x

x

Brevi riflessioni sulla notifica dell’ingiunzione fiscale degli Enti locali

Brevi riflessioni sulla notifica dell’ingiunzione fiscale degli Enti locali
Brevi riflessioni sulla notifica dell’ingiunzione fiscale degli Enti locali

Abstract

L’istituto dell’ingiunzione fiscale ha origine risalente. Il graduale processo di trasformazione della Pubblica amministrazione e le crescenti tutele riconosciute al contribuente impongono un’interpretazione che valga a raccordare norme emanate in un quadro storico-giuridico diverso con principi fondamentali nuovi.

 

1. Genesi ed evoluzione della disciplina di riferimento: cenni introduttivi

L’ingiunzione fiscale disciplinata dal Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 è lo strumento tipico - alternativo al sistema mediante “ruolo”, adoperato in via esclusiva dall’Agente della riscossione - con cui l’Ente locale o il soggetto terzo delegato dall’Ente medesimo avvia il procedimento di riscossione coattiva dei tributi e di altre entrate patrimoniali.

Nel corso degli ultimi decenni la normativa sul sistema di riscossione mediante ruolo è stata più volte riveduta, mentre l’applicazione del sistema di riscossione mediante ingiunzione fiscale è rimasta pressoché in quiescenza fino al riordino della disciplina dei tributi locali nel 1997 (Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446). Detto intervento, tuttavia, pur avendo precisato i casi in cui la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate patrimoniali deve essere effettuata con il procedimento di ingiunzione fiscale, ne ha lasciato la disciplina sostanzialmente invariata.

In tale quadro normativo, inevitabilmente, gli enti impositori e i propri interlocutori si trovano a interagire di fronte a non poche difficoltà ermeneutiche, dovute all’esigenza di contemperare gli “interessi in gioco” tra le crescenti tutele riconosciute al contribuente e le esigenze di semplificazione, razionalizzazione e modernizzazione dell’attività della Pubblica amministrazione.

È proprio con specifico riferimento al rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria che, nell’ambito del processo civile e/o tributario, è sovente motivo di impugnazione la modalità mediante la quale l’ente impositore o la società affidataria notifica l’ingiunzione fiscale al destinatario.

Detta notificazione, difatti, non è soltanto il mezzo attraverso il quale si porta a conoscenza di un determinato soggetto l’esistenza di un atto cui tale soggetto abbia interesse, ma rappresenta un presupposto essenziale del procedimento stesso di riscossione giacché l’ingiunzione fiscale è giuridicamente esistente (e, pertanto, produttiva di effetti giuridici) allorché sia notificata nelle forme predeterminate dalla legge.

La disciplina relativa alla notificazione dell’ingiunzione fiscale - contenuta nell’articolo 2 del Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 (e successive modifiche e integrazioni) - prevede che la stessa sia notificata, nella forma della citazione, da un ufficiale giudiziario o da un messo addetto all’Ufficio del Giudice di Pace.

È indubitabile che la prerogativa di notificare l’ingiunzione fiscale, concessa in via esclusiva per il tramite degli uffici giudiziari, possa presentare non poche difficoltà pratiche in capo agli Enti emittenti (che, di regola, provvedono con spedizioni massive) determinando non solo inevitabili ricadute sul rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, ma vanificando l’esigenza di celerità cui la stessa ingiunzione fiscale è ispirata, ovvero consentire di riscuotere determinate entrate tributarie e patrimoniali mediante un procedimento più veloce rispetto al processo esecutivo ordinario.

2. La notificazione degli avvisi e degli altri atti dell’Amministrazione finanziaria.

Procedendo per estrema sintesi, occorre verificare se, sul piano del diritto positivo, l’analisi del quadro normativo consenta di riconoscere altre forme di notificazione.

In tale direzione si muovono sicuramente alcune disposizioni contenute nella legge 20 novembre 1982 n. 890 (e successive modifiche e integrazioni) - che ha esteso le norme sulla notifica degli atti giudiziari a mezzo posta alla notifica degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni - recante “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”. In particolare, l’articolo 14 prevede che: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente […] può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria […]”.

È interessante notare come la disposizione in parola, nel prevedere che gli atti e gli avvisi destinati al contribuente possano essere notificati direttamente dagli uffici finanziari e a mezzo della posta, si dimostri, prima facie, idonea ad integrare, sul piano sostanziale, le previsioni contenute nell’articolo 2 del Regio decreto n. 639/1910. 

