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Bond argentini: ancora una banca condannata per violazione degli obblighi informativi

Nota a Tribunale di Bologna - Sezione Seconda Civile, Sentenza 29 dicembre 2009, n. 5407
Con la sentenza n. 5407 del 29.12.2009 il Tribunale civile di Bologna è intervenuto nella delicata questione degli investimenti in bond argentini e dei rimedi esperibili dai risparmiatori in caso di omissione dei doveri informativi e comportamentali posti a carico dell’intermediario.

E’ stato raggiunto un importante e positivo risultato per la tutela del risparmio individuale e collettivo in quanto i giudici hanno riconosciuto in modo inequivocabile un grave inadempimento della banca per violazione dei doveri di diligenza e di informazione nei confronti dei clienti e in particolare dell’obbligo di segnalare agli stessi l’inadeguatezza dell’operazione di investimento.

IL CASO

Nel caso di specie, i giudici della Seconda sezione hanno condannato la Cassa di Risparmio di C. S.p.A. a risarcire due coniugi pensionati della provincia di Bologna, i quali avevano investito in obbligazioni argentine più della metà del capitale disponibile, frutto dei sacrifici lavorativi di una vita, sulla base delle informazioni ricevute dalla banca.

Secondo il Tribunale la negoziazione delle obbligazioni argentine non poteva definirsi una operazione adeguata tenuto conto del profilo di rischio medio-basso e degli obiettivi di investimento dei due coniugi, della circostanza che i clienti medesimi erano investitori non professionali (entrambi pensionati e in possesso della sola licenza elementare) e della non più giovane età degli stessi (rispettivamente di anni 72 e 65).

L’ELEVATA RISCHIOSITÀ DELLE OBBLIGAZIONI ARGENTINE

Dagli atti di causa, e in particolare dalla C.t.u. espletata nel corso del giudizio, è emerso che la vendita dei titoli obbligazionari è avvenuta in periodi (dapprima nel febbraio 2000 e, di nuovo, nel maggio 2001) in cui l’economia della Repubblica Argentina era già caratterizzata da instabilità finanziaria.

Si deve, peraltro, precisare che già negli anni 1997-1999 – e quindi molti mesi prima del default avvenuto nel dicembre 2001 – le principali agenzie internazionali di rating (specializzate nel fornire valutazioni sulla rischiosità dei titoli e sulla solvibilità degli emittenti) consideravano le obbligazioni argentine di problematico rimborso.

Tale valutazione è andata progressivamente peggiorando nel biennio 2000-2001: tutte le agenzie hanno, infatti, declassato il rating dei titoli argentini ad una categoria inferiore rispetto a quella nella quale erano state poste in precedenza - evidenziandone l’accresciuta vulnerabilità alle avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali del Paese - sino a giungere, con ulteriori declassamenti, alla categoria "D" (default).

Ebbene, nessuna delle predette rilevanti circostanze è stata posta all’attenzione dei due coniugi: al contrario, essi hanno ricevuto la rassicurazione che si trattava di un investimento ad elevato rendimento e a basso rischio, stante la natura di Stato sovrano dell’emittente dei titoli.

La Banca convenuta, quale intermediario professionale, non poteva non essere a conoscenza dell’alto rischio di insolvenza delle obbligazioni argentine - trattandosi di una circostanza facilmente accessibile e comprensibile per un operatore altamente qualificato - tenuto conto sia degli articoli comparsi sulla stampa specializzata in quel periodo, sia dell’andamento progressivamente negativo del rating dei titoli che veniva divulgato tra gli operatori del settore.

La sentenza sottolinea che la rischiosità di tale investimento era, altresì, desumibile in modo chiaro ed univoco dall’offering circular che accompagnava l’emissione delle obbligazioni argentine: tale documento illustrativo prevedeva, infatti, il collocamento dei bonds presso i soli investitori istituzionali in grado di valutare e sostenere rischi speciali.

