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La corsa al metaverso e le criticità giuridiche

Metaverso
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La corsa al metaverso e le criticità giuridiche

Indice

1. Il metaverso

2. Le questioni giuridiche e le relative criticità

  1. Metaverso e tutela della privacy
  2. Metaverso e IP

3. Conclusioni

 

  1. Il metaverso

L’attuale realtà cronotopica è continuamente soggetta a rivoluzioni tecnologiche i cui effetti incidono fortemente sulla vita quotidiana delle persone, nonostante apparentemente possano sembrare distanti dalla routine giornaliera.

Il Metaverso, dal greco μετα e dall’inglese “universe”, letteralmente “qualcosa che va oltre l’universo, è una di queste.

La sua storia inizia nel lontano 1992 col romanzo cyberpunk “Snow Crash di Neal Stephenson in cui l’autore affianca alla vita reale di tutti i giorni una contro-realtà virtuale, denominata “open source”.

Il primo sviluppo concreto del Metaverso avviene però circa 10 anni dopo la pubblicazione del romanzo di Stephenson attraverso il videogioco “Second Life”. La peculiarità di questo videogame consiste nella creazione di un mondo virtuale caratterizzato da aspetti del mondo reale che offre ai propri utenti/residenti la possibilità di avere una seconda vita online grazie ad avatar personalizzati.

Il Metaverso, oggi, rappresenta in buona sostanza un insieme di mondi virtuali e reali, tra loro interconnessi, in cui i c.d. “abitanti” possono svolgere una serie di attività quotidiane direttamente da casa. In poche parole ogni utente vive una vita parallela, come se si trovasse all’interno di enorme videogame.

Ciò è possibile attraverso l’utilizzazione di un complesso di piattaforme web, ognuna delle quali è caratterizzata da una propria governance e una propria economia in cui è possibile creare token, come, ad esempio, monete virtuali o nft, che contribuiscono così a ridurre i limiti spazio temporali.

Il Metaverso è dunque un mondo parallelo in cui blockchain, smart contracts, NFT, criptovalute ed intelligenza artificiale determinano creativamente una vera e propria fusione tra mondo reale e virtuale

All’interno di questa realtà virtuale il c.d. giocatore” attraverso il proprio avatar può svolgere tutte le azioni/ funzioni che di solito svolge nella vita reale come accedere ad un negozio virtuale di un marchio reale, provare articoli, comprarli e farseli recapitare nel mondo reale direttamente a casa, o anche visitare un immobile che ha intenzione di acquistare direttamente da casa.

Tutte queste funzioni devono però essere razionalmente disciplinate; circostanza questa che rappresenta una vera e propria sfida giuridica, in quanto tutto ciò che riguarda la vita reale, ossia diritti, contratti, attività commerciali, deve essere funzionalmente proiettato in una realtà virtuale parallela.

Nel quadro così delineato gli ordinamenti giuridici ricoprono un ruolo fondamentale in quanto, quali sistemi disciplinari, hanno come obiettivo principe la finalità di provvedere il prima possibile a regolamentare il Metaverso, inserendo delle specifiche e peculiari regole nel c.d. code informatico. Ciò consentirebbe una stabilizzazione e definizione dei confini di esso Metaverso, atta a non creare confusione sulla legge di volta in volta applicabile.
 

  1. Le questioni giuridiche e le relative criticità

La velocità con cui si sta sviluppando il Metaverso, determina l’ulteriore necessità di interventi rapidi, da parte del legislatore, soprattutto con riferimento agli specifici settori della privacy, del diritto industriale e della proprietà intellettuale che, a ben riflettere, viaggiano, sul piano funzionale, di pari passo con questa nuova realtà virtuale.

  1. Metaverso e tutela della privacy

Una delle caratteristiche peculiari del Metaverso è rappresentata dall’enorme quantità di dati personali e di metadati degli utenti che viene raccolta e trattata. All’interno di questo mondo virtuale circolano infatti significativi volumi di dati anagrafici e di contatto degli utenti che hanno quale paradigma di riferimento i loro interessi, le loro preferenze di consumo, le loro opinioni, le attività svolte, oltre che anche dati afferenti alla loro sfera fisica, come movimenti oculari, movimenti corporei ed onde cerebrali, ovvero alla loro sfera psicologica quali gli stati emotivi e le reazioni comportamentali.

Il trattamento di questa enorme massa di dati avviene sia tramite l’utilizzazione di strumenti particolarmente sofisticati sia anche, attraverso l’intervento dell’intelligenza artificiale, sì da consentire l’effettuazione di analisi e previsioni precise, utili e di forte impatto socio-economico.

L’utilizzo di tali strumenti però, non è totalmente privo di rischi in quanto gli stessi non sono ex eis in grado di garantire una tutela dei dati personali a 360 gradi. Difatti può succedere che, nonostante l’aggiornamento costante dei sistemi di protezione, si possano determinare situazioni spiacevoli che coinvolgono i soggetti che hanno acconsentito al trattamento dei propri dati personali. Può infatti accadere che si verifichino ipotesi di perdita del controllo dei dati personali, ipotesi di discriminazione, casi di usurpazione d’identità, perdite finanziarie nonché pregiudizi alla reputazione degli utenti e molti altri danni anche di tipo economico e/o sociale.

