rechtsterrorismus”) nella RFT, gli “Ermittlungsverfahren” del GBA sono stati sei aventi per oggetto: in 3 casi, la violazione del § 129 a StGB, in un caso, quella dei §§ 125 e 125 a StGB, in un caso, quella del § 129 StGB e in un altro caso, quella del § 89 a StGB.

Non vi sono invece stati procedimenti - iniziati dal GBA nel 2018 - contro esponenti del “terrorismo internazionale di destra”.

Un solo procedimento il GBA l’ha iniziato nei confronti di persone ritenute contigue al “terrorismo di sinistra” nella RFT. Il “Tatvorwurf” riguardava fatti previsti dal § 88 StGB (“Verfassungsfeindliche Sabotage” - Sabotaggio d’impianti destinati al pubblico servizio).

Parimenti un unico “Verfahren” (per violazione dei §§ 129 a e 129 b StGB), è stato iniziato dalla “Generalbundesanwaltschaft” nei confronti di sospettati appartenenti al “terrorismo internazionale di sinistra”.

Considerevole è stato il numero dei procedimenti che il GBA, ritenendo che ricorresse “eine minder schwere Bedeutung des Falles” ai sensi del § 142 a StGB, c. 2, n. 2, GVG, ha trasmesso alle procure dei Länder (c.d. Abgabe): 233 erano relativi a “terrorismo islamico”, 29 relativi a “terrorismo internazionale non islamico”, 1 relativo a “terrorismo di destra” nella RFT.