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Caccia di frodo nella RFT, in Austria e Svizzera

Una panoramica dei regolamenti e delle sanzioni
caccia di frodo
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Abstract: Nella legislazione volta a reprimere la caccia (e la pesca) di frodo – nella RFT, in Austria e in Svizzera – prevale la tutela del patrimonio o prevalgono considerazioni di carattere ecologico oppure altri aspetti?

Indice: I. RFT – II. Austria – III. Svizzera

 

I. RFT

Il codice penale della RFT prevede, nella Parte Speciale – Capo 25.mo – ai paragrafi 284 e seguenti, i reati dello “strafbaren Eigennutz”; più specificamente, il § 292 contempla la fattispecie della “Jagdwilderei” (caccia di frodo). Questa fattispecie è stata modificata – con riduzione della pena edittale, per il reato non aggravato – a seguito dell’entrata in vigore del 6° StRG del 1998.

È da notare, che, secondo la dottrina prevalente, con la predetta “inhaltlichen Änderung”, si è voluto garantire, oltre, naturalmente, lo “Jagdausübungsrecht” (esercizio del diritto di caccia), pure il mantenimento di un “gesunden Wildbestand”. Anche se questa tesi è stata criticata, appare tuttavia la più rispondente agli obiettivi avuti di mira dal “Gesetzgeber”.

Indubbiamente, in ispecie con le aggravanti a effetto speciale, di cui tratteremo, si è inteso rafforzare le sanzioni nei casi più gravi di caccia di frodo e “favorire” la cosiddetta Wildökologie, vale a dire, contribuire alla protezione dell’ambiente naturale (inteso in senso lato) degli animali selvatici e sottolineare, che il cacciatore (non di certo quello di frodo), è anche “Heger” (protettore) della selvaggina. Sotto questa prospettiva, appare accettabile la tesi, secondo la quale il § 292 StGB (la stessa cosa vale per il § 293 StGB, che prevede la “Fischwilderei” (pesca di frodo)), sia una “Straftat sowohl gegen das Vermögen (contro il patrimonio), als auch contro “Gemeinschaftswerte” (“valori” delle comunità).

Prima di addentrarci in un’analisi degli “elementi” di questa fattispecie di reato, appare opportuno, fare una breve retrospettiva di carattere storico.

Fino al tardo medioevo, ogni uomo “libero” aveva il diritto di andare a caccia, diritto, che, successivamente, veniva ridotto dalla nobiltà e, infine, riservato alla stessa. La selvaggina divenne “Eigentum der Landesherren” e chi cacciava senza autorizzazione (riservata, peraltro, a pochi), era un “Wilderer” o “Wilddieb” (tradotto letteralmente, un ladro di selvaggina, espressione, che richiama il reato di furto), il quale, non di rado, andava a caccia, non tanto per “passione” (“Leidenschaft”), quanto spinto dal bisogno. Ciò aveva conferito ai contravventori, presso la povera gente, una specie di aureola di “Helden” (eroi).

A seguito della Rivoluzione del 1848, il privilegio della caccia veniva abolito, ma l’esercizio della stessa era condizionato al possesso di autorizzazione. Il bracconaggio diminuiva, ma, ai tempi di Napoleone I, si era registrato un nuovo incremento. Anche in seguito all’epoca napoleonica, la nobiltà aveva tentato di ripristinare i suoi vecchi privilegi in materia di caccia. Ai bracconieri recidivi poteva essere inflitta la pena di morte. Non infrequentemente, i bracconieri, colti sul fatto, venivano uccisi sul posto dai guardiacaccia. Non di rado, i “Wilddiebe” sono stati anche messi alla berlina, costringendoli di portare sul capo il trofeo della selvaggina “cacciata” e di percorrere vie pubbliche. Anche questa, era una “punizione” inflitta ai “Wilderer”, che avevano infranto il “diritto” di proprietà della cosiddetta nobiltà.

