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Brexit e diritti IP: dall’armonizzazione a un TRIPs Agreement “rafforzato”

Dettagli di colori
Ph. Erika Pucci / Dettagli di colori

Già all’indomani del referendum del 2016, fu subito chiaro che la Brexit avrebbe assunto uno speciale rilievo per la proprietà intellettuale: sia perché gran parte dei diritti IP hanno una durata prolungata, quando non potenzialmente illimitata, cosicché la transizione da un regime giuridico a un altro presenta criticità sconosciute ad altri settori del diritto; sia perché il loro rilievo concorrenziale li ha imposti all’attenzione del diritto UE, che per impedire che diventassero strumenti di isolamento dei mercati nazionali ha prima enunciato il principio dell’esaurimento comunitario di questi diritti, poi ha emesso una serie di Direttive di armonizzazione, infine ha istituito titoli unitari per l’intero territorio dell’Unione.

Già qui cominciano gli aspetti di discontinuità che la Brexit comporta: i titoli di protezione estesi all’intero territorio dell’Unione Europea (marchi UE e disegni e modelli comunitari, ma anche DOP, IGP e privative europee per le nuove varietà vegetali) si scindono in due: da un lato il diritto comunitario, che rimane in vigore, ma “amputato” della sua efficacia nel Regno Unito; dall’altro un diritto britannico “equiparabile”, ma non necessariamente con una disciplina coincidente. In materia di esaurimento, inoltre, le parti saranno libere di stabilire le proprie rispettive regole, cosicché non sussistono a carico del Regno Unito obblighi corrispondenti a quelli vigenti per i Paesi dello Spazio Economico Europeo, ai quali sono estesi gli effetti dell’esaurimento comunitario (e viceversa).

Lo schema generale è infatti quello di mantenere tra il diritto del Regno Unito e quello dell’Unione Europea un’armonizzazione superiore a quella di base prevista dal TRIPs Agreement, ma comunque meno intensa di quella delle Direttive attualmente vigenti, così da consentire a ciascuna parte un più ampio margine di evoluzione della rispettiva normativa. In particolare, l’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, al Titolo V (artt. 219-275), nel dettare alcune regole inderogabili di protezione per le diverse categorie di diritti, realizzaun’armonizzazione analoga a quella imposta dalle Direttive, ma in alcuni casi molto meno intensa, specialmente in una materia di importanza sempre maggiore come i segreti commerciali, mentre sull’enforcement gli scostamenti dalla Direttiva (CE) 2004/48 sono minimi e anche per le misure alla frontiera sui prodotti contraffatorî (decisive per la circolazione delle merci) le possibilità di scostamento sono molto limitate.

Uno spazio importante è infine dato alla cooperazione futura, nel ricercare, insieme agli stakeholders, regole coerenti in materia IP: un compito che non riguarda solo i Governi, ma anzitutto i giuristi europei, di qua e di là della Manica, che dovranno continuare a parlarsi e a cercare, anche dopo la Brexit, soluzioni condivise per problemi che restano in gran parte comuni.