Camera: approvato Decreto Legge mille proroghe

Nella seduta del 9 febbraio la Camera ha votato la fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.

Ricordiamo in particolare i seguenti articoli:

- deroga all’applicazione del Codice privacy

ARTICOLO 19-bis.
(Deroga al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

1. L’articolo 58, comma 2, del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applica anche in deroga alle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

- slittamento della disposizione che impone l’apposizione del made in per la messa in commercio di prodotti finiti extra EU

ART. 31-bis. – (Differimento di termini in materia di etichettatura).

 1. L’efficacia della disposizione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, decorre dal 1 gennaio 2007 e, comunque, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 10 del predetto codice.
Nella seduta del 9 febbraio la Camera ha votato la fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.

Ricordiamo in particolare i seguenti articoli:

- deroga all’applicazione del Codice privacy

ARTICOLO 19-bis.
(Deroga al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

1. L’articolo 58, comma 2, del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applica anche in deroga alle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

- slittamento della disposizione che impone l’apposizione del made in per la messa in commercio di prodotti finiti extra EU

ART. 31-bis. – (Differimento di termini in materia di etichettatura).

 1. L’efficacia della disposizione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, decorre dal 1 gennaio 2007 e, comunque, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 10 del predetto codice.