IL DOVERE DI DILIGENZA SPECIFICA DELL’INTERMEDIARIO

Sulla scorta di quanto previsto dalla normativa di settore (T.u.i.f. e Regolamento Consob n. 11522/1998) e in considerazione del fatto che il rapporto interno banca-cliente può inquadrarsi nell’ambito dello schema negoziale del mandato (art. 1703 c.c.) avente ad oggetto la prestazione di servizi di investimento, il Tribunale ha affermato che l’intermediario finanziario - in quanto contraente professionale - è tenuto ad agire con una diligenza non meramente generica, ma specifica e individualizzata, che tenga conto, da un lato del grado effettivo di conoscenza tecnica, di capacità economica, di aspettative realistiche del singolo investitore, e dall’altro, della concreta tipologia di investimento scelta dal cliente, al fine di poter valutare l’adeguatezza delle operazioni finanziarie nell’interesse dell’investitore, se del caso astenendosi dal compierle ovvero dando specifica e dettagliata spiegazione al cliente della ritenuta inadeguatezza.

E’ evidente, quindi, che nell’ambito di un mandato a negoziare strumenti finanziari, la diligenza dell’intermediario, così come la buona fede e la correttezza nell’esecuzione della prestazione dovuta, assumono un particolare rilievo: il mandatario deve agire nell’interesse del cliente, il quale si affida alla lealtà, correttezza ed esperienza dello stesso operatore bancario.

GLI OBBLIGHI INFORMATIVI

Il T.u.i.f. e più specificatamente il Regolamento Consob impongono all’intermediario di fornire all’investitore, prima di ogni operazione, informazioni specifiche, concrete ed effettive sui prodotti finanziari negoziati nonché di elaborare le indicazioni ricevute dalla controparte circa le sue esigenze d’investimento e la sua propensione al rischio.

La previsione di tali obblighi in capo all’intermediario risponde all’esigenza di ridurre l’asimmetria informativa che contraddistingue le relazioni tra la banca e gli investitori e si sostanzia in regole di condotta più stringenti rispetto a quelle dettate nel codice civile in ordine ai generali doveri di correttezza, lealtà e diligenza in considerazione della particolare natura dei contratti cui si rivolgono, i quali presentano un elevato grado di rischio ed espongono il risparmiatore ad una perdita potenzialmente illimitata del capitale investito.

Non è, pertanto, sufficiente fornire informazioni generiche e approssimative, ma è necessario soddisfare il bisogno informativo dei destinatari nel caso concreto.

LA MANCATA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA DELL’OPERAZIONE DI INVESTIMENTO

Il particolare dovere informativo di cui all’art. 28 Regolamento Consob (cosiddetta know your customer rule) è prodromico e strumentale all’applicazione della ulteriore regola (suitability rule) prevista dal successivo art. 29 del medesimo Regolamento in base alla quale gli intermediari autorizzati devono astenersi dall’effettuare -con o per conto degli investitori- operazioni finanziarie non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.

Ciò implica, secondo il Tribunale di Bologna, che l’intermediario ha il dovere di esaminare con attenzione l’operazione proposta compiendo una verifica comparativa delle caratteristiche intrinseche del titolo con l’esperienza in materia di strumenti finanziari, la capacità patrimoniale e gli obiettivi di investimento dei clienti.

Al contrario, nella fattispecie in esame, la gravità della condotta posta in essere dalla banca convenuta è consistita non soltanto nell’aver volutamente ignorato le informazioni relative al rischio connesso a tale investimento (ossia il peggioramento del rating e le univoche indicazioni dell’offering circular) – la cui conoscenza costituisce proprio l’esatto contenuto dell’obbligo informativo dell’intermediario verso il cliente – ma anche nel fatto che essa ha omesso di segnalare alla coppia l’inadeguatezza dell’operazione e, quindi, le ragioni per le quali non era opportuno procedere all’acquisto di obbligazioni argentine.

Conseguentemente la responsabilità risarcitoria della banca discende dal fatto che gli investitori qualora informati delle gravi condizioni economiche della Repubblica Argentina e, soprattutto, qualora correttamente avvertiti dal funzionario di cui si fidavano, dell’inadeguatezza delle operazioni, si sarebbero astenuti dal concludere le stesse, evitando gli effetti pregiudizievoli della successiva dichiarazione di default.

Il Tribunale ha ribadito ulteriormente la negligenza professionale della banca precisando che "nella violazione da parte della banca-mandataria del divieto di dar corso ad operazioni finanziarie non adeguate al profilo di rischio dell’investitore-mandante senza avvertirlo della circostanza e delle ragioni specifiche dell’inadeguatezza è ravvisabile una violazione gravissima del mandato, avendo comportato per il mandante l’acquisizione di valori mobiliari incongrui e del tutto esorbitanti dall’incarico conferito".