In un’ottica ermeneutica più strettamente letterale, parte della dottrina ha, tuttavia, affermato che l’articolo 14 della legge n. 890/1982 non afferisce al caso di specie; secondo siffatta linea interpretativa, l’ingiunzione, quale “atto complesso” con efficacia di titolo e di precetto e, pertanto, propedeutico all’esecuzione forzata, non può essere ricondotto nel novero degli “avvisi e degli altri atti” dell’amministrazione finanziaria e deve essere notificato con le già note modalità.

Ulteriore disposizione che assume rilievo pregnante è quella dell’articolo 10 della legge 3 agosto 1999 n. 265. La norma in parola ha previsto che le pubbliche amministrazioni, per le notificazioni dei propri atti, possono avvalersi dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge (tra le quali rientrerebbero, a rigor di logica, quelle previste dall’articolo 2 del Regio decreto n. 639/1910).

È stato rilevato, tuttavia, che con l’anzidetto articolo 10 (della legge n. 265/1999) il legislatore, nell’integrare il quinto comma dell’articolo 18 della legge n. 689/1981, se da una parte richiama espressamente l’ “ordinanza-ingiunzione” (la cui notifica può essere eseguita secondo le modalità indicate dalla legge n. 890/1982), dall’altra tace sull’ingiunzione fiscale.

3.L’estensione della normativa disciplinante la riscossione coattiva mediante ruolo all’istituto dell’ingiunzione fiscale.

L’articolo 4, commi 2-sexies e 2-septies, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, (convertito in legge 22 novembre 2002 n. 265) ha esteso l’applicabilità delle norme disciplinanti la riscossione coattiva mediante ruolo al sistema di riscossione mediante ingiunzione fiscale.

Tale intervento, difatti, prevede che i comuni e i concessionari iscritti all’albo dei soggetti abilitati procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall’ingiunzione secondo le disposizioni contenute nel Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

In particolare, gli articoli 49 e 50 della normativa testé riportata, in materia di notificazione degli atti relativi al procedimento di espropriazione e dell’intimazione ad adempiere, rinviano alle modalità indicate nell’articolo 26 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, rubricato “Notificazione della cartella di pagamento”.

Per effetto della succitate norme, la notificazione di tutti gli atti del procedimento di espropriazione forzata e dell’intimazione ad adempiere segue le disposizioni che l’articolo 26 detta per la cartella di pagamento, atto omologo dell’ingiunzione fiscale nel rispettivo sistema di riscossione. Difatti, sia l’ingiunzione fiscale che la cartella di pagamento, in quanto atti prodromici all’esecuzione forzata, svolgono la stessa funzione (Corte di Cassazione, 25.05.2005, n. 10958); di conseguenza, - e per effetto del rinvio operato dagli articoli 49 e 50 - le disposizioni che l’articolo 26 detta in materia di notificazione della cartella di pagamento sono state considerate applicabili altresì all’ingiunzione fiscale, in forza della compatibilità con gli istituti del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

Ciò posto, sul piano sostanziale, l’articolo 26, primo comma, dispone testualmente che la cartella (o, come detto, l’ingiunzione fiscale) è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.

Nell’ambito di tale proposizione normativa, sono emersi in giurisprudenza due distinti orientamenti, entrambi finalizzati alla ricostruzione della volontà del legislatore.

Un primo orientamento (Commissione tributaria provinciale di Lecce, 16 novembre 2009, n. 909/5/2009) muove dal presupposto che l’articolo 26, nella parte disciplinante la notificazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non sia altro che la consequenziale prosecuzione del primo periodo della medesima disposizione, a cui è legata da un rapporto di dipendenza strutturale; ne consegue che la possibilità di notificare l’atto mediante raccomandata con avviso di ricevimento va riferita solo ai soggetti indicati nel primo periodo dell’articolo 26, i quali sono tenuti ad operare secondo le regole previste dall’articolo 148 c.p.c. in tema di relata di notifica e sottoscrizione da parte del soggetto notificatore, a pena di nullità o inesistenza della notifica (Corte di Cassazione, 21 aprile 2009, n. 9377).

