Testi e poteri del PM

Testi e poteri del PM - RFT – Austria – Svizzera
Abstract: Ai fini di un valido ordinamento processual-penale, non bastano le migliori norme procedimentali, se chi deve applicarle, è privo dei necessari poteri, non esclusi quelli coercitivi.
RFT
Dispone il § 161 a, comma 1, StPO (CPP), che testi e periti, se citatati, sono obbligati a comparire dinanzi al PM e a rendere la propria deposizione (“zur Sache aussagen”), rispettivamente a prestare il proprio ufficio di perito. Dal citato comma, vengono richiamati i §§ 46 e seguenti StPO, per i testi e i §§ 94 e seguenti StPO per i periti.
Il comma 2 del citato § 161 a StPO, prevede le conseguenze della mancata, ingiustificata comparizione di un teste, nonchè del rifiuto a prestare l’ufficio di perito.
Scopo del disposto di cui la § 161 a StPO, è quello di “concentrare” le indagini preliminari, di accelerare le stesse, nonchè di contribuire a un ottimale accertamento dei fatti.
Le previsioni di cui al § 161 a, comma 2, StPO, come modificato per effetto della legge 29.7.2009, sono obblighi del PM e non mere facoltà. La predetta modifica, ha rafforzato i poteri del PM, quale “dominus” delle indagini preliminari, riconoscendo allo stesso, poteri coercitivi nei confronti dei testi e dei periti, senza “indebolire” i diritti dell’indagato e della difesa.
In caso di mancata, ingiustificata comparizione a seguito di rituale citazione del teste, il PM è obbligato – ai sensi del combinato disposto dei §§ 161 a, Abs. 2, S. 1, StPO e § 51, Abs. 1, S. 1, Nr. 2, StPO, a emanare un`”Ordnungsstrafverfügung” nei confronti del teste “inadempiente”, con condanna dello stesso, alle spese causate dalla mancata comparizione, nonchè a un “Ordnungsgeld” (sanzione pecuniaria). La tesi dottrinale, secondo la quale, non vi sarebbe – in proposito – obbligo del PM, ma dipenderebbe dal “pflichtgemäßen Ermessen” (discrezionalità) dello stesso, ha trovato soltanto pochi sostenitori.
La mancata condanna alle spese causate da testi “inadempienti”, comporterebbe, che, in caso di archiviazione o di assoluzione, le spese rimarrebbero a carico dell’erario, il chè sarebbe iniquo.
È ben vero, che la mancata comparizione di un teste, può essere dovuta anche a mera dimenticanza. Tuttavia, ai fini di una giustizia efficiente e rapida, i poteri coercitivi del PM (come quelli del giudice), sono necessari, anche perchè l’”Ausbleiben” di un teste, può essere dovuto pure a un atteggiamento opportunistico (certuni, non hanno, nè visto, nè sentito, perchè, a loro dire, vogliono campare in pace cent’anni o comunque non vogliono “a che fare con la giustizia”). Altri, e non sono pochi, sono talmente “presi” dai loro “affari”, che non intendono “perdere tempo” con una comparizione dinanzi al PM (o dinanzi al giudice). Seneca, nella sua opera: “De brevitate vitae” (XX), ha acutamente osservato: “Difficilius homines a se otium inpetrant quam a lege” (“È più difficile per gli uomini, ottenere il riposo da sè stessi, che dalla legge”). Parole certamente di profonda sapienza!
Se il teste giustifica, tempestivamente e fondatamente, la mancata comparizione e se deduce motivi credibili, che la mancata comparizione, non era a lui imputabile, il PM revoca il provvedimento. L`”Ordnungsstrafverfügung” deve essere resa nota al teste.
Tra le spese, che sono poste a carico del teste, che non “ottempera” alla citazione, si annoverano: 1) quelle causate alle parti; 2) quelle insorte per effetto dell’esecuzione coattiva del provvedimento di accompagnamento coattivo adottato nei confronti del teste; 3) quelle causate dall’eventuale “Ordnungshaft” (detenzione breve).
In caso d’inesigibilità dell’”Ordnungsgeld”, il PM è obbligato a richiedere al giudice, competente ex § 162 StPO, di emettere provvedimento concernente l’”Ordnungshaft”; la durata della stessa, è indipendente dalla richiesta del PM.
È in facoltà del giudice, pure, disporre l’accompagnamento coattivo del teste, se ritualmente citato e se la citazione contiene l’avviso delle conseguenze della mancata, ingiustificata comparizione.
In dottrina viene propugnata la tesi, con scarso seguito, secondo la quale, i provvedimenti di accompagnamento coattivo, sarebbero illegittimi con riferimento all’art. 104, Abs. 2, della Costituzione federale (intitolato: ”Rechtsgarantien bei Freiheitsentziehung”).
Che succede, se il teste compare, ma si rifiuta di deporre? In questo caso, il PM è obbligato a porre a carico del teste, le spese causate da questo comportamento e a chiedere l’inflizione dell’”Ordnungshaft” al teste.
È invece di competenza del giudice, l’eventuale prosecuzione dell’”Ersatzordnungshaft” (detenzione sostituiva) e disporre la cosiddetta “Erzwingungshaft”.
