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I diritti della natura e delle sue entità: qual è lo schema?

diritti della natura
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Abstract

In this article, the author analyses the similar scheme adopted in several Countries to build environmental protection systems that attribute rights to nature and its entities.

 

Indice:

1. Introduzione

2. La natura e le entità naturali

3. L’intervento degli esseri umani

4. Conclusioni

 

1. Introduzione

Nell’ultimo decennio nello scenario globale si sta affermando il riconoscimento della natura e delle sue entità come soggetto o persona e la susseguente attribuzione di veri e propri diritti.

Questa innovazione appare sotto diverse forme. Vi sono Paesi dove questa nuova forma di concepire la natura o le sue entità viene affermata nei testi costituzionali, o più in generale nei testi normativi. Tra questi Stati emergono l’Ecuador, la Bolivia, la Nuova Zelanda e l’Uganda. Altri Paesi percorrono una simile strada in via giurisprudenziale. Alcuni esempi si possono trovare in Colombia, in India e in Bangladesh.

L’autore riflettendo su tali sistemi di protezione ambientale individua uno schema comune tra le esperienze dei singoli Paesi, nonostante essi siano frutto di culture geograficamente distanti e disseminati in diversi Continenti (Africa, America, Asia e Oceania).

 

2. La natura e le entità naturali

La Costituzione dell’Ecuador dopo aver sancito nell’articolo 10 il carattere giuridico della natura come soggetto titolare dei diritti riconosciuti dalla Costituzione, prevede nell’articolo 71 i diritti relativi all’esistenza e nell’articolo 72 quelli  concernenti la restaurazione.

In Bolivia, l’articolo 5 della Legge n. 71 del 2010, definisce la Madre Terra come “soggetto collettivo di interesse pubblico”. I diritti della Madre Terra elencati nell’articolo 7 sono: il diritto alla vita, alla diversità della vita, all’acqua, all’aria pulita, all’equilibrio, alla restaurazione [o ripristino], a vivere libera dalla contaminazione.

Si tratta di un’elencazione che lascia spazio ad altri ed eventuali diritti (articolo 5).

In Nuova Zelanda, il fiume Whanganui River [Te Awa Tupua] è riconosciuto come persona giuridica. In particolare, il Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017, afferma nella Subpart 2 della Part 2, che: “il Te Awa Tupua è una persona giuridica e ha tutti i diritti, i poteri, i doveri e le responsabilità di una persona giuridica”.

In Uganda, il The National Environment Act 2019 stabilisce nell’articolo 4, sub. 1, che “la natura ha il diritto di esistere, persistere, mantenere e rigenerare i suoi cicli vitali, struttura, funzioni e i suoi processi evolutivi”.

Il riconoscimento delle entità naturali come soggetti o persone in via giurisprudenziale si può rilevare in Colombia, in India e in Bangladesh.

La Corte Costituzionale della Colombia nella sentenza T-622/16 afferma che “il fiume Atrato è soggetto dei diritti che implicano la sua protezione, conservazione, mantenimento e […] restaurazione” (punti 9.25 e 9.32).

In India, la High Court of Uttarakhand at Nainital, il 20 marzo 2017, nella decisione relativa al caso Mohd. Salim v. State of Uttarakhand & others al punto 19 stabilisce che “i fiumi Ganga e Yamuna, tutti i loro affluenti, flussi, ogni acqua naturale che scorre con flusso continuo o intermittente di questi fiumi, sono dichiarati come persone giuridiche/legali/entità viventi aventi lo status di persona giuridica con tutti i diritti, i doveri e le responsabilità corrispondenti [a quelli] di una persona vivente al fine di preservare e conservare il fiume Ganga e Yamuna”.

Nel 2019 la High Court Division of the Supreme Court, in Bangladesh, riconosce il fiume Turag come persona giuridica/entità giuridica/entità vivente ed afferma che tutti i fiumi del Bangladesh avranno questo medesimo status (istruzione 2).

In seguito alla disamina delle fonti normative e giurisprudenziali effettuata nel presente paragrafo, si rende necessario osservare cosa accomuni queste costruzioni in materia ambientale.

