Cannabis: liberalizzazione imminente?

Novità nella disciplina giuridica in Austria e RFT
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Abstract

La tutela della salute delle persone, è uno degli obblighi fondamentali di ogni ordinamento, non soltanto statale. Fino a che punto è giustificato il ricorso alla potestà punitiva da parte dello Stato, se l’assunzione di certe sostanze causa danni soltanto di lieve entità alla salute del consumatore? Può il legislatore consentire il consumo di alcol e reprimere penalmente il consumo di droghe cosiddette leggere? Una recente decisione della Corte costituzionale austriaca ha dato una risposta in proposito.

 

Indice

I. Premessa

II. Procedimento dinanzi alla Corte costituzionale

III. Ordinanza di inammissibilità

IV. Motivazione del ricorso e della Corte costituzionale

V. “Liberalizzazione” del consumo di prodotti di cannabis anche in Austria?

VI. Disintossicazione e dipendenza da cannabis

VII. “Liberalizzazione” imminente nella RFT?

 

Premessa

All’inizio del mese di luglio corrente anno, la Corte costituzionale austriaca ha rigettato un “Antrag” (ricorso) inteso a dichiarare lillegittimità costituzionale del “Suchtmittelgesetz” (Legge sugli stupefacenti) nonché del relativo regolamento (emanato dal ministro della Salute), nella parte, in cui la predetta legge prevede il divieto di consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope 2) nonché nella parte, in cui sono state previste “Grenzmengen der Suchtmittel” ** (quantità delle predette sostanze, rilevanti ai fini della punibilità).

 

Procedimento dinanzi alla Corte costituzionale

 Prima di esporre i motivi della “Verfassungsbeschwerde” inoltrata da un cittadino austriaco di 26 anni residente nel Bundesland Oberösterreich, appare opportuno, illustrare, sia pure per sommi capi, il procedimento dinanzi al “Verfassungsgerichtshof – VfGH”.

I ricorsi diretti al “VfGH” devono essere motivati, inoltrati per iscritto, redatti da un difensore munito di delega e devono indicare l’articolo (o gli articoli) del “B-VG- Bundesvarfassungsgesetz” (Legge, che contiene le norme costituzionali principali della Costituzione federale), di cui il ricorrente assume l’avvenuta violazione. È necessaria, altresì, una “Sachverhaltsdarstellung” (esposizione dei fatti) e un “bestimmtes Begehren” (dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma o di parte/i della stessa e una richiesta specifica in proposito). Queste prescrizioni sono contenute nel paragrafo 15 del “Verfassungsgerichtsgesetz-VfGG”.

Il procedimento dinanzi alla Corte, è ripartito in un “Vorverfahren” (di carattere preliminare) e nell’“Hauptverfahren” (procedimento principale, che termina, di regola, con un “Erkenntnis” (sentenza)).

 

Ordinanze di inammissibilità

 Nell’ambito del “Vorverfahren”, ricorsi inammissibili vengono rigettati con “Beschluss” (ordinanza).

L’“Hauptverfahren” termina con una “Sachentscheidung” (decisione nel merito, con o senza “mündlicher Verhandlung” (trattazione orale)).

“Beschwerden” (ricorsi), che hanno “wenig Aussicht auf Erfolg“ (vale a dire, se vi sono scarse probabilità di accoglimento oppure se nell’“Antrag” non sono stati dedotti motivi specifici), possono essere rigettate con ordinanza (“Beschluss”). Questo lo prevede l’art. 144, Abs. 2, “B-VG – Bundesverfassungsgesetz”.

Per quanto concerne l“Aussichtslosigkeit”, la stessa viene ravvisata dalla Corte, qualora, tenuto conto della giurisprudenza (precedente) del “VfGH”, l’asserita violazione di un diritto costituzionalmente garantito, appaia poco verosimile/fondata e sussistano soltanto scarse probabilità di accoglimento. Di solito, “Beschwerden” vengono rigettate, se analoghi ricorsi sono già stati sottoposti al vaglio della Corte (specie, se più volte e se non vi è stato mutamento della normativa) e non hanno trovato accoglimento.

Il “Beschluss”, in questi casi, adottato in “nichtöffentlicher Sitzung” (in camera di consiglio) e concernente l’“Ablehnung der Beschwerde” (il rigetto), deve essere adottato a unanimità.

