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Azione diretta del trasportatore francese nei confronti del mittente

Le aziende italiane che esportano dovrebbero prestare particolare attenzione alle implicazioni giuridiche derivanti dal conferimento di incarichi a spedizionieri e vettori stranieri.

Emblematico è, in proposito, quanto potrebbe verificarsi quando lo spedizioniere che organizza il trasporto terrestre della merce all’estero affida l’incarico, in tutto o in parte, ad un vettore francese.

Nell’ipotesi in cui lo spedizioniere incaricato non provvedesse, per un qualsiasi motivo, a pagare quanto di competenza del subvettore francese, la normativa francese conferisce infatti a quest’ultimo il diritto di agire per il pagamento delle proprie spettanze direttamente, e a propria scelta, nei confronti del mittente o del destinatario del trasporto. Il mittente di un trasporto terrestre nel quale sia implicato un trasportatore francese si espone pertanto al concreto rischio di vedersi costretto a retribuire due volte la medesima prestazione, non potendo opporre al subvettore francese di aver già saldato allo spedizioniere quanto a lui dovuto.

Questa particolare tutela a favore del vettore francese è sancita nella disposizione L. 132/8 del Code de Commerce, introdotta il 6 febbraio 1998 dalla Loi Gayssot. Si tratta peraltro di una disposizione di ordine pubblico e, come tale, sottratta alla libera disponibilità contrattuale delle parti: in altre parole, l’eventuale clausola contraria sarebbe affetta da nullità.

Qualora il trasportatore francese agisse direttamente nei confronti del mittente italiano per il pagamento delle proprie spettanze, il mittente potrà naturalmente detrarre i relativi importi da quanto ancora eventualmente dovuto allo spedizioniere o, se quest’ultimo è già stato pagato, potrà pretenderne la restituzione dallo spedizioniere, se solvibile. Parimenti e a maggior ragione, nel caso in cui il trasporto sia avvenuto a cura e spese del destinatario, il mittente costretto a retribuire il subvettore potrà pretendere dal destinatario la restituzione di quanto pagato.

Si consiglia pertanto di prestare la massima attenzione nella scelta dello spedizioniere che curerà il trasporto in Francia e di affidarsi esclusivamente a ditta di comprovata serietà.

Il mittente può inoltre tutelarsi mediante alcuni accorgimenti contrattuali:

1. il mittente potrebbe ad esempio (e questa appare la soluzione più semplice) accollarsi contrattualmente il pagamento diretto delle spese relative alla parte di trasporto affidata al vettore o subvettore francese, accordandosi con lo spedizioniere affinché fornisca periodicamente estratti conto recanti il nominativo del trasportatore francese incaricato ed il compenso a quest’ultimo dovuto. In questo modo, il mittente potrà provvedere a regolare direttamente il corrispettivo in questione a favore del subvettore, senza intervento dello spedizioniere, a cui andranno separatamente versate le relative spettanze;

2. in alternativa, mittente e spedizioniere potrebbero concordare che il secondo sia pagato solo a condizione che fornisca la prova dell’avvenuto pagamento delle spettanze del vettore o subvettore francese (es. allegando alla propria fattura la relativa quietanza di pagamento);

3. una soluzione decisamente più drastica, accettata dalla giurisprudenza della Cour de Cassation francese nel gennaio 2004, è quella di vietare allo spedizioniere di avvalersi di subvettori. Tale accordo potrà tuttavia essere opposto ai subvettori solo qualora questi abbiano la possibilità di conoscerlo (Cour de Cassation del 13 giugno 2006), ad esempio perché risultante dalla lettera di vettura;

4. se la solidità e la disponibilità dello spedizioniere lo consentono, soprattutto nei casi di forniture frequenti e periodiche verso la Francia, il mittente potrebbe infine pretendere dallo spedizioniere una garanzia bancaria a prima richiesta a copertura del rischio di mancato pagamento dei subvettori francesi; la garanzia dovrà coprire almeno l’esposizione media, ad esempio bimestrale.

Fermo quanto sopra, appare opportuno illustrare in sintesi la disciplina internazionale applicabile dei trasporti terrestri.

I trasporti terrestri internazionali sono disciplinati dalla CMR, la Convezione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada del 19 maggio 195; poiché tuttavia tale Convenzione internazionale nulla prevede in materia di pagamento del trasporto e di azione del trasportatore, il vettore francese potrebbe comunque essere legittimato ad esercitare l’azione diretta nei confronti del mittente ai sensi della propria normativa nazionale. Sarà infatti la legge nazionale applicabile al singolo trasporto a disciplinare gli aspetti non espressamente regolamentati dalla CMR.