RIMEDIO CONCESSO AGLI INVESTITORI: RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DELLA BANCA

Giova premettere, in linea generale, che rispetto alle conseguenze giuridiche della violazione delle regole di comportamento che gli intermediari finanziari sono tenuti ad osservare nella prestazione dei servizi di investimento si sono formati, come è noto, diversi orientamenti giurisprudenziali.

Invero, oltre alla soluzione interpretativa qui accolta secondo cui la violazione degli obblighi comportamentali da parte degli intermediari integra una responsabilità risarcitoria, alcune pronunce sono giunte ad accordare agli investitori sia il rimedio della nullità del contratto di vendita – sostenendo il contenuto precettivo ed imperativo delle norme che impongono gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza all’intermediario in quanto poste a tutela non solo dell’investitore, ma anche del mercato e del risparmio – sia quello dell’annullabilità dello stesso per vizi del consenso poiché la violazione da parte dell’intermediario dei propri doveri informativi incide sulla libera determinazione dell’investitore ad una scelta consapevole dando luogo ad errore essenziale ovvero a dolo omissivo nel caso in cui egli non si sia limitato a rendere informazioni inesatte, ma abbia, altresì, taciuto informazioni che se fornite avrebbero indotto i clienti a maggior cautela.

Ravvisando la sussistenza dell’inadempimento da parte della Banca il Tribunale di Bologna ha, dunque, aderito all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la decisione n. 26724/2007 secondo cui il mancato rispetto da parte degli intermediari dei doveri informativi e del divieto di effettuare operazioni inadeguate al profilo patrimoniale del cliente che interviene nella fase precedente alla stipulazione del contratto dà luogo a responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo di risarcimento del danno.

Nella fattispecie in esame il Tribunale di Bologna ha, quindi, escluso l’applicabilità della sanzione della nullità del contratto di vendita dei titoli non ravvisando la ricorrenza delle ipotesi in cui il legislatore prevede esplicitamente tale rimedio ossia la mancanza di forma scritta del contratto di intermediazione finanziaria e l’omessa indicazione della facoltà di recesso nelle ipotesi di offerta fuori sede.

E’ stata esclusa, altresì, la tesi della cosiddetta nullità virtuale degli ordini di investimento ai sensi dell’art. 1418, primo comma, c.c. (ossia quelle nullità che pur non essendo espressamente dichiarate si ricavano implicitamente dalla natura imperativa della norma violata). Ciò in quanto le disposizioni di cui agli artt. 21 T.u.i.f. e 26-29 Reg. Consob attengono soltanto al contenuto del dovere di diligenza specifica dell’intermediario e la loro violazione non incide sulla validità della stipulazione negoziale.

Di conseguenza, in ipotesi di violazione da parte dell’intermediario dei doveri informativi non si può parlare di vizio genetico relativo alla conclusione del contratto, bensì di vizio funzionale inerente al negozio oramai perfezionato e, in particolare, alle prestazioni richieste dal tipo di contratto concluso.

La sentenza in esame non condivide, altresì, il diverso filone interpretativo in base al quale dalla inosservanza degli obblighi informativi e di condotta discenderebbe l’annullabilità dell’operazione di vendita per alterazione del consenso degli investitori.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE SUBITO DAGLI INVESTITORI

I due coniugi, assistiti dall’avv. M.F. e dall’avv. Maria Carla Olivieri, hanno ottenuto il rimborso integrale - oltre 50 mila euro - di quanto avevano perso nella disastrosa operazione finanziaria.

Richiamando i principi affermati dalla Cassazione il Tribunale ha, infatti, sancito che il diritto al risarcimento del danno, in quanto derivante da un contratto validamente concluso, ma sconveniente e pregiudizievole, deve ragguagliarsi al minor vantaggio ovvero al maggior aggravio economico subito dagli investitori a fronte del comportamento sleale della controparte.

Oltre alla somma investita (dalla quale sono stati detratti il valore convenzionale medio residuo dei titoli che sono rimasti in possesso degli investitori e l’importo dell’unica cedola riscossa), la banca ha corrisposto ai risparmiatori gli interessi legali, le spese processuali nonché il costo della consulenza tecnica d’ufficio.

I principi interpretativi contenuti in tale decisione dimostrano, quindi, come la giurisprudenza italiana si stia uniformando nel riconoscere i diritti dei risparmiatori contro le condotte negligenti e poco trasparenti tenute delle banche nello svolgimento dell’attività d’intermediazione finanziaria.