Fatta questa premessa, va osservato, che il § 292 dello StGB (CP) della RFT:

(1)   punisce con pena detentiva fino a 3 anni o con la pena della multa, chiunque, violando l’altrui diritto di caccia o quello di esercizio della caccia,

a)     si apposta, cattura, uccide o si appropria di un animale selvatico “cacciabile”

b)     si appropria di un oggetto (“Sache”) tutelato dal diritto venatorio, lo distrugge o lo danneggia.

(2) In casi di particolare gravità, la pena detentiva (è esclusa quella alternativa della multa) è da 3 mesi a 5 anni.

 

Un caso di particolare gravità è ravvisabile – di norma – se il fatto:

1)     è commesso a fini di lucro o abitualmente

2)     in tempo di notte, nei periodi di divieto di caccia, ricorrendo all’impiego di lacci o facendo ricorso ad altri mezzi contrari all’etica venatoria

3)     da più persone riunite, di cui almeno una in possesso di arma da fuoco.

 

La norma de qua è posta a tutela del diritto di appropriarsi della selvaggina a seguito di esercizio della “Jagd”; è stata dettata altresí al fine di proteggere gli animali selvatici nel loro ambiente.

Vi è, pertanto, 1) sia un aspetto patrimoniale, 2) che un obbligo di preservare l’ambiente naturale proprio della selvaggina nonchè 3) un obbligo dettato nell’interesse della collettività.

Soggetto attivo del reato previsto e punito dal § 292 StGB, è chiunque, senza autorizzazione, esercita la caccia o agisce in violazione dell’autorizzazione a tal fine concessa.

Il diritto di caccia spetta al proprietario del fondo o a chi è autorizzato in base a un contratto.

Oggetto del reato di caccia di frodo, sono soltanto animali vivi indicati nel § 2 del (“BJagdG”) (Legge federale sulla caccia) o “cacciabili”, secondo la normativa emanata dai “Länder” e a esclusione degli animali non più “res nullius”.

L’espressione “nachstellen” comprende tutte le attività e i comportamenti intesi a catturare, a uccidere, ad appropriarsi della selvaggina (per esempio, “piazzare” lacci, percorrere il bosco con un fucile carico). Va notato, che a seguito della riforma intervenuta per effetto del 6° StRG, all’appropriazione (della selvaggina) è equiparata la destinazione della stessa a terzi.

 Per quanto concerne il comma 2 del § 292 StGB (aggravanti a effetto speciale), la “Gewerbsmäßigkeit” consiste in una ripetuta commissione del reato al fine di procurarsi un vantaggio di carattere patrimoniale di una certa consistenza, mentre la “Gewohnheitsmäßigkeit”, deve essere indice di una tendenza a commettere reati del genere.

Armi e altri arnesi impiegati nella caccia di frodo, cani e altri animali, di cui si è servito il soggetto attivo del reato o una persona che ha concorso nel reato medesimo, possono essere sequestrati e poi confiscati.

Il § 293 StGB della RFT prevede il reato di “Fischwilderei” (pesca di frodo), la quale è punita con pena detentiva fino a due anni o con pena pecuniaria.

Essendo questa previsione normativa in gran parte analoga a quella di cui al precedente § 292 StGB – fatta eccezione per l’entità della pena edittale, nonchè per la mancata previsione di circostanze aggravanti dallo stesso § 293 – non si ritiene necessario illustrare separatamente il contenuto del § 293 StGB.

Piuttosto, vediamo, brevemente, alcune sentenze emanate da giurisdizioni superiori della RFT con riferimento al § 292 StGB.

Con sentenza dell’Oberlandesgericht (Corte d’appello) di Hamm, è stato statuito, che non può essere considerato bracconiere (ai sensi del § 292, Abs. 1, Nr. 1, StGB, che prevede il “Nachstellen”), chi si reca nel bosco per controllare, se nei lacci, “sistemati” da altra persona, si fosse “impigliata” selvaggina; non è, in tal caso, ravvisabile il reato di “Jagdwilderei”, come invece era stato ritenuto dal giudice di 1° grado, che aveva condannato l’imputato alla pena di detentiva di mesi sei, con il beneficio della sospensione condizionale, essendo esclusa l’inflizione della (sola) pena pecuniaria della multa, poichè era stata ravvisata, dall’“Amtsgericht”, l’aggravante di cui al comma 2, n. 2, 3^ ipotesi, del § 292 StGB (“Anwendung von Schlingen” (lacci)). Non vi era prova, che i lacci fossero stati “sistemati” dal condannato in 1° grado.