Un secondo orientamento (Corte di Cassazione, 22 aprile 2009, n. 9493), invece, ritiene che la carenza della relata di notificazione costituisca una mera irregolarità. Secondo tale impostazione, la fase essenziale del procedimento notificatorio è costituita dall’attività dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notifica) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico; conseguentemente, qualora sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente completato, l’omessa apposizione della relata integra un semplice vizio, che non può essere eccepito dal destinatario, non essendo tale adempimento previsto nel suo interesse (sul punto, si veda anche Corte di Cassazione, 17 gennaio 2013, n. 1091).  

Le proposte letture interpretative, tuttavia, non sono pacificamente condivise nel panorama giurisprudenziale, che si mostra oscillante verso l’una o l’altra posizione.

4. La pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10958 del 25 maggio 2005 e la novella di cui alla legge finanziaria 2007.

Volendo tirare le fila del discorso, non appare dubbio che il graduale processo di estensione delle norme disciplinanti l’ingiunzione fiscale, evidenzia il tentativo - ripartito fra legislatore e interprete - di rimodulare detto istituto in maniera aderente all’evoluzione dei principi dell’ordinamento.

La questione, sotto quest’ultima angolazione, è stata affrontata expressis verbis dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 10958 del 25.05.2005. I Giudici del Supremo consesso, nel motivare la propria decisione, hanno fornito un interessante excursus storico-comparativo dei due sistemi di riscossione coattiva (“ruolo” e “ingiunzione fiscale”) formulando un importante indirizzo interpretativo: “[…] mentre la disciplina relativa alla riscossione attuata mediante ruolo ha avuto una evoluzione significativa e positiva […] la normativa del 1910 è rimasta sempre la stessa per cui esiste la necessità di una interpretazione che valga a raccordare le norme emanate in un tempo molto lontano ed in un contesto storico e giuridico molto diverso ai principi fondamentali nuovi, espressi soprattutto con riferimento a strumenti di tutela prima non previsti […]”.

Evidentemente, proprio seguendo questo fil rouge, il legislatore ha introdotto nel sistema l’art. 1, comma 158 e seguenti, della legge finanziaria 2007 (27 dicembre 2006, n. 296). La disposizione ha significativamente inciso sulla disciplina in questione: in particolare, ha concesso ai dirigenti degli enti locali la facoltà di nominare messi - con funzione di notificatore - tra i dipendenti comunali e provinciali nonché tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Abstract

L’istituto dell’ingiunzione fiscale ha origine risalente. Il graduale processo di trasformazione della Pubblica amministrazione e le crescenti tutele riconosciute al contribuente impongono un’interpretazione che valga a raccordare norme emanate in un quadro storico-giuridico diverso con principi fondamentali nuovi.

 

1. Genesi ed evoluzione della disciplina di riferimento: cenni introduttivi

L’ingiunzione fiscale disciplinata dal Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 è lo strumento tipico - alternativo al sistema mediante “ruolo”, adoperato in via esclusiva dall’Agente della riscossione - con cui l’Ente locale o il soggetto terzo delegato dall’Ente medesimo avvia il procedimento di riscossione coattiva dei tributi e di altre entrate patrimoniali.

Nel corso degli ultimi decenni la normativa sul sistema di riscossione mediante ruolo è stata più volte riveduta, mentre l’applicazione del sistema di riscossione mediante ingiunzione fiscale è rimasta pressoché in quiescenza fino al riordino della disciplina dei tributi locali nel 1997 (Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446). Detto intervento, tuttavia, pur avendo precisato i casi in cui la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate patrimoniali deve essere effettuata con il procedimento di ingiunzione fiscale, ne ha lasciato la disciplina sostanzialmente invariata.

In tale quadro normativo, inevitabilmente, gli enti impositori e i propri interlocutori si trovano a interagire di fronte a non poche difficoltà ermeneutiche, dovute all’esigenza di contemperare gli “interessi in gioco” tra le crescenti tutele riconosciute al contribuente e le esigenze di semplificazione, razionalizzazione e modernizzazione dell’attività della Pubblica amministrazione.

È proprio con specifico riferimento al rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria che, nell’ambito del processo civile e/o tributario, è sovente motivo di impugnazione la modalità mediante la quale l’ente impositore o la società affidataria notifica l’ingiunzione fiscale al destinatario.