In particolare, in mancanza di espressa scelta contrattuale, la legge applicabile verrà individuata ai sensi della Convenzione di Roma del 1980 sulle obbligazioni contrattuali: si applicherà la legge del paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto che, in materia di trasporto di merci, salvo prova contraria, si presume essere quella del luogo in cui il vettore ha la propria sede principale al momento della conclusione del contratto se coincide con il luogo di carico o di scarico della merce o con la sede del mittente (art. 4.4). È facilmente prevedibile che, in caso di vettore di nazionalità francese, i criteri della Convenzione di Roma individueranno la legge applicabile in quella francese.

Quand’anche la legge applicabile fosse diversa da quella francese, per espressa scelta delle parti o per via dell’applicazione dei criteri della Convenzione di Roma, il giudice francese eventualmente adito sarà comunque portato ad ammettere l’azione diretta del trasportatore nei confronti del mittente. Si deve infatti considerare che, almeno in un’occasione, il giudice di merito francese ha discutibilmente qualificato la disposizione L 132/8 del Code de Commerce come norma di applicazione necessaria. Per contro, difficilmente un giudice non francese ammetterà l’azione diretta in questione.

Ai sensi della legge francese la prescrizione dell’azione diretta nei confronti del mittente è di un anno dal giorno della consegna della merce; nel caso di trasporto terrestre internazionale, però, tale termine risulterà aumentato, iniziando a decorrere dalla scadenza di tre mesi dalla data del contratto di trasporto (art. 32.c della CMR).

In conclusione, quantomeno nel caso di spedizione che implichi l’intervento di un trasportatore francese, l’esportatore avrà interesse a gestire direttamente il trasporto della propria merce, sia per la possibilità di scegliere uno spedizioniere di propria fiducia, sia per l’opportunità di tutelarsi contrattualmente nelle forme più opportune. Ciò potrà avvenire, fra l’altro, anche prevedendo nei rapporti con il proprio acquirente straniero un termine di resa adeguato, che riservi cioè al venditore il controllo delle fasi di spedizione e trasporto (ad esempio, un termine di resa del gruppo D degli Incoterms 2000 della Camera di Commercio Internazionale).

Le aziende italiane che esportano dovrebbero prestare particolare attenzione alle implicazioni giuridiche derivanti dal conferimento di incarichi a spedizionieri e vettori stranieri.

Emblematico è, in proposito, quanto potrebbe verificarsi quando lo spedizioniere che organizza il trasporto terrestre della merce all’estero affida l’incarico, in tutto o in parte, ad un vettore francese.

Nell’ipotesi in cui lo spedizioniere incaricato non provvedesse, per un qualsiasi motivo, a pagare quanto di competenza del subvettore francese, la normativa francese conferisce infatti a quest’ultimo il diritto di agire per il pagamento delle proprie spettanze direttamente, e a propria scelta, nei confronti del mittente o del destinatario del trasporto. Il mittente di un trasporto terrestre nel quale sia implicato un trasportatore francese si espone pertanto al concreto rischio di vedersi costretto a retribuire due volte la medesima prestazione, non potendo opporre al subvettore francese di aver già saldato allo spedizioniere quanto a lui dovuto.

Questa particolare tutela a favore del vettore francese è sancita nella disposizione L. 132/8 del Code de Commerce, introdotta il 6 febbraio 1998 dalla Loi Gayssot. Si tratta peraltro di una disposizione di ordine pubblico e, come tale, sottratta alla libera disponibilità contrattuale delle parti: in altre parole, l’eventuale clausola contraria sarebbe affetta da nullità.

Qualora il trasportatore francese agisse direttamente nei confronti del mittente italiano per il pagamento delle proprie spettanze, il mittente potrà naturalmente detrarre i relativi importi da quanto ancora eventualmente dovuto allo spedizioniere o, se quest’ultimo è già stato pagato, potrà pretenderne la restituzione dallo spedizioniere, se solvibile. Parimenti e a maggior ragione, nel caso in cui il trasporto sia avvenuto a cura e spese del destinatario, il mittente costretto a retribuire il subvettore potrà pretendere dal destinatario la restituzione di quanto pagato.

Si consiglia pertanto di prestare la massima attenzione nella scelta dello spedizioniere che curerà il trasporto in Francia e di affidarsi esclusivamente a ditta di comprovata serietà.