Nel caso di un’“Ablehnung”, è in facoltà del “VfGH”, “die Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof (una specie di Consiglio di Stato) abzutreten(investire del ricorso il giudice amministrativo). A tal fine, è necessaria una richiesta del ricorrente.

Fatta questa premessa, torniamo al “Beschluss” emanato dal “VfGH” a seguito della “Beschwerde” del predetto Oberösterreicher.

 

Motivazione del ricorso e della decisione della Corte costituzionale

La “Beschwerde”, diretta a ottenere l“Aufhebung” delle censurate norme, è stata motivata con il fatto, che il divieto di consumare cannabis, contrasterebbe a) con il “Recht auf Privat- und Familienleben” (diritto alla vita privata e familiare), garantito dall’art. 8 CEDU, b) con il principio di uguaglianza (art. 2 dello “Staatsgrundgesetz” – Legge sui diritti fondamentali della persona e con l’art. 7, Abs. 1, del “Bundesverfassungsgesetz”, c) con il diritto alla libertà della persona (art. 5 CEDU) e d) con l’art. 1, Abs. 2 del “Personenfreiheitsschutzgesetz – PersFrSchG” – Legge di tutela della libertà delle persone.

 Ha osservato la Corte costituzionale, che “rientra” nel “rechtspolitischen Gestaltungsspielraum” (vale a dire, nella discrezionalità del legislatore), adottare una disciplina più severa/più stringente per quanto riguarda il consumo delle varie specie di sostanze stupefacenti. Inoltre, che il legislatore, non è tenuto a vietare o a consentire il consumo di sostanze stupefacenti potenzialmente dannose allo stesso modo (“potentiell gleich schädlich”). Ciò, anche tenuto conto delle Convezioni internazionali firmate e ratificate dall’Austria e della normativa comunitaria.

Tra i “völkerrechtlichen Rechtsakte” in materia, il “VfGH”, ha menzionato:

1)     l’art. 36 della Convenzione sugli stupefacenti del 1961

2)     l’art. 5 della Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope

3)     l’art. 3, comma 2, della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope di data 19.12.88, firmata Vienna.

 

“Liberalizzazione" del consumo di prodotti di cannabis anche in Austria?

La decisione del “VfGH”, di rigida (quasi perentoria) “chiusura” verso il consumo di cannabis, ha destato una certa sorpresa in Austria, anche perché, nella confinante RFT, la coalizione al governo, nel proprio programma, ha previsto una certa “liberalizzazione” in materia di droghe cosiddette leggere, sulla scia di quanto i legislatori hanno disposto in Cechia, in Svizzera e in Messico. Sorprendentemente, nell’Uruguay, coltivazione e possesso di marihuana e di prodotti di cannabis, sono leciti. Malta, a seguito di una legge approvata verso la fine del 2021, ha consentito il consumo di cannabis “nel tempo libero” (a scopo ricreativo). Abbiamo già accennato sopra, che l’attuale coalizzazione governativa nella RFT, avrebbe elaborato un disegno di legge, secondo il quale, una “kontrollierte Abgabe von Cannabis” a persone maggiorenni, “zu Genusszwecken” e in negozi autorizzati, diverrebbe lecita.

In Austria, i fautori della “liberalizzazione” adducono, che la cannabis sarebbe “weniger schädlich, als Alkohol und Nikotin” (meno nociva dell’alcol e della nicotina).

La cosiddetta Einstiegsdroge (la droga all’inizio di quasi tutte le “Drogenkarrieren”), sarebbe l’alcol. Annualmente, i morti a seguito del consumo di alcol, sarebbero migliaia; ancora più elevato sarebbe il numero dei decessi causati dalla nicotina.

La “liberalizzazione” ostacolerebbe, in modo notevole, lo spaccio (illegale) di droghe (cosiddette leggere). La cannabis creerebbe un rischio di dipendenza (fisica e psichica) soltanto leggero, per cui il divieto di consumo di questa sostanza, sarebbe “unverhältnismäßig und unsachlich (sproporzionato e non basato su ragioni oggettive).

Produzione e vendita di cannabis – ben regolamentate – procurerebbe agli Stati entrate fiscali considerevoli. Così, i consumatori di questa sostanza stupefacente, