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La violenza contro le donne come violazione dei diritti umani

La violenza contro le donne come violazione dei diritti umani
La violenza contro le donne come violazione dei diritti umani

Indice

1. Introduzione

2. La violenza contro le donne

3. Violazione dei diritti umani

4. Quali diritti sono violati?

5. Crimine contro l’umanità e strumento per attuare un genocidio

6. Conclusioni

 

Abstract

Nel presente articolo, l’autore pone l’accento sul fatto che la violenza contro la donna, basata sul genere, sia violazione dei diritti umani. In alcuni casi, la violenza è crimine contro l’umanità ed è stata definita strumento per attuare un genocidio.

In this paper, the author highlights that violence against women, based on gender, is a violation of human rights. In some cases, violence is a crime against humanity and has been used as tool for committing genocide.

 

1. Introduzione

Nelle cronache giornalistiche e giudiziarie si fa sempre più presente il fenomeno della violenza contro le donne basata sul genere. Numerose sono le istanze verso i governi nazionali e gli organismi internazionali per debellare il fenomeno attraverso la prevenzione ed il contrasto. Per comprendere la gravità del fenomeno è importante considerare le conseguenze a cui porta.

La violenza contro le donne è un fenomeno che su scala globale viene definito come violazione dei diritti umani. A tal proposito, è netta la qualificazione che si trova in svariate fonti. Non si tratta di un qualcosa che colpisce solo la donna in quanto tale (assumendo pertanto il carattere di violenza basata sul genere), ma mina l’uguaglianza e si pone come ostacolo allo sviluppo di una società democratica.

 

2. La violenza contro le donne

L’Onu nel 1995 (Dichiarazione e programma di azione Adottati dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne: azione per la uguaglianza, lo sviluppo e la pace, Pechino, 4-15 settembre 1995) ha definito violenza contro le donne: “qualsiasi atto di violenza contro le donne che provoca, o potrebbe provocare, un danno fisico, sessuale o psicologico o una sofferenza alle donne, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che si verifichino in pubblico o in privato”.

3. Violazione dei diritti umani

La violenza contro le donne non deve essere solo intesa come un qualcosa che riguardi la vita privata delle donne e, dunque, le norme penali che puniscono i delitti contro la persona.

La violenza contro le donne è un fenomeno che va ben oltre le conseguenze per la salute (intese in senso ampio).

Nelle discussioni sul tema in campo internazionale ed europeo, si va affermando sempre più che la violenza contro le donne sia una questione che concerne i diritti umani.

A tal proposito, nell’articolo 3, lett. a) della Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul, 11 maggio 2011), si legge che con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si vuole designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne.

Tutti questi atti che provocano sofferenze di diverso tipo verso le donne violano i diritti umani e si pongono, dunque, come ostacolo all’uguaglianza tra uomo e donna. Si ritiene oggi che la violenza contro le donne basata sul genere sia la manifestazione estrema della disuguaglianza e costituisca la violazione dei diritti umani. Essa tocca il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità delle donne e per questi motivi costituisce un ostacolo per lo sviluppo di una società democratica. Inoltre, si riconosce che la violenza violi il diritto alla identità, considerato il fatto che essa rafforza e riproduce la subordinazione della donna all’uomo. Quella subordinazione che negli anni è stata messa in discussione dai movimenti delle donne che hanno elevato la questione del fenomeno della violenza dai contesti nazionali, fin laddove ai livelli internazionali si parla dei diritti umani ed hanno sollevato importanti discussioni tese a dare le migliori risposte in tema di prevenzione e di repressione della violenza.

4. Quali diritti sono violati?

La violenza contro le donne è, dunque, una violenza basata sul genere che si pone in contrasto con numerosi principi e diritti sanciti sia a livello internazionale che nel diritto nazionale di molti Paesi.

Se si pensa alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la violenza basata sul genere può, a seconda dei casi, violare:

  • il diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona (articolo 3);
  • il diritto a non essere sottoposti a torture, a trattamento o a punizioni crudeli, inumani o degradanti (articolo 5);
  • il diritto all’uguaglianza davanti alla legge ed il diritto alla egual protezione da parte della legge (articolo 7);
  • il diritto a ricorrere ad un tribunale imparziale (articoli 8 e 10);
  • il diritto alla libera circolazione (articolo 13);
  • la libertà di riunione e di associazione (articolo 20).

 

5. Crimine contro l’umanità e strumento per attuare un genocidio

Nei conflitti in Bosnia ed Erzegovina e Ruanda negli anni ‘90, la violenza ha assunto il carattere di crimine contro l’umanità. La violenza sessuale, anche di massa, sulle donne è stata usata come strumento di genocidio in queste guerre.

Spesso lo stupro fu in Bosnia mezzo per allontanare le persone dal proprio territorio (U.N. S/1994/674, 27 May 1994) e costituì, come sottolineato dall’International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), un vero e proprio crimine contro l’umanità [ICTY IT-96-23-T& IT-96-23/1-T, 22 February 2001].

L’International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) ha stabilito che in Ruanda lo stupro fu finalizzato alla commissione del genocidio, in quanto attuato per distruggere il gruppo Tutsi [ICTR-96-4-T, 2 September 1998: sexual violence was a step in the process of destruction of the tutsi group - destruction of the spirit, of the will to live, and of life itself].

Da questi due esempi si evince come la violenza contro le donne, e più in generale quella di genere, sono crimini contro l’umanità e possono farsi mezzo con cui viene perpetrato un genocidio.

6. Conclusioni

La violenza contro le donne basata sul genere è una questione di diritti umani. Molti testi giuridici a livello internazionale si occupano del fenomeno. Questa attenzione si comprende sia alla luce della gravità del fenomeno, che andando ad osservare le conseguenze che produce. I danni alla vittima sono di varia natura, si pensi ad esempio a quelli fisici e psichici. Attualmente viene posto l’accento su altri aspetti relativi al come il fenomeno incida sulla dignità, sull’identità della vittima. Esso diviene espressione massima della negazione dell’uguaglianza e della parità di genere. In alcuni conflitti si tratta di un vero e proprio crimine contro l’umanità che può addirittura divenire il mezzo con cui viene attuato un genocidio. È perciò un fenomeno che deve trovare sempre nuovi e più efficaci mezzi pronti a prevenirlo e contrastarlo. Questi strumenti devono essere sia quelli del diritto interno, sia quelli internazionali.

 

Bibliografia

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Marinucci, Giorgio e Dolcini, Emilio, 2017. Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano: Giuffrè.

Neppi Modona, Guido, Petrini, Davide e Scomparin, Laura, Giustizia penale e servizi sociali, Roma/Bari: Laterza, 2009.