Il mittente può inoltre tutelarsi mediante alcuni accorgimenti contrattuali:

1. il mittente potrebbe ad esempio (e questa appare la soluzione più semplice) accollarsi contrattualmente il pagamento diretto delle spese relative alla parte di trasporto affidata al vettore o subvettore francese, accordandosi con lo spedizioniere affinché fornisca periodicamente estratti conto recanti il nominativo del trasportatore francese incaricato ed il compenso a quest’ultimo dovuto. In questo modo, il mittente potrà provvedere a regolare direttamente il corrispettivo in questione a favore del subvettore, senza intervento dello spedizioniere, a cui andranno separatamente versate le relative spettanze;

2. in alternativa, mittente e spedizioniere potrebbero concordare che il secondo sia pagato solo a condizione che fornisca la prova dell’avvenuto pagamento delle spettanze del vettore o subvettore francese (es. allegando alla propria fattura la relativa quietanza di pagamento);

3. una soluzione decisamente più drastica, accettata dalla giurisprudenza della Cour de Cassation francese nel gennaio 2004, è quella di vietare allo spedizioniere di avvalersi di subvettori. Tale accordo potrà tuttavia essere opposto ai subvettori solo qualora questi abbiano la possibilità di conoscerlo (Cour de Cassation del 13 giugno 2006), ad esempio perché risultante dalla lettera di vettura;

4. se la solidità e la disponibilità dello spedizioniere lo consentono, soprattutto nei casi di forniture frequenti e periodiche verso la Francia, il mittente potrebbe infine pretendere dallo spedizioniere una garanzia bancaria a prima richiesta a copertura del rischio di mancato pagamento dei subvettori francesi; la garanzia dovrà coprire almeno l’esposizione media, ad esempio bimestrale.

Fermo quanto sopra, appare opportuno illustrare in sintesi la disciplina internazionale applicabile dei trasporti terrestri.

I trasporti terrestri internazionali sono disciplinati dalla CMR, la Convezione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada del 19 maggio 195; poiché tuttavia tale Convenzione internazionale nulla prevede in materia di pagamento del trasporto e di azione del trasportatore, il vettore francese potrebbe comunque essere legittimato ad esercitare l’azione diretta nei confronti del mittente ai sensi della propria normativa nazionale. Sarà infatti la legge nazionale applicabile al singolo trasporto a disciplinare gli aspetti non espressamente regolamentati dalla CMR.

In particolare, in mancanza di espressa scelta contrattuale, la legge applicabile verrà individuata ai sensi della Convenzione di Roma del 1980 sulle obbligazioni contrattuali: si applicherà la legge del paese con il quale il contratto presenta il collegamento più stretto che, in materia di trasporto di merci, salvo prova contraria, si presume essere quella del luogo in cui il vettore ha la propria sede principale al momento della conclusione del contratto se coincide con il luogo di carico o di scarico della merce o con la sede del mittente (art. 4.4). È facilmente prevedibile che, in caso di vettore di nazionalità francese, i criteri della Convenzione di Roma individueranno la legge applicabile in quella francese.

Quand’anche la legge applicabile fosse diversa da quella francese, per espressa scelta delle parti o per via dell’applicazione dei criteri della Convenzione di Roma, il giudice francese eventualmente adito sarà comunque portato ad ammettere l’azione diretta del trasportatore nei confronti del mittente. Si deve infatti considerare che, almeno in un’occasione, il giudice di merito francese ha discutibilmente qualificato la disposizione L 132/8 del Code de Commerce come norma di applicazione necessaria. Per contro, difficilmente un giudice non francese ammetterà l’azione diretta in questione.

Ai sensi della legge francese la prescrizione dell’azione diretta nei confronti del mittente è di un anno dal giorno della consegna della merce; nel caso di trasporto terrestre internazionale, però, tale termine risulterà aumentato, iniziando a decorrere dalla scadenza di tre mesi dalla data del contratto di trasporto (art. 32.c della CMR).

In conclusione, quantomeno nel caso di spedizione che implichi l’intervento di un trasportatore francese, l’esportatore avrà interesse a gestire direttamente il trasporto della propria merce, sia per la possibilità di scegliere uno spedizioniere di propria fiducia, sia per l’opportunità di tutelarsi contrattualmente nelle forme più opportune. Ciò potrà avvenire, fra l’altro, anche prevedendo nei rapporti con il proprio acquirente straniero un termine di resa adeguato, che riservi cioè al venditore il controllo delle fasi di spedizione e trasporto (ad esempio, un termine di resa del gruppo D degli Incoterms 2000 della Camera di Commercio Internazionale).