Con la sentenza n. 5407 del 29.12.2009 il Tribunale civile di Bologna è intervenuto nella delicata questione degli investimenti in bond argentini e dei rimedi esperibili dai risparmiatori in caso di omissione dei doveri informativi e comportamentali posti a carico dell’intermediario.

E’ stato raggiunto un importante e positivo risultato per la tutela del risparmio individuale e collettivo in quanto i giudici hanno riconosciuto in modo inequivocabile un grave inadempimento della banca per violazione dei doveri di diligenza e di informazione nei confronti dei clienti e in particolare dell’obbligo di segnalare agli stessi l’inadeguatezza dell’operazione di investimento.

IL CASO

Nel caso di specie, i giudici della Seconda sezione hanno condannato la Cassa di Risparmio di C. S.p.A. a risarcire due coniugi pensionati della provincia di Bologna, i quali avevano investito in obbligazioni argentine più della metà del capitale disponibile, frutto dei sacrifici lavorativi di una vita, sulla base delle informazioni ricevute dalla banca.

Secondo il Tribunale la negoziazione delle obbligazioni argentine non poteva definirsi una operazione adeguata tenuto conto del profilo di rischio medio-basso e degli obiettivi di investimento dei due coniugi, della circostanza che i clienti medesimi erano investitori non professionali (entrambi pensionati e in possesso della sola licenza elementare) e della non più giovane età degli stessi (rispettivamente di anni 72 e 65).

L’ELEVATA RISCHIOSITÀ DELLE OBBLIGAZIONI ARGENTINE

Dagli atti di causa, e in particolare dalla C.t.u. espletata nel corso del giudizio, è emerso che la vendita dei titoli obbligazionari è avvenuta in periodi (dapprima nel febbraio 2000 e, di nuovo, nel maggio 2001) in cui l’economia della Repubblica Argentina era già caratterizzata da instabilità finanziaria.

Si deve, peraltro, precisare che già negli anni 1997-1999 – e quindi molti mesi prima del default avvenuto nel dicembre 2001 – le principali agenzie internazionali di rating (specializzate nel fornire valutazioni sulla rischiosità dei titoli e sulla solvibilità degli emittenti) consideravano le obbligazioni argentine di problematico rimborso.

Tale valutazione è andata progressivamente peggiorando nel biennio 2000-2001: tutte le agenzie hanno, infatti, declassato il rating dei titoli argentini ad una categoria inferiore rispetto a quella nella quale erano state poste in precedenza - evidenziandone l’accresciuta vulnerabilità alle avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali del Paese - sino a giungere, con ulteriori declassamenti, alla categoria "D" (default).

Ebbene, nessuna delle predette rilevanti circostanze è stata posta all’attenzione dei due coniugi: al contrario, essi hanno ricevuto la rassicurazione che si trattava di un investimento ad elevato rendimento e a basso rischio, stante la natura di Stato sovrano dell’emittente dei titoli.

La Banca convenuta, quale intermediario professionale, non poteva non essere a conoscenza dell’alto rischio di insolvenza delle obbligazioni argentine - trattandosi di una circostanza facilmente accessibile e comprensibile per un operatore altamente qualificato - tenuto conto sia degli articoli comparsi sulla stampa specializzata in quel periodo, sia dell’andamento progressivamente negativo del rating dei titoli che veniva divulgato tra gli operatori del settore.

La sentenza sottolinea che la rischiosità di tale investimento era, altresì, desumibile in modo chiaro ed univoco dall’offering circular che accompagnava l’emissione delle obbligazioni argentine: tale documento illustrativo prevedeva, infatti, il collocamento dei bonds presso i soli investitori istituzionali in grado di valutare e sostenere rischi speciali.

IL DOVERE DI DILIGENZA SPECIFICA DELL’INTERMEDIARIO

Sulla scorta di quanto previsto dalla normativa di settore (T.u.i.f. e Regolamento Consob n. 11522/1998) e in considerazione del fatto che il rapporto interno banca-cliente può inquadrarsi nell’ambito dello schema negoziale del mandato (art. 1703 c.c.) avente ad oggetto la prestazione di servizi di investimento, il Tribunale ha affermato che l’intermediario finanziario - in quanto contraente professionale - è tenuto ad agire con una diligenza non meramente generica, ma specifica e individualizzata, che tenga conto, da un lato del grado effettivo di conoscenza tecnica, di capacità economica, di aspettative realistiche del singolo investitore, e dall’altro, della concreta tipologia di investimento scelta dal cliente, al fine di poter valutare l’adeguatezza delle operazioni finanziarie nell’interesse dell’investitore, se del caso astenendosi dal compierle ovvero dando specifica e dettagliata spiegazione al cliente della ritenuta inadeguatezza.