Detta notificazione, difatti, non è soltanto il mezzo attraverso il quale si porta a conoscenza di un determinato soggetto l’esistenza di un atto cui tale soggetto abbia interesse, ma rappresenta un presupposto essenziale del procedimento stesso di riscossione giacché l’ingiunzione fiscale è giuridicamente esistente (e, pertanto, produttiva di effetti giuridici) allorché sia notificata nelle forme predeterminate dalla legge.

La disciplina relativa alla notificazione dell’ingiunzione fiscale - contenuta nell’articolo 2 del Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 (e successive modifiche e integrazioni) - prevede che la stessa sia notificata, nella forma della citazione, da un ufficiale giudiziario o da un messo addetto all’Ufficio del Giudice di Pace.

È indubitabile che la prerogativa di notificare l’ingiunzione fiscale, concessa in via esclusiva per il tramite degli uffici giudiziari, possa presentare non poche difficoltà pratiche in capo agli Enti emittenti (che, di regola, provvedono con spedizioni massive) determinando non solo inevitabili ricadute sul rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, ma vanificando l’esigenza di celerità cui la stessa ingiunzione fiscale è ispirata, ovvero consentire di riscuotere determinate entrate tributarie e patrimoniali mediante un procedimento più veloce rispetto al processo esecutivo ordinario.

2. La notificazione degli avvisi e degli altri atti dell’Amministrazione finanziaria.

Procedendo per estrema sintesi, occorre verificare se, sul piano del diritto positivo, l’analisi del quadro normativo consenta di riconoscere altre forme di notificazione.

In tale direzione si muovono sicuramente alcune disposizioni contenute nella legge 20 novembre 1982 n. 890 (e successive modifiche e integrazioni) - che ha esteso le norme sulla notifica degli atti giudiziari a mezzo posta alla notifica degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni - recante “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”. In particolare, l’articolo 14 prevede che: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente […] può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria […]”.

È interessante notare come la disposizione in parola, nel prevedere che gli atti e gli avvisi destinati al contribuente possano essere notificati direttamente dagli uffici finanziari e a mezzo della posta, si dimostri, prima facie, idonea ad integrare, sul piano sostanziale, le previsioni contenute nell’articolo 2 del Regio decreto n. 639/1910. 

In un’ottica ermeneutica più strettamente letterale, parte della dottrina ha, tuttavia, affermato che l’articolo 14 della legge n. 890/1982 non afferisce al caso di specie; secondo siffatta linea interpretativa, l’ingiunzione, quale “atto complesso” con efficacia di titolo e di precetto e, pertanto, propedeutico all’esecuzione forzata, non può essere ricondotto nel novero degli “avvisi e degli altri atti” dell’amministrazione finanziaria e deve essere notificato con le già note modalità.

Ulteriore disposizione che assume rilievo pregnante è quella dell’articolo 10 della legge 3 agosto 1999 n. 265. La norma in parola ha previsto che le pubbliche amministrazioni, per le notificazioni dei propri atti, possono avvalersi dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge (tra le quali rientrerebbero, a rigor di logica, quelle previste dall’articolo 2 del Regio decreto n. 639/1910).

È stato rilevato, tuttavia, che con l’anzidetto articolo 10 (della legge n. 265/1999) il legislatore, nell’integrare il quinto comma dell’articolo 18 della legge n. 689/1981, se da una parte richiama espressamente l’ “ordinanza-ingiunzione” (la cui notifica può essere eseguita secondo le modalità indicate dalla legge n. 890/1982), dall’altra tace sull’ingiunzione fiscale.

3.L’estensione della normativa disciplinante la riscossione coattiva mediante ruolo all’istituto dell’ingiunzione fiscale.

L’articolo 4, commi 2-sexies e 2-septies, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, (convertito in legge 22 novembre 2002 n. 265) ha esteso l’applicabilità delle norme disciplinanti la riscossione coattiva mediante ruolo al sistema di riscossione mediante ingiunzione fiscale.

Tale intervento, difatti, prevede che i comuni e i concessionari iscritti all’albo dei soggetti abilitati procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall’ingiunzione secondo le disposizioni contenute nel Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

In particolare, gli articoli 49 e 50 della normativa testé riportata, in materia di notificazione degli atti relativi al procedimento di espropriazione e dell’intimazione ad adempiere, rinviano alle modalità indicate nell’articolo 26 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, rubricato “Notificazione della cartella di pagamento”.

Per effetto della succitate norme, la notificazione di tutti gli atti del procedimento di espropriazione forzata e dell’intimazione ad adempiere segue le disposizioni che l’articolo 26 detta per la cartella di pagamento, atto omologo dell’ingiunzione fiscale nel rispettivo sistema di riscossione. Difatti, sia l’ingiunzione fiscale che la cartella di pagamento, in quanto atti prodromici all’esecuzione forzata, svolgono la stessa funzione (Corte di Cassazione, 25.05.2005, n. 10958); di conseguenza, - e per effetto del rinvio operato dagli articoli 49 e 50 - le disposizioni che l’articolo 26 detta in materia di notificazione della cartella di pagamento sono state considerate applicabili altresì all’ingiunzione fiscale, in forza della compatibilità con gli istituti del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

Ciò posto, sul piano sostanziale, l’articolo 26, primo comma, dispone testualmente che la cartella (o, come detto, l’ingiunzione fiscale) è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.

Nell’ambito di tale proposizione normativa, sono emersi in giurisprudenza due distinti orientamenti, entrambi finalizzati alla ricostruzione della volontà del legislatore.

Un primo orientamento (Commissione tributaria provinciale di Lecce, 16 novembre 2009, n. 909/5/2009) muove dal presupposto che l’articolo 26, nella parte disciplinante la notificazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non sia altro che la consequenziale prosecuzione del primo periodo della medesima disposizione, a cui è legata da un rapporto di dipendenza strutturale; ne consegue che la possibilità di notificare l’atto mediante raccomandata con avviso di ricevimento va riferita solo ai soggetti indicati nel primo periodo dell’articolo 26, i quali sono tenuti ad operare secondo le regole previste dall’articolo 148 c.p.c. in tema di relata di notifica e sottoscrizione da parte del soggetto notificatore, a pena di nullità o inesistenza della notifica (Corte di Cassazione, 21 aprile 2009, n. 9377).

Un secondo orientamento (Corte di Cassazione, 22 aprile 2009, n. 9493), invece, ritiene che la carenza della relata di notificazione costituisca una mera irregolarità. Secondo tale impostazione, la fase essenziale del procedimento notificatorio è costituita dall’attività dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notifica) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico; conseguentemente, qualora sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente completato, l’omessa apposizione della relata integra un semplice vizio, che non può essere eccepito dal destinatario, non essendo tale adempimento previsto nel suo interesse (sul punto, si veda anche Corte di Cassazione, 17 gennaio 2013, n. 1091).  

Le proposte letture interpretative, tuttavia, non sono pacificamente condivise nel panorama giurisprudenziale, che si mostra oscillante verso l’una o l’altra posizione.

4. La pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10958 del 25 maggio 2005 e la novella di cui alla legge finanziaria 2007.

Volendo tirare le fila del discorso, non appare dubbio che il graduale processo di estensione delle norme disciplinanti l’ingiunzione fiscale, evidenzia il tentativo - ripartito fra legislatore e interprete - di rimodulare detto istituto in maniera aderente all’evoluzione dei principi dell’ordinamento.

La questione, sotto quest’ultima angolazione, è stata affrontata expressis verbis dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 10958 del 25.05.2005. I Giudici del Supremo consesso, nel motivare la propria decisione, hanno fornito un interessante excursus storico-comparativo dei due sistemi di riscossione coattiva (“ruolo” e “ingiunzione fiscale”) formulando un importante indirizzo interpretativo: “[…] mentre la disciplina relativa alla riscossione attuata mediante ruolo ha avuto una evoluzione significativa e positiva […] la normativa del 1910 è rimasta sempre la stessa per cui esiste la necessità di una interpretazione che valga a raccordare le norme emanate in un tempo molto lontano ed in un contesto storico e giuridico molto diverso ai principi fondamentali nuovi, espressi soprattutto con riferimento a strumenti di tutela prima non previsti […]”.

Evidentemente, proprio seguendo questo fil rouge, il legislatore ha introdotto nel sistema l’art. 1, comma 158 e seguenti, della legge finanziaria 2007 (27 dicembre 2006, n. 296). La disposizione ha significativamente inciso sulla disciplina in questione: in particolare, ha concesso ai dirigenti degli enti locali la facoltà di nominare messi - con funzione di notificatore - tra i dipendenti comunali e provinciali nonché tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.