Secondo una sentenza del 2020 della Corte d’appello di Rostock, viola lo “Jagdrecht” anche chi, senza essere autorizzato (all’esercizio della caccia o comunque privo di apposita “Genehmigung”), raccoglie le corna (cosiddette Abwurfstangen) dei cervidi, che cadono ogni anno. L’appropriazione di questi oggetti, è un“ausschließliche Befugnis” inerente allo “Jagdausübungsrecht”; trattasi di un “absolut geschützten Recht” (diritto tutelato in modo assoluto) ai sensi del § 823, Abs. 1, BGB (Codice civile). In mancanza di consenso da parte dello “Jagdausübungsberechtigten”, questo comportamento integra gli estremi della “Wilderei” (bracconaggio).

È ben vero, ha osservato il suddetto OLG, che il “BWaldG” prevede – in linea di massima – il “Waldbetretungsrecht” (diritto di accesso al bosco) in favore di chiunque. Questo diritto incontra però un limite nei diritti dello “Jagdausübungsberechtigten”, diritti destinati a prevalere sull’“Erholungszweck” (scopo di ricreazione/svago).

Quali sono gli obblighi a carico del conducente di un’autovettura, che travolge su una strada statale, un capriolo, uccidendolo. In proposito, il “Verwaltungsgericht” (TAR) di Hannover, nel 2017, ha deciso per l’insussistenza di una Verpflichtung, da parte del conducente, di sostenere le spese inerenti alla pulizia della strada, al cui bordo giace l’animale investito mortalmente. Infatti, la ``Reinigungspflicht” sussiste soltanto, se vi è una “über das übliche Maß hinausgehende Verunreinigung der Straße”. Nel caso de quo, il cadavere del capriolo, non presentava lesioni, che avessero fatto fuoriuscire sangue o altre sostanze organiche. Inoltre, ha osservato il VG, subito dopo l’incidente, lo “Jagdausübungsberechtigte”, non aveva ancora dichiarato, se intendesse, o meno, “von seinem Aneignungsrecht an dem Unfallwild Gebrauch zu machen” (avvalersi del diritto di appropriarsi della selvaggina investita).

Pertanto, l’ingiunzione al pagamento delle spese conseguente all’investimento della selvaggina, veniva annullata.

Da tempo la giurisprudenza del BGH (Corte Suprema Federale) in materia di risarcimento dei danni causati da un bracconiere, è orientata nel senso che va risarcito – in linea di massima – il valore (economico) della selvaggina abusivamente cacciata (il cosiddetto Wildbretwert des Wildes) e che è stata “sottratta” all’“Aneignungsrecht des Jagdberechtigten”, a meno che, non sussistano particolari motivi (“besondere Gründe”), vale a dire, se è nell’interesse “der Erhaltung des Wildbestandes”, sostituire l’animale oggetto di bracconaggio, con uno della stessa specie. In tal caso, il risarcimento dovuto, si commisura al prezzo di acquisto di un animale del genere, per poi liberarlo nel “Revier” (riserva).

Può un guardiacaccia essere autorizzato ad acquistare e a possedere un silenziatore per il proprio fucile, che usa nell’espletamento del servizio?

Il VG (“Verwaltungsgericht”) di Düsseldorf ha rigettato un’istanza in tale senso avanzata da un “Berufsjäger”. La domanda era stata motivata da ragioni di salute nel senso che voleva tutelare l’udito dagli spari (!). Ha osservato il VG, che l’udito può essere salvaguardato adeguatamente anche con un “Kapselgehörschutz”. Prevale, secondo il VG, l’interesse pubblico, acchè silenziatori non siano utilizzati per fini illeciti (se, per esempio, un’arma dotata di silenziatore, viene sottratta al guardiacaccia).

