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Disegno di legge contro la violenza digitale

(“digitale Gewalt”) – RFT
violenza digitale
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Disegno di legge contro la violenza digitale (“digitale Gewalt”) – RFT

 

Abstract: Difficile, per vari motivi, è ottenere giustizia (almeno per alcuni). Ancora più difficile, è ottenerla a seguito di “Rechtsverletzungen”, se le stesse sono state perpetrate da chi si è avvalso di uno dei mezzi moderni di informazione o di comunicazione. Spesso il nominativo (e altri dati) degli autori di questi delitti, è di difficile “accessibilità”. Per ovviare a ciò - ma, al contempo, per arginare “azioni” giudiziarie avventate – il ministero della Giustizia della RFT, ha elaborato un disegno di legge, i cui punti salienti saranno illustrati, brevemente, nel presente articolo.

 

Più facile accesso all’identità di chi pubblica sui social media.

Lesioni della reputazione di una persona possono avere gravi conseguenze, non soltanto sotto il profilo strettamente personale, ma anche professionale. Non esclusi, ovviamente, i casi, in cui le lesioni vengono perpetrate da persone, che si servono dei moderni mezzi di comunicazione.

Spesso, questi delinquenti, tendono a nascondersi dietro l’anonimato e la parte offesa incontra non poche difficoltà, per poter far valere i propri diritti di tutela della propria onorabilità. Ovviare a queste difficoltà, è lo scopo principale dell’emananda legge federale. Attualmente, è tutt’altro che agevole, ottenere le informazioni necessarie per poter procedere contro chi viola diritti fondamentali della persona, ricorrendo ai social media.

Scopo dell’emananda legge, non è, limitare il diritto di manifestazione del pensiero e di informazione, ma di reprimere abusi, quando si trascendono i limiti determinati dal C.P.

La novella legislativa, non è intesa a intimidire la pubblicazione di esternazioni e di commenti a contenuto critico o anche polemico oppure “unsachlicher Natur”. Nel passato, non è stato infrequente il ricorso – anche precipitoso – all’autorità giudiziaria, per rovinare economicamente l’autore e l’editore di pubblicazioni “non gradite”, anche se le stesse sono avvenute nell’interesse pubblico.

Dire – e pubblicare – fatti corrispondenti a verità, non dovrebbe costituire reato in uno stato democratico. Delle voci critiche, spesso, ci si è ”liberati" mediante “Strategic Lawsuits against Public Partecipation (SLAPP)”. Esse costituiscono un vero e proprio abuso di ricorso all’AG da parte di singole persone (ma anche di governi), dotate di notevoli mezzi economici per rendere “silenti” persone, pubblicazioni ed editori non graditi.

Viene adita l’AG, soprattutto, per causare spese elevate a chi ha osato “cantare fuori dal coro”, per far pressione su queste persone e imprese, per rovinarle economicamente, per mettere una “museruola” a chi ha pubblicato “missliebige” notizie, usando l’AG come “clava” contro chi crede nel diritto alla libera manifestazione del pensiero e alla diffusione di notizie di interesse pubblico. Questi abusi della giustizia non hanno conseguenze rilevanti per i querelanti, autori, come detto, di “Justizmissbräuche” ma con portafogli pieni.

D’altra parte, non si può ignorare, che, non poche persone si servono dei moderni mezzi di comunicazione – la cui diffusione ormai e ‘assai vasta – al fine, non soltanto, di ledere l’onorabilità degli “avversari”, ma anche di intimidirli; persino per fini estorsivi.

 

Reprimere la “violenza digitale”

Per questo motivo, il ministero della Giustizia della RFT ha elaborato un disegno di legge, per reprimere la cosiddetta digitale Gewalt. (“violenza digitale”).

È previsto, che un giudice indipendente valuti, se si tratta di esercizio del diritto di manifestazione del pensiero o di informazione oppure di violazione di diritti fondamentali della persona (fisica o giuridica). In quest’ultimo caso, se il giudice riscontra un’avvenuta “Rechtsverletzung”, nulla osta al diritto della p.o. di essere informata compiutamente sul mittente della notizia pubblicata (“Auskunftsanspruch”).

