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Buoni fruttiferi - Corte di Appello di Milano: il cointestatario di un buono postale fruttifero con clausola PFR può riscuotere interamente il buono postale senza la quietanza congiunta degli aventi diritto

Buoni fruttiferi - Corte di Appello di Milano: il cointestatario di un buono postale fruttifero con clausola PFR può riscuotere interamente il buono postale senza la quietanza congiunta degli aventi diritto
Buoni fruttiferi - Corte di Appello di Milano: il cointestatario di un buono postale fruttifero con clausola PFR può riscuotere interamente il buono postale senza la quietanza congiunta degli aventi diritto

La Corte di Appello di Milano con sentenza del 25 ottobre 2017, a conferma dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa dal Tribunale di Lecco in data 23 marzo 2017, ha ribadito il principio secondo cui ai buoni fruttiferi postali con clausola di pari facoltà di rimborso emessi antecedentemente all’entrata in vigore del D.M. 19.12.2000 debba applicarsi la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 156/1973 e nell’art. 208 del regolamento di esecuzione del 1989. In applicazione della suddetta normativa, dunque, il rimborso del buono fruttifero non è subordinato ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione e consente al portatore e cointestatario del titolo, avvalendosi della clausola di pari facoltà di rimborso, di chiedere a vista all’ufficio postale di emissione il pagamento dell’intero importo del buono, comprensivo degli interessi maturati, senza che sia necessaria, anche nell’ipotesi di altro cointestatario del medesimo buono, la quietanza congiunta degli aventi diritto.

Dunque il cointestatario di un buono postale fruttifero con clausola PFR può riscuotere interamente il buono postale senza la quietanza congiunta degli eredi del cointestatario premorto.

La sentenza della Corte di Appello di Milano appare molto importante in quanto trattasi del primo caso in cui la Corte di Appello di Milano si pronuncia sull’annosa questione della riscossione dei buoni postali fruttiferi allorquando uno dei cointestatari sia deceduto.

È noto infatti come Poste Italiane S.p.a. continui a rifiutarsi di liquidare il buono postale fruttifero senza la denuncia di successione e senza la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto causando quindi gravi danni e disagi ai possessori dei buoni postali costringendoli a defatiganti ricerche e autorizzazioni.

Invero, secondo la Corte milanese, ai buoni postali con clausola PFR emessi prima dell’entrata in vigore del DM 19.12.2000 si deve applicare la disciplina contenuta nel DPR 156/1973 e nell’art. 208 del DPR 256/1989.

Infatti, continua la Corte, la disciplina contenuta nell’art. 208 DPR 256/1989 risulta essere perfettamente aderente all’art. 178 del DPR 156/1973 (di cui il DPR 256/1989 costituisce il regolamento di esecuzione).

In applicazione delle norme citate, il rimborso del buono postale non è subordinato a nessuna particolare modalità di riscossione del buono consentendo quindi al portatore di chiedere a vista il pagamento dell’intero buono senza che sia necessaria, anche nell’ipotesi di decesso di altro cointestatario, la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto.

Per visualizzare il testo della sentenza clicca qui.

(Corte di Appello di Milano - Sezione Prima, Pres. Santosuosso, Sentenza 25 ottobre 2017)