Attualmente la gestione dei dati personali, al pari del loro trattamento, sono regolamentati dal GDPR Reg. UE 2016/679.

Il predetto Regolamento ha sicuramente un approccio di tipo “technology neutral” che così come strutturato permette di rendere facilmente applicabile al Metaverso la normativa europea.

Tuttavia l’applicazione analogica del GDPR non garantisce compiutamente una tutela piena ed effettiva dell’utente, il quale, in verità, abbisogna di una protezione molto più ampia. Per questo motivo l’Unione Europea sta varando l’introduzione di nuove norme a tutela della sfera personale degli utenti che ovviamente rappresentano la parte più debole del web.

Oltre a questo aspetto occorre altresì prospetticamente dettare specifiche linee guida per le aziende e per tutti gli altri soggetti che desiderano traslare la propria attività anche nella realtà virtuale al fine di ricavarne benefici anche di natura economica.

Attualmente, per chi si interfaccia col Metaverso, non essendoci una vera e propria regolamentazione ad hoc, vige il principio del “first to market advantage. Tuttavia detta situazione di libertà quasi assoluta non costituisce un vantaggio incondizionato per chi va ad approcciarsi questa nuova realtà virtuale poiché camminare su un terreno in larga parte ancora selvaggio ed inesplorato, oltre che sotto il profilo tecnologico anche sotto il profilo giuridico, può essere molto rischioso soprattutto in termini di tutela.

Da questa semplice e lineare constatazione discende l’evidenza che le aziende per poter operare nel Metaverso devono potersi dotare di strumentazioni adatte a garantire il trattamento dei dati personali nelle fasi di raccolta, esame, elaborazione, comunicazione a terzi, conservazione e cancellazione, ovviamente tanto nel rispetto del criterio di trasparenza e delle altre disposizioni dettate sia dal GDPR che delle previsioni delle nuove norme che l’UE è in procinto di varare.

Con riferimento all’apparato normativo, che è ad oggi è ancora in fase di elaborazione, l’UE si sta preoccupando anche di disciplinare i settori dell’intelligenza artificiale, della tutela delle comunicazioni elettroniche, della portabilità dei dati e della concorrenza dei mercati digitali che ad oggi costituiscono ambiti quasi completamente scoperti.
 

L’UE nello specifico è in procinto di emanare:

  1. l’AI (Artificial Intelligence) Regulation, ossia una normativa volta a stabilire delle regole per l’armonizzazione della disciplina sull’intelligenza artificiale, finalizzate alla regolamentazione dei sistemi di AI giudicati ad alto rischio;
  2. l’E-Privacy Regulation, ossia la normativa che andrà a sostituire la vecchia Direttiva E-Privacy del 2002 ed avrà ad oggetto la tutela delle comunicazioni elettroniche;
  3. il Data Act, volto a creare regole armonizzate tra i Paesi Membri sull’uso di dati generati da un’ampia gamma di prodotti e servizi inclusi gli oggetti connessi (ad es. Internet of Things) ed a disciplinare l’estensione del diritto alla portabilità dei suddetti dati;
  4. il Digital Markets Act (DMA), normativa il cui fine è quello di favorire maggiore concorrenza nei mercati digitali tramite l’imposizione di obbligazioni in capo alle piattaforme qualificate come cc.dd. “gatekeepers”;
  5. il Digital Services Act (DSA), ossia un dettato normativo finalizzato alla creazione un mercato unico dei servizi digitali e all’armonizzazione degli obblighi imposti in capo ai prestatori di servizi della società dell’informazione;
  6. il Data Governance Act (DGA), volto a promuovere la disponibilità dei dati (personali e non), e a rafforzare la fiducia nei confronti dei c.d. fornitori di servizi di condivisione al fine di rendere sicuri i flussi di dati che vengono scambiati tra le imprese.

2.2.  Metaverso e IP

Come, peraltro, già segnalato, le altre aree del diritto maggiormente interessate dal fenomeno del Metaverso sono, senza ombra di dubbio, quelle della proprietà intellettuale e del diritto industriale, visto e considerato che ogni aspetto del Metaverso riguardante le suddette branche può essere oggetto di violazione da parte di altri utenti.

Infatti basti pensare alla stessa creazione del Metaverso. Invero, come già ampiamente illustrato, il Metaverso è uno spazio virtuale creato da programmatori in cui gli utenti interagiscono con un ecosistema generato al computer. In poche parole detta realtà virtuale è composta da una serie di righe di codice create da programmatori (software) che in Italia ed in Europa sono tutelate attraverso il diritto d’autore, mentre altrove lo sono tramite brevetto.

Lo sviluppo di questo mondo parallelo viaggia, dunque, di pari passo con la proliferazione di nuove tecnologie ideate appositamente per consentire agli utenti di vivere esperienze sempre più coinvolgenti all’interno dei mondi virtuali, attraverso l’uso di beni e servizi digitali.