Disposizioni circa l’”Ordnungsgeld” e l’”Ordnungshaft”, sono applicabili anche, se il giudice si è recato presso il teste per esaminarlo e se il teste rifiuta di deporre.
L’”Ordnungsstrafe” può essere comminata previa audizione del teste.
Per quanto concerne il perito, se questi, nonostante rituale citazione e avviso circa le conseguenze della mancata comparizione, non compare, questi, violando la “Pflicht” di cui al § 75 StPO e, non sussistendo motivo valido per una “Gutachtenverweigerung”, il PM è obbligato a infliggere un “Ordnungsgeld” e a porre a carico del contravventore, le spese della mancata comparizione.
Contro la “Kostenauferlegung” e l’”Ordnungsstrafverfügung”, nonchè il provvedimento di accompagnamento coattivo, il teste ha facoltà, di richiedere una “gerichtliche Entscheidung” (decisione del giudice).
Austria
Per quanto concerne l’ordinamento processual-penale austriaco, il § 153 StPO (CPP) dispone, che “Vernehmungen” (esame di testi, interrogatori di indagati) avvengono al fine di accertare fatti e acquisire prove. Tutti devono comparire a seguito di citazione; in caso di mancata, ingiustificata comparizione, può essere disposto l’accompagnamento coattivo, se di questa misura vi è stata espressa menzione in citazione.
Il provvedimento, che dispone l’accompagnamento coattivo, è da qualificare come “prozessleitende Verfügung” e deve essere notificato a mani proprie del destinatario.
Avendo l’accompagnamento coattivo indubbiamente riflessi sul diritto fondamentale di libertà della persona, questo mezzo di coazione è lecito soltanto se appare, che il citato non intenda comparire volontariamente, sempre che la citazione sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario. Si parla, in proposito, di “Ungehorsamstatbestand in subjektiver Hinsicht” (inottemperanza in senso soggettivo).
Prima di disporre l’accompagnamento coattivo, devono essere verificati, con cura, i presupposti, anche formali; altrimenti, potrebbe trovare applicazione il § 303 StGB (CP), che prevede la “fahrlässige Verletzung der Freiheit der Person” (violazione colposa della libertà della persona). È però da notare, che, ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui al citato paragrafo, deve trattarsi di “grober Fahrlässigkeit” (colpa grava).
Se il luogo, in cui si trova il teste, è al di fuori della competenza territoriale della Procura della Repubblica, la “Zeugenvernehmung” va effettuata, in linea di massima, via videoconferenza, a meno che a ciò non ostino particolari motivi (per esempio, se al teste devono essere esibiti certi mezzi di prova). Presso tutti gli uffici giudiziari, sono a disposizione questi mezzi tecnici, che consentono l’effettuazione della “Vernehmung” a distanza.
Il teste è citato tutte le volte, in cui la persona è o potrebbe essere a conoscenza di fatti attinenti al procedimento.
Alla violazione del § 153 StPO, non consegue nullità (RS 0097908).
L’obbligo di comparizione dinanzi al PM, sussiste anche per il teste, che ha facoltà di astenersi dal deporre, vale dire, che ha l’“Aussageverweigerungsrecht” - § 157 StPO.
Svizzera
In Svizzera, le “einvernehmenden Strafbehörden” (organi, che procedono a esaminare testi (o a interrogatori di indagati)), sono elencate nell’art. 142 StPO (CPP); si tratta delle Procure delle Repubblica, delle “Übertretungsstrafbehörden” e dei giudici.
Bund e Cantoni stabiliscono le competenze delle predette autorità in materia di “Einvernahme”.
La Polizei può procedere a “Einvernahme” di persone informate sui fatti (e di indagati). Bund e Cantoni hanno facoltà, di indicare appartenenti alla Polizei, che possono esaminare testi su incarico della Procura della Repubblica.
In sede di “Einvernahme”, la persona esaminata, deve essere: 1) informata sull’oggetto del procedimento e sulla qualità, nella quale viene “vernommen”; 2) resa edotta compiutamente sui diritti, che le competono; segue, l’invito di “prendere posizione” sull’addebito/sugli addebiti. Di ciò, deve essere dato espressamente atto a verbale.
L’”Einvernahme” deve essere condotta in modo tale, che le domande riguardino tutti gli addebiti e siano chiare; vanno rilevate anche eventuali contraddizioni riscontrabili in sede di risposte.
La persona rende la deposizione sulla base di quanto è in grado di ricordare; con il consenso di chi conduce l’interrogatorio, è facoltizzata a consultare documenti, che, al termine della deposizione, vengono allegati agli atti.
L’”Einvernahme” – sia da parte del PM, che del giudice - può avvenire a mezzo videoconferenza, qualora la comparizione personale del teste sia impossibile oppure comporti “großen Aufwand” (elevato “dispendio”). L’interrogatorio è registrato, non soltanto a voce, ma anche per immagini.
È in facoltà dell’autorità procedente, invitare il teste (o l’interrogando) a dimettere dichiarazione scritta; ciò anche a integrazione della propria deposizione.