Anche il VG di Münster, con una sentenza del 2017, aveva rigettato la domanda di un cacciatore intesa a ottenere l’autorizzazione all’acquisto di un silenziatore per il proprio fucile da caccia. Questi aveva motivato la propria istanza con il fatto, che, per effetto degli spari, aveva subito una diminuzione del proprio udito e che voleva evitare un’ulteriore menomazione del proprio “Gehör”. Il ricorrente era militare (“Berufssoldat”).

Il rigetto da parte del VG, era motivato in modo analogo alla suddetta sentenza del VG di Düsseldorf. Hanno osservato i giudici, che l’autorizzazione all’acquisto di un silenziatore, può essere concessa soltanto in casi eccezionali in quanto silenziatori “stellen aus kriminaltechnischer Sicht eine besondere Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dar” (un pericolo particolare per la sicurezza e l’ordine pubblico). Ai fini della concessione dell’autorizzazione, non era ravvisabile un “waffenrechtliches Bedürfnis”.

 

II. Austria

Per quanto concerne il Codice penale austriaco, il § 137, intitolato: “Eingriff in fremdes Jagd- oder Fischereirecht”, punisce con pena detentiva fino a sei mesi o con pena pecuniaria fino a (bis zu) 360Tagessätzen”, chiunque, violando l’altrui diritto di caccia o di pesca, si apposta, pesca, uccide selvaggina o pesci oppure si appropria della selvaggina o dei pesci.

Con la stessa pena è punito chiunque distrugge, danneggia o si appropria di un altro oggetto pertinente alla caccia o alla pesca.

Per diritto di caccia s’intende quello di appropriarsi di animali selvatici.

Oggetto di tutela del § 137 StGB, secondo una tesi, non è l’interesse pubblico alla salvaguardia di un numero adeguato di selvaggina, ma l’interesse economico del titolare del diritto di caccia di appropriarsi della selvaggina. Il diritto di caccia tutela “ein besonderes Vermögensgut des Berechtigten” (un bene particolare dell’avente diritto) e il bracconaggio determina una “Vermögensverschiebung” (letteralmente, uno “spostamento” del patrimonio) o una “Vermögensschädigung” (danno al patrimonio).

Animali in cattività e animali domestici, sono di proprietà di chi li tiene “gefangen”, per cui la “Wegnahme” (si può dire, il loro “asporto” o “prelievo”) costituisce furto, mentre l’uccisione degli stessi, senza intenzione di appropriazione e di arricchirsi, è punita a titolo di danneggiamento.

Anche nel diritto austriaco, vige il principio, che oggetti, che non sono di proprietà di una persona, possono diventare di proprietà di chi se ne appropria, a meno che non sussista norma di legge che disponga diversamente.

Leggi sulla caccia emanate dai “Länder” prevedono, che di animali selvatici, menzionati nelle stesse, può appropriarsi soltanto chi è autorizzato all’esercizio della caccia.

Riassuntivamente, può dirsi, che sussiste “Eingriff in fremdes Jagd- oder Fischereirecht” (“Wilderei”) di cui al § 137 StGB, se il soggetto attivo del reato: a) viola il diritto di caccia, b) agisce con dolo, c) si appropria, uccide o ferisce selvaggina.

Il concetto di “Wild” (selvaggina) varia a seconda delle leggi dei “Länder”, che, come già accennato sopra, contemplano gli animali selvatici “cacciabili” sul loro territorio da chi è munito di autorizzazione alla caccia. La parte 2^ del § 137 StGB si riferisce ad “altre cose (“andere Sachen”), l’appropriazione delle quali, è riservata secondo la normativa dei “Länder”. Per esempio, selvaggina morta per cause naturali, ma ancora commestibile, o selvaggina rinvenuta perchè appena investita e uccisa da un veicolo. Il reato previsto e punito dal § 137 StGB, presuppone, che deve trattarsi di animale vivo al momento dell’“intervento” del soggetto attivo del reato o poco dopo.

“Verletzung der Befugnisse des Jagdberechtigten” sussiste anche nel caso, in cui l’autorizzato all’esercizio della caccia, uccide un animale selvatico durante un periodo, in cui la caccia è vietata (“Schonzeit”) oppure uccide una quantità di selvaggina (per esempio, lepri) superiore a quella consentita nel corso di una battuta di caccia oppure durante una stagione venatoria.

Con l’espressione “nachstellen”, il legislatore ha voluto, oltre a operare una “Vorverlagerung der Strafbarkeit” (anticipazione della punibilità), sanzionare comportamenti precedenti ma finalizzati all’uccisione della selvaggina (per esempio, appostarsi, sistemare trappole, percorre il bosco con il fucile carico); trattasi, in sostanza, di atti di carattere preparatorio, prodromico, puniti, essi stessi, quali comportamenti autonomi.

“Zueignung des Tatobjektes” (appropriarsi dell’oggetto del reato) si ha, se, per esempio, il conducente di un veicolo, di notte, ha travolto un capriolo, lo mette subito nel bagagliaio della vettura, per poi farne un succulento arrosto una volta tornato a casa.

Ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, è necessario il dolo (almeno eventuale).

Il § 138 StGB, intitolato: “Schwerer Eingriff in fremdes Jagd- und Fischereirecht”, prevede alcune circostanze aggravanti ad effetto speciale.

Con pena detentiva fino a tre anni (esclusa, quindi, l’alternatività della pena pecuniaria), è punito:

a) chiunque commette il fatto ai danni di selvaggina oppure di altre cose altrui tutelate dal diritto venatorio, se il loro valore è superiore a 5.000 Euro (in questo caso si parla di “Wertqualifikation”, facendosi riferimento al “Sachwert” (valore della cosa o, meglio, dell’animale)).

b) commette il fatto durante il periodo di divieto della caccia oppure con impiego di trappole di ferro, di veleno, di energia elettrica (questo vale in particolare per la pesca di frodo), di esplosivi o in modo da mettere in pericolo la sopravvivenza di una specie di animali selvatici oppure con impiego di lacci

c) commette il fatto insieme ad altra persona, recando con sé un’arma da fuoco oppure sapendo che l’“accompagnatore” è in possesso di un’arma di questo tipo

d) commette il fatto “gewerbsmäßig”, vale a dire, ripetutamente e al fine di procurarsi, durante un periodo di tempo non breve, un vantaggio patrimoniale di una certa consistenza.

Se il valore dell’animale selvatico ucciso dal bracconiere, è tenue, vale a dire, fino all’importo di circa 100 Euro), è esclusa la punibilità del reato a titolo di “Wilderei” (§ 137 StGB), se l’autore del reato ha agito, perchè spinto da bisogno (“Not”) o in un momento di “leggerezza” (“aus Leichtfertigkeit”). In questo caso trova applicazione il § 141 StGB, che prevede la fattispecie dell’“Entwendung”, a meno che non ricorrano le ipotesi di cui sopra sub a), b) o c) oppure quanto previsto dal § 140 StGB (“räuberische Wilderei”), di cui tratteremo nella parte conclusiva.

La punibilità dei reati di cui ai §§ 137-140 StGB è poi esclusa per effetto della cosiddetta tätigen Reue (§ 167 StGB). Si ha “tätige Reue”, qualora il soggetto attivo del reato, spontaneamente e prima che l’autoritàgiudiziaria o la PG abbiano avuto notizia della commissione del reato, si impegni, contrattualmente, a risarcire – interamente - il danno cagionato dal reato entro un determinato termine. Parimenti, l’autore del reato non viene punito, se si è autodenunciato (“Selbstanzeige”), ha risarcito l’intero danno cagionato, ha informato l’autorità competente del reato commesso e ha messo a disposizione della stessa autorità, la somma dovuta a titolo di risarcimento danni.

Se la selvaggina non è “herrenlos” (res nullius), non può trovare applicazione la normativa dettata in materia di “Wilderei”, ma sono integrate, a seconda dei casi, le fattispecie di danneggiamento o di furto.