Chi è stato offeso o minacciato attraverso Internet o servizi messenger, deve avere la possibilità, di poter acquisire notizie atte a procedere contro gli autori di reati del genere.

Il disegno di legge de quo, prevede un accesso più facile ai fini dell’accertamento dell’identità (vera) dell’autore della pubblicazione lesiva; il cosiddetto private Auskunftsverfahren, sarà reso meno arduo.

La progettata disciplina legislativa, non costituisce una – velata -  sorveglianza statale sulle pubblicazioni e sulle comunicazioni, nè intrusione nelle comunicazioni private; lo scopo è, unicamente, di consentire la “Rechtsdurchsetzung” in favore della p.o. Ciò è possibile soltanto, se viene rivelata l’identità dell’autore.

 

Conservazione obbligatoria dei dati – “Accountsperre”

Allo stato, alcuni servizi messenger, non provvedono ad archiviare i dati degli utilizzatori. Nè è previsto un obbligo di “Speicherung von Daten” dei clienti. Soltanto in determinati casi, vi è obbligo di conservare i dati (di non cancellarli) dei clienti e di metterli a disposizione dell’AG.

Da notare è anche, che, attualmente, nella statistica annuale dei reati, non vengono elencati, a parte, i reati configuranti “digitale Gewalt”.

È prevista – dal disegno di legge elaborato dal ministero della Giustizia – la cosiddetta Accountsperre (Blocco dell’account), che verrà disposta, però, soltanto nei casi, in cui una persona è stata diffamata – ripetutamente e gravemente – e se l’autore di questo reato, si è servito del medesimo account. Il blocco potrà essere disposto dall’AG unicamente, qualora la cancellazione di contenuti si riveli insufficiente e se vi è pericolo di ripetute lesioni di diritti della persona. Inoltre, il blocco può essere disposto soltanto a tempo determinato, non senza che il titolare dell’account abbia potuto esercitare la facoltà di fare osservazioni.

 

Procedimento per ottenere i dati identificativi.

Al fine di poter ottenere i dati dell’autore della notizia lesiva, è previsto un procedimento (giudiziale) bifase.

Nella prima fase, l’avente diritto otterrà soltanto l’indirizzo IP. Successivamente, l’”internetprovider” è obbligato dall’AG a comunicare l’identità della persona, alla quale corrispondeva l’indirizzo IP al momento dell’asserita violazione.

Di solito, i procedimenti dinanzi all’AG, comportano spese elevate. Non però in questi casi, in cui non vi saranno spese cosiddette giudiziali. Resta, tuttavia, a carico di chi si rivolge all’AG per ottenere dati certi sull’autore della notizia lesiva, quanto dovuto al difensore. Sarà prevista la competenza di un unico Landgericht e le udienze potranno svolgersi via videoconferenza.

Per quanto concerne la durata del procedimento – dinanzi all’AG – volto a ottenere i dati identificativi dell’autore del reato, è onere del giudice, verificare, con esattezza, la fondatezza della domanda e, a tal fine, verrà disposto che la cancellazione dei dati, non potrà avvenire prima della conclusione del procedimento, vale a dire, prima dell’avvenuto accertamento della vera identità dell’autore del reato e dell’esame del contenuto della notizia pubblicata.

Nei casi di evidente violazione dei diritti della p.l., è in facoltà del giudice, emanare un provvedimento d’urgenza, per effetto del quale, il “provider” è tenuto a fornire subito i dati identificativi (tutti) dell’autore della notizia, nella quale si è concretizzata la violazione.

Social media dovranno continuare a eleggere domicilio nella RFT; al domiciliatario verranno, tra l’altro, indirizzate le richieste di cancellazione dei postings illeciti.

Divieti di cancellazione hanno anche uno scopo di assicurazione delle prove (“Beweissicherung”).