E’ evidente, quindi, che nell’ambito di un mandato a negoziare strumenti finanziari, la diligenza dell’intermediario, così come la buona fede e la correttezza nell’esecuzione della prestazione dovuta, assumono un particolare rilievo: il mandatario deve agire nell’interesse del cliente, il quale si affida alla lealtà, correttezza ed esperienza dello stesso operatore bancario.

GLI OBBLIGHI INFORMATIVI

Il T.u.i.f. e più specificatamente il Regolamento Consob impongono all’intermediario di fornire all’investitore, prima di ogni operazione, informazioni specifiche, concrete ed effettive sui prodotti finanziari negoziati nonché di elaborare le indicazioni ricevute dalla controparte circa le sue esigenze d’investimento e la sua propensione al rischio.

La previsione di tali obblighi in capo all’intermediario risponde all’esigenza di ridurre l’asimmetria informativa che contraddistingue le relazioni tra la banca e gli investitori e si sostanzia in regole di condotta più stringenti rispetto a quelle dettate nel codice civile in ordine ai generali doveri di correttezza, lealtà e diligenza in considerazione della particolare natura dei contratti cui si rivolgono, i quali presentano un elevato grado di rischio ed espongono il risparmiatore ad una perdita potenzialmente illimitata del capitale investito.

Non è, pertanto, sufficiente fornire informazioni generiche e approssimative, ma è necessario soddisfare il bisogno informativo dei destinatari nel caso concreto.

LA MANCATA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA DELL’OPERAZIONE DI INVESTIMENTO

Il particolare dovere informativo di cui all’art. 28 Regolamento Consob (cosiddetta know your customer rule) è prodromico e strumentale all’applicazione della ulteriore regola (suitability rule) prevista dal successivo art. 29 del medesimo Regolamento in base alla quale gli intermediari autorizzati devono astenersi dall’effettuare -con o per conto degli investitori- operazioni finanziarie non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.

Ciò implica, secondo il Tribunale di Bologna, che l’intermediario ha il dovere di esaminare con attenzione l’operazione proposta compiendo una verifica comparativa delle caratteristiche intrinseche del titolo con l’esperienza in materia di strumenti finanziari, la capacità patrimoniale e gli obiettivi di investimento dei clienti.

Al contrario, nella fattispecie in esame, la gravità della condotta posta in essere dalla banca convenuta è consistita non soltanto nell’aver volutamente ignorato le informazioni relative al rischio connesso a tale investimento (ossia il peggioramento del rating e le univoche indicazioni dell’offering circular) – la cui conoscenza costituisce proprio l’esatto contenuto dell’obbligo informativo dell’intermediario verso il cliente – ma anche nel fatto che essa ha omesso di segnalare alla coppia l’inadeguatezza dell’operazione e, quindi, le ragioni per le quali non era opportuno procedere all’acquisto di obbligazioni argentine.

Conseguentemente la responsabilità risarcitoria della banca discende dal fatto che gli investitori qualora informati delle gravi condizioni economiche della Repubblica Argentina e, soprattutto, qualora correttamente avvertiti dal funzionario di cui si fidavano, dell’inadeguatezza delle operazioni, si sarebbero astenuti dal concludere le stesse, evitando gli effetti pregiudizievoli della successiva dichiarazione di default.

Il Tribunale ha ribadito ulteriormente la negligenza professionale della banca precisando che "nella violazione da parte della banca-mandataria del divieto di dar corso ad operazioni finanziarie non adeguate al profilo di rischio dell’investitore-mandante senza avvertirlo della circostanza e delle ragioni specifiche dell’inadeguatezza è ravvisabile una violazione gravissima del mandato, avendo comportato per il mandante l’acquisizione di valori mobiliari incongrui e del tutto esorbitanti dall’incarico conferito".