Se il bracconiere, colto in flagranza di reato, non si è ancora impossessato della selvaggina uccisa e usa violenza nei confronti di una persona o la minaccia gravemente (“Gefahr für Leib und Leben” – pericolo per la vita o l’incolumità individuale) al fine di evitare di essere “fermato” (“angehalten”) da parte di una guardia e di assicurare, a se stesso o a un terzo, il prodotto del reato, è punibile a titolo di resistenza a pubblico ufficiale.

La fattispecie di cui al § 140 StGB, presenta parecchie analogie con quella del cosiddetto räuberischen Diebstahl, di cui al § 131 StGB nel senso che il soggetto attivo del reato, impiega un “Raubmittel” (violenza contro una persona oppure minaccia aggravata). La semplice fuga del “Wilderer”, non integra la fattispecie prevista e punita dal § 140 StGB.

Qualora, nel corso dell’uso della violenza al fine predetto, una persona diversa dal soggetto attivo del reato, riporti lesioni personali con postumi gravi (“schwere Dauerfolgen”- § 83, Abs., 3 StGB) oppure se all’uso della violenza consegue la morte della persona, è prevista la pena detentiva da 5 a 15 anni.

Giudice competente (per materia) per il reato di cui al § 137 StGB, è il “Bezirksgericht” (§ 30, Abs. 1, StPO (CPP)); ricorrendo invece una delle circostanze aggravanti contemplate dal § 138 StGB (CP), la “Zuständigkeit” è del giudice monocratico del tribunale (31, Abs. 4, Nr. 1, StPO). Qualora il bracconiere ricorra all’uso della violenza (contro una persona - § 140 StGB), la competenza per materia, spetta allo “Schöffengericht”, con esclusione, in tal caso, della possibilità di una “diversionellen Erledigung” (§ 198 e seguenti StPO).

Se colui, che ha ottenuto l’autorizzazione a esercitare la caccia, non si attiene alla regolamentazione a tal fine vigente, i reati di cui ai §§ 137 e 138 StGB, diventano “Ermächtigungsdelikte” ai sensi del § 92 StPO, reati, assimilabili, in un certo senso, quanto agli effetti, a quelli procedibili a querela secondo il CP del 1930. In mancanza dell’“Ermächtigung zur Strafverfolgung” (che viene accordata dalla persona legittimata a tal fine, cioè dal titolare del diritto di caccia), il reato è improcedibile.

L’“Ermächtigung” è necessaria anche nel caso di “Entwendung” (§ 141, Abs. 2, StGB).

A mero titolo di informazione, accenniamo al fatto, che a St. Pankraz nell’Oberösterreich, esiste un museo dedicato alla “Wilderei” (bracconaggio).

 

III. Svizzera

Una disciplina molto particolareggiata dei reati (lato sensu) in materia di violazione delle regole dettate per la caccia, è contenuta nella legge federale svizzera sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP).

Nella parte introduttiva di questa legge, sono richiamati gli articoli 74 (Protezione dell’uomo e del suo ambiente naturale), 78 (Protezione della natura e del paesaggio), 79 (Caccia e pesca) e 80 (Protezione degli animali) della Costituzione federale.

Passando subito alla parte sanzionatoria della citata legge (art. 17 – “Delikte”), contenuta nel Capitolo 7 (Disposizioni penali), è da osservare, che la legislazione elvetica A) prevede, come già abbiamo visto per la legislazione austriaca e per quella della RFT, per i “trasgressori” alla legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli, in alternativa alla detenzione fino a un anno, la pena pecuniaria.

B) È soggetto alla sanzione ora menzionata, chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione:

a) caccia o uccide animali della specie cacciabile o protetta oppure li cattura o li tiene in cattività,

b) toglie dai nidi uova o piccoli (pulcini) di specie protetta o disturba uccelli che covano,

c) importa, fa transitare (sul territorio della Svizzera), esporta, mette in vendita o aliena animali protetti vivi o morti, come pure parti o prodotti dei medesimi o uova

d) acquista, accetta in dono o in pegno, prende in custodia, dissimula, smercia, concorre nello smercio di animali vivi o morti oppure di prodotti dei medesimi, di cui sa oppure dovrebbe presumere, che siano stati ottenuti per effetto della commissione di reato

e) entra, senza un motivo sufficiente (valido), in una zona protetta in possesso di un’“arma da tiro”

f) scaccia o attira animali fuori dalle zone protette

g) mette in libertà animali

h) affumica, “gasa”, affoga o impala volpi, tassi, o marmotte

i) usa mezzi ausiliari proibiti per la caccia.

 

Se l’autore del reato ha agito per negligenza, la pena è quella della multa.

C) La parte “contravvenzionale” (art. 18) della succitata legge federale prevede la pena della multa fino a 20.000 CHF per chiunque:

a)     cattura selvaggina, la tiene in cattività’, se ne appropria o la importa allo scopo di metterla in libertà

b)     entra, senza un motivo sufficiente (valido), in una zona di caccia munito di un’“arma da tiro”

c)     detiene, fuori dai periodi di caccia, armi, trappole sui “maggenghi o sugli alpi” (malghe)

d)     lascia cacciare cani

e)     non osserva i provvedimenti a protezione degli animali da disturbi

f)      toglie dai nidi uova o piccoli di uccelli delle specie cacciabili

g)     brucia estensivamente scarpate, bordi di campi o pascoli o elimina siepi

h)     ostacola l’esercizio della caccia.

 

D) Sono punibili tentativo e “complicità”, come si è espresso testualmente il legislatore elvetico (cioè, concorso nel reato).

Se nei casi previsti dalle lettere a-g sub C, l’autore del reato ha agito per negligenza, la pena è della multa.

 

F) Chiunque, durante la caccia, non reca con sè i documenti prescritti o rifiuta di esibirli agli organi di sorveglianza (controllo) competenti, è punito con la multa.

G) I Cantoni hanno facoltà di sanzionare a titolo contravvenzionale altre violazioni del diritto cantonale.

 

H) L’art. 19 della legge federale suddetta, prevede l’applicabilità – alle persone giuridiche e alle società commerciali – dell’art. 6 della L. F. di data 22.3. 1974 (“Legge federale sul diritto penale amministrativo”).

 

Piuttosto pesanti/incisive possono essere le sanzioni in materia di ritiro e diniego dell’autorizzazione alla caccia.

I) Il titolare di un’autorizzazione alla caccia può essere privato della stessa – per disposizione del giudice – da uno a dieci anni, qualora:

a)     intenzionalmente o per negligenza, uccida o ferisca gravemente una persona durante l’esercizio della caccia

b)     abbia intenzionalmente commesso o tentato di commettere un delitto di cui sub B; all’autore del reato è equiparato l’istigatore e il concorrente nel reato.

 

J) Il ritiro dell’autorizzazione produce effetti su tutto il territorio della Svizzera.

 

K) I Cantoni hanno facoltà di prevedere altri motivi di ritiro o di diniego dell’autorizzazione all’esercizio della caccia, ma le sanzioni amministrative valgono unicamente per il Cantone che le ha disposte.

 

Per quanto concerne l’aspetto procedurale, perseguire le violazioni (di norme penali) e accertare le violazioni amministrative, è di competenza dei Cantoni.

 

M) Ogni ritiro dell’autorizzazione alla caccia, disposto dal giudice, deve essere comunicato all’Ufficio federale.

 

N) L’Ufficio federale comunica ai Cantoni l’elenco delle persone, alle quali l’autorizzazione è stata ritirata e quest’elenco permette ai Cantoni di assicurare il ritiro dell’autorizzazione sul loro territorio.

 

O) L’Ufficio federale è facoltizzato a conservare su un supporto elettronico i dati relativi alle violazioni di cui sopra. Scaduto il termine per il ritiro dell’autorizzazione di caccia, cancella le registrazioni e distrugge le relative decisioni cantonali, ma ha facoltà di conservarle, per scopi scientifici o di statistica, dopo che sono state anonimizzate.