Genesi ed evoluzione storica dei diritti umani
Abstract
Nel presente articolo verrà analizzata la genesi e l’evoluzione storica dei diritti umani. Per prima cosa saranno presi in considerazione tre ordini di teorie riguardo il fondamento dei diritti umani: l’origine religiosa, l’origine filosofica e l’origine culturale. L’attenzione si concentrerà, successivamente, sulle fonti che hanno nel tempo affermato, sancito, stabilito i diritti umani e predisposto i mezzi per tutelarli. La panoramica partendo dalla Magna Charta Libertatum, attraverserà le due grandi Dichiarazioni: quella statunitense e quella francese. Passando, poi, per la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani fino a giungere ai nuovi sviluppi in materia di matrice Europea, la CEDU e le novità introdotte dal Trattato di Lisbona.
1. Introduzione
La problematica su cui è incentrato il presente lavoro è quella relativa all’origine e alla storia dei diritti umani. In un mondo non omogeneo di valori, dove questi vanno affermandosi ed i loro portatori fanno sentire la propria voce per farli assurgere a rango di diritti, bisogna comprendere cosa ci sia alla base dei diritti umani.
2. Genesi dei diritti umani
Vi sono varie teorie riguardo la nascita dei diritti umani, cioè dove i valori vadano ricondotti, come riferisce Francesco Viola [2001]:
i) origine religiosa: secondo quanto riporta Francesco Viola [2001: 36] classico esempio di origine religiosa è quello degli Stati Uniti d’America, dove il primo emendamento della Costituzione americana si fa portatore della libertà religiosa e questa è “grembo natale di tutte le forme di libertà”, nutrendo istanze ed esigenze a volte inconciliabili tra loro. Viola rileva, inoltre, che la tesi dell’origine religiosa è ad esempio quella di Georg Jellinek [1895];
ii) origine filosofica: i diritti dell'uomo sono la risultante evoluzione dei “diritti naturali” del 1600 e del 1700. A tal proposito, afferma Elena Paciotti [2012]: “è con il moderno giusnaturalismo che si afferma l’idea dei diritti umani, fondati sul presupposto dell’eguaglianza naturale di tutti gli uomini, secondo una dottrina che svincola il diritto naturale dalla sua origine religiosa, legandolo a presupposti individualisti e razionalisti”.
iii) origine culturale: sono diritti propri di un determinato gruppo socio-politico in una determinata cultura. In tal senso Paciotti [2012]: “la individuazione di diritti di cui si ritiene necessaria la protezione è inevitabilmente connessa ai mutamenti storici e all’evoluzione delle civiltà”.
Il terzo ordine di teorie si espone a critiche circa il carattere della universalità dei diritti. Secondo Francesco Viola [2001: 39], il quale rileva, anche dal testo di Jeremy Waldron [1987], che sono numerose le critiche rivolte ai diritti dell’uomo e alle loro pretese universalistiche: “Burke li ha chiamati con disprezzo “diritti metafisici”, ignari della complessità della storia e della politica”. “Nella Questione Ebraica Marx [1844] li trattava come “diritti astratti”, ignari dei legami sociali dell'individuo”, “Jeremy Bentham […] li chiama “nonsense upon stilts” (nonsensi sui trampoli)”.
Il problema di fondo quando si indaga l’origine dei diritti umani riguarda, essenzialmente, il fondamento, in tal senso Francesco Viola [2001: 39]: “il fondamento dei diritti riposa sulla natura umana o sulla storia? Essi sono diritti naturali nel senso del giusnaturalismo razionalistico moderno ovvero sono diritti storici legati all'emancipazione dei popoli? Ognuno vede quanto sia cruciale tale questione, che nella sostanza riprende il tema perenne della natura umana e dei suoi legami con la storicità”, cioè secondo Viola [2001: 39] questa domanda: “condiziona la teoria dei diritti dell'uomo e induce a pensarli, di volta in volta, o come astratti diritti naturali o come diritti positivi che magari fruiscono contingentemente di un consenso sempre più allargato”.
3. Evoluzione storica dei diritti umani
La prima traccia storica di affermazione scritta dei diritti umani, seppur embrionali e limitata agli “uomini liberi”, si trova nella Magna Charta Libertatum, sottoscritta dal sovrano inglese Giovanni Plantageneto [Giovanni d'Inghilterra, noto come Giovanni Senzaterra] nel 1215. Al paragrafo 1 essa stabilisce: “abbiamo anche accordato a tutti gli uomini liberi del nostro regno, per noi ed i nostri eredi in perpetuo, tutte le libertà specificate qui sotto, per essere possedute e conservate da essi e dai loro eredi come provenienti da noi e dai nostri successori in perpetuo [concessimus eciam omnibus liberis hominibus regni nostri, pro nobis et heredibus nostri in perpetuum, omnes libertates subscriptas, habendas et tenendas eis et heredibus suis, de nobis et heredibus nostris]”.
La Magna Charta Libertatum sancisce il principio dell’ habeas corpus, il quale verrà sviluppato nell’Habeas Corpus Act e nel Bill of Rights.
Come ripercorre Elena Paciotti [2012] “alla fine del Settecento i diritti umani vengono affermati come universali, cioè spettanti ad ogni uomo, nelle due grandi Dichiarazioni: la Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America del 4 luglio 1776 (preceduta e accompagnata da altre dichiarazioni e soprattutto dalle Costituzioni dei singoli Stati) e la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino approvata dall’Assemblea nazionale francese il 26 agosto 1789” e hanno luogo “con Olympe de Gouges (1748-1793) e Mary Wollstonecraft (1759-1797), le prime rivendicazioni dei diritti delle donne”.
All’articolo 1 della Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen viene affermato: “gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune [les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune]”.
Nella Costituzione di Weimar del 1919, sono previste misure di assistenza a tutela dei lavoratori.
Altra tappa fondamentale per i diritti umani è costituita dalla “Carta Atlantica” sottoscritta il 14 agosto 1941 da Franklin Delano Roosvelt e da Winston Leonard Spencer Churchill. In tale testo, secondo Paciotti [2012]: “essi concordano sul futuro assetto del mondo, basato sulla fine delle dittature e delle conquiste territoriali, sull’autodeterminazione dei popoli e sulla rinuncia all’uso della forza nelle controversie internazionali, sul disarmo degli aggressori e sulla cooperazione di tutte le nazioni per un generale benessere sociale ed economico, si esprime la speranza che “tutti gli uomini, in tutti i paesi, possano vivere la loro vita liberi dal timore e dal bisogno””.
Altra tappa fondamentale è costituita dall’approvazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, firmata a Parigi il 10 dicembre 1948, da parte dell’ Assemblea dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Come sostiene Paciotti [2012]: “si è parlato a questo proposito di nuovo “giusnaturalismo”, quasi si trattasse di tornare a credere che l’essere umano nello “stato di natura” fosse originariamente dotato di alcuni diritti. Ma i diritti sono viceversa un prodotto artificiale della nostra cultura. In realtà si è trattato di una scelta razionale, nata dalla consapevolezza che solo in questo modo si potessero evitare gli orrori del passato”. In questo contesto si ribadisce l’imprescindibilità a favore di ogni essere umano, tra le varie, delle libertà di espressione, di religione.
Nella Costituzione italiana del 1948 all’articolo 2 è sancito che: “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”.
In ambito Europeo vanno ricordati lo Statuto di Roma del 17 luglio 1998 della Corte Penale Internazionale, la cui competenza riguarda il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra.
Inoltre, notevole importanza assume la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000). Di notevole impatto come riferisce Paciotti [2012] è il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009: “con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona si sono avute delle significative innovazioni “costituzionali”. La vincolatività della Carta, l’estensione della giurisdizione della Corte di giustizia e la prevista adesione dell’Unione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo costituiscono potenti fattori di migliore tutela dei diritti fondamentali dei cittadini europei e di tutti coloro che si trovano entro i confini dell’Unione. I principi e i diritti sanciti dalla Carta vincolano infatti tutte le istituzioni dell’Unione in tutte le loro attività e competenze: la Commissione europea sottopone a uno scrutinio di compatibilità e di coerenza con la Carta dei diritti fondamentali ogni proposta di iniziativa legislativa e di recente ha messo a punto una “Strategia di attuazione della Carta” e redige una relazione annuale per informare meglio i cittadini in merito all'applicazione della Carta e per misurare i progressi compiuti nella sua attuazione”. Ed una notevole attività dei giudici che caratterizza l’attuazione della Carta [Paciotti 2012]: “è soprattutto grazie ai giudici che si sta consolidando l’Europa dei diritti. La Carta dei diritti fondamentali è diventata a poco a poco un comune riferimento per l’attività interpretativa dei giudici dei paesi europei”. Dunque, seguendo sempre il principio della trasparenza e pubblicità l’Unione Europea si adopera anche in tema dei diritti umani, infatti l’Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa mette a disposizione il sito www.europeanrights.eu, dove sono reperibili i documenti dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa sui diritti fondamentali, le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, della Corte Europea dei diritti umani e delle Corti dei Paesi membri dell’Unione europea in materia di rispetto dei diritti fondamentali delle persone quali garantiti dalla Carta dei diritti, con i costanti aggiornamenti ed i commenti degli esperti sulle novità giurisprudenziali [argomento tratto da Paciotti 2012].
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