RIMEDIO CONCESSO AGLI INVESTITORI: RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DELLA BANCA

Giova premettere, in linea generale, che rispetto alle conseguenze giuridiche della violazione delle regole di comportamento che gli intermediari finanziari sono tenuti ad osservare nella prestazione dei servizi di investimento si sono formati, come è noto, diversi orientamenti giurisprudenziali.

Invero, oltre alla soluzione interpretativa qui accolta secondo cui la violazione degli obblighi comportamentali da parte degli intermediari integra una responsabilità risarcitoria, alcune pronunce sono giunte ad accordare agli investitori sia il rimedio della nullità del contratto di vendita – sostenendo il contenuto precettivo ed imperativo delle norme che impongono gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza all’intermediario in quanto poste a tutela non solo dell’investitore, ma anche del mercato e del risparmio – sia quello dell’annullabilità dello stesso per vizi del consenso poiché la violazione da parte dell’intermediario dei propri doveri informativi incide sulla libera determinazione dell’investitore ad una scelta consapevole dando luogo ad errore essenziale ovvero a dolo omissivo nel caso in cui egli non si sia limitato a rendere informazioni inesatte, ma abbia, altresì, taciuto informazioni che se fornite avrebbero indotto i clienti a maggior cautela.

Ravvisando la sussistenza dell’inadempimento da parte della Banca il Tribunale di Bologna ha, dunque, aderito all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la decisione n. 26724/2007 secondo cui il mancato rispetto da parte degli intermediari dei doveri informativi e del divieto di effettuare operazioni inadeguate al profilo patrimoniale del cliente che interviene nella fase precedente alla stipulazione del contratto dà luogo a responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo di risarcimento del danno.

Nella fattispecie in esame il Tribunale di Bologna ha, quindi, escluso l’applicabilità della sanzione della nullità del contratto di vendita dei titoli non ravvisando la ricorrenza delle ipotesi in cui il legislatore prevede esplicitamente tale rimedio ossia la mancanza di forma scritta del contratto di intermediazione finanziaria e l’omessa indicazione della facoltà di recesso nelle ipotesi di offerta fuori sede.

E’ stata esclusa, altresì, la tesi della cosiddetta nullità virtuale degli ordini di investimento ai sensi dell’art. 1418, primo comma, c.c. (ossia quelle nullità che pur non essendo espressamente dichiarate si ricavano implicitamente dalla natura imperativa della norma violata). Ciò in quanto le disposizioni di cui agli artt. 21 T.u.i.f. e 26-29 Reg. Consob attengono soltanto al contenuto del dovere di diligenza specifica dell’intermediario e la loro violazione non incide sulla validità della stipulazione negoziale.

Di conseguenza, in ipotesi di violazione da parte dell’intermediario dei doveri informativi non si può parlare di vizio genetico relativo alla conclusione del contratto, bensì di vizio funzionale inerente al negozio oramai perfezionato e, in particolare, alle prestazioni richieste dal tipo di contratto concluso.

La sentenza in esame non condivide, altresì, il diverso filone interpretativo in base al quale dalla inosservanza degli obblighi informativi e di condotta discenderebbe l’annullabilità dell’operazione di vendita per alterazione del consenso degli investitori.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE SUBITO DAGLI INVESTITORI

I due coniugi, assistiti dall’avv. M.F. e dall’avv. Maria Carla Olivieri, hanno ottenuto il rimborso integrale - oltre 50 mila euro - di quanto avevano perso nella disastrosa operazione finanziaria.

Richiamando i principi affermati dalla Cassazione il Tribunale ha, infatti, sancito che il diritto al risarcimento del danno, in quanto derivante da un contratto validamente concluso, ma sconveniente e pregiudizievole, deve ragguagliarsi al minor vantaggio ovvero al maggior aggravio economico subito dagli investitori a fronte del comportamento sleale della controparte.

Oltre alla somma investita (dalla quale sono stati detratti il valore convenzionale medio residuo dei titoli che sono rimasti in possesso degli investitori e l’importo dell’unica cedola riscossa), la banca ha corrisposto ai risparmiatori gli interessi legali, le spese processuali nonché il costo della consulenza tecnica d’ufficio.

I principi interpretativi contenuti in tale decisione dimostrano, quindi, come la giurisprudenza italiana si stia uniformando nel riconoscere i diritti dei risparmiatori contro le condotte negligenti e poco trasparenti tenute delle banche nello svolgimento dell’attività d’intermediazione finanziaria.