Per tali motivi, brevettimarchi e diritti d’autore assumono un ruolo fondamentale. 

Il Metaverso infatti è stato progettato per permettere alle aziende e agli utenti di creare e fruire dei contenuti virtuali in una maniera finora sconosciuta, spianando la strada a nuove forme di monetizzazione dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale.

Ne consegue che le aziende, per operare all’interno del Metaverso in tutta sicurezza, devono attrezzarsi e adottare strategie ben precise in merito all’utilizzo, alla gestione e alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale; strategia, questa, che passa anche attraverso rapporti contrattuali che ne tengano in considerazione le indiscusse peculiarità.

Difatti anche se certe dinamiche relative alla cessione e alla licenza di brevetti, marchi e altri diritti di proprietà intellettuale tendenzialmente rimangono invariate, l’avvento del Metaverso porta inevitabilmente le aziende a ripensare su come poter adattare gli attuali modelli contrattuali ad una realtà completamente altra e diversa.

Ad esempio con riferimento ai contratti di cessione e licenza aventi ad oggetto i diritti d’autore potrebbero sorgere problematiche interpretative in merito all’applicabilità nel contesto del Metaverso delle clausole sulle nuove tecnologie che estendono il diritto di sfruttamento su tutte le tecnologie conosciute al momento e da sviluppare in futuro.

La normativa di riferimento (L. n°633/1941) prevede infatti che nella cessione o licenza “non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata” (art. 119, comma 3, l.d.a.).

Tuttavia, nonostante le previsioni del predetto articolo, la giurisprudenza maggioritaria sembra escludere l’applicabilità analogica del divieto di cessione dei c.d. diritti futuri ai contratti di cessione di diritto d’autore diversi da quelli di edizione di libri, in quanto i primi, avendo natura atipica non sono soggetti alle disposizioni previste per il contratto di edizione tradizionale.

Secondo tale orientamento le aziende sarebbero quindi libere di inserire all’interno dei contratti di cessione o licenza clausole sulle nuove tecnologie che ricomprendono l’utilizzo delle opere nel Metaverso.

Oltre alla parte contrattuale vi è un ulteriore aspetto da considerare; ossia capire come si rapportano col Metaverso i principi giuridici caratterizzanti il mondo dell’IP, quali il principio di territorialità e il concetto di giurisdizione applicabile in caso di contestazione.

Il principio di territorialità prevede che la protezione attribuita dai diritti di proprietà intellettuale sia limitata al territorio in cui viene ottenuta la registrazione del diritto o, ancora di più, dove è utilizzato il diritto in questione, atteso che siffatta configurazione giuridica mal si concilia con la realtà virtuale che caratterizza il Metaverso che sostanzialmente è un non luogo.

Per ovviare a tale problema, una soluzione possibile potrebbe essere quella di costruire un portafoglio di diritti di proprietà intellettuale che prenda in considerazione anche il Metaverso in modo da porre le basi per uno sfruttamento sicuro del nuovo sistema che si è venuto a creare.

Un discorso del tutto analogo va fatto anche con espresso riferimento al concetto di giurisdizione poiché anche se da lato nell’ambito giuridico esiste già un corpus normativo di diritto internazionale privato e di trattati internazionali che detta le linee guida per far sì che le parti sappiano dove andare a litigare nel caso in cui sorga una controversia, dall’altro lato risulta intuitivamente non semplice applicare la prefata normativa quando le controversie nascono nel Metaverso.

Già in passato il legislatore ha adattato i principi esistenti alle nuove realtà che sono nate, basti pensare ai nomi a dominio e ai social media. Adesso o comunque in un futuro molto prossimo si assisterà a un fenomeno molto simile anche con riferimento al Metaverso che attualmente rappresenta un terreno ancora selvaggio ed inesplorato.
 

  1. Conclusioni

Il Metaverso, come si è può ampiamente riscontrare, pone il legislatore di fronte a nuove sfide giuridiche sia con riferimento alla disciplina dei nuovi e diversi trattamenti di dati personali, sia con riguardo all’ambito dell’IP e della tutela dei diritti ad essa correlati.

In questo momento storico, oggettivamente molto delicato e complesso, sorgono, in verità, dubbi, di non poco conto e momento, in ordine al fondamento giuridico che caratterizza questi settori del diritto, in quanto la normativa attuale e la sua consequenziale applicazione analogica al Metaverso non è sufficiente a disciplinare un settore così innovativo e particolare.

Ad oggi è infatti molto importante che le aziende che vogliono sfruttare il Metaverso al fine di ottenere benefici economici e gli utenti, ovviamente parte debole di questo processo tecnologico che si sviluppa a vista d’occhio, acquisiscano una vera e propria consapevolezza della rilevanza di questi temi.

Solo in questo modo si potrà limitare il rischio di incorrere in eventuali violazioni e si potrà garantire a tutti gli utenti una tutela molto più ampia e sicura.