Le nuove prospettive si affermano come un momento di rottura con l’antropocentrismo giuridico. Non è più solo l’essere umano ad essere considerato soggetto o persona ed avere diritti, ma la natura o le sue entità sono elevate a tale rango.

 

3. L’intervento degli esseri umani

Quando si riflette sui diritti della natura o delle sue entità o più in generale sui loro interessi un interrogativo sorge spontaneo: chi si occuperà delle vicende che riguardano la natura o le sue entità quando esse non potranno farlo?

Ciascun Paese risolve la questione con l’intervento dell’essere umano. Sarà, dunque, l’essere umano ad agire e curare gli interessi della natura o delle entità naturali.

L’essere umano supplirà all’incapacità della natura e delle sue entità di prendersi cura dei propri interessi nella misura in cui ogni ordinamento giuridico permette e seguendo gli schemi propri del sistema giuridico. Occorre per questo motivo analizzare quali sono le soluzioni escogitate da ciascun Paese.

In Ecuador l’articolo 71 prevede una legittimazione ampia: le persone, le comunità, i popoli e le nazioni possono “chiedere all’autorità pubblica l’adempimento dei diritti della natura”.

La Costituzione boliviana afferma che le persone singolarmente o in rappresentanza di una collettività possono esercitare le azioni a difesa del diritto ambientale (articolo 34). Inoltre, l’articolo 39 della Legge boliviana 300 del 2012 individua in capo alle autorità pubbliche, al Ministerio Público, alla Defensoría della Madre Terra, al Tribunale Agroambientale e alle persone direttamente colpite la legittimazione a presentare le istanze amministrative e giurisdizionali. Inoltre, le persone devono denunciare le violazioni dei diritti della natura di cui siano a conoscenza.

In Nuova Zelanda, con il Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act del 2017, viene istituito il Te Pou Tupua (“volto umano” del fiume Te Awa Tupua), il quale agisce in suo nome e ne esercita le funzioni, i poteri e i doveri.

In Uganda il National Environment Act 2019  stabilisce all’articolo 4, sub. 2, che le persone possono esperire le azioni dinnanzi alle competenti corti per ogni violazione dei diritti della natura previsti nello stesso Act.

La Corte Constitucional de Colombia nella sentenza T-622 de 2016 ordina la costituzione di una commissione di guardiani del fiume Atrato per assolvere alla protezione, al recupero e alla preservazione del fiume.

In India, l’High Court of Uttarakhand at Nainital, afferma che la protezione, la conservazione e la preservazione dei fiumi Ganga e Yamuna ed i loro affluenti saranno compito del Director Namami Gange, del Chief Secretary of the State of Uttarakhand e dell’Advocate General of the State of Uttarakhand, i quali agiranno in loco parentis.

In Bangladesh, la High Court Division of the Supreme Court of Bangladesh stabilisce, che la protezione, la conservazione e lo sviluppo di tutti i fiumi del Paese, compreso il fiume Turag, saranno compito della Commissione Nazionale per la Protezione del Fiume, in loco parentis (istruzione 3).

 

4. Conclusioni

Nel presente articolo, l’autore riflette sugli schemi presenti nella costruzione dei diritti della natura e delle sue entità. Analizzando gli esempi, emerge fin da subito uno schema che si ripete. In primis la natura o le entità naturali sono nobilitate al rango di soggetti/persone e, dunque, vi è la rottura con la visione antropocentrica del diritto. In secundis, operata questa nobilitazione, sono attribuiti alla natura e alle sue entità veri e propri diritti. In seguito, ogni Paese per superare il fatto che la natura o le sue entità non sempre sono in grado di curare da sole i propri interessi escogitano una soluzione. Alcuni Paesi optano per una legittimazione ampia conferita a tutti gli esseri umani o a categorie molto ampie per esperire le necessarie azioni o formulare le istanze per difendere i diritti delle entità naturali non umane. Altri Stati creano appositi organismi, commissioni ed enti o utilizzano quelli esistenti per sopperire all’incapacità della natura e delle entità naturali non umane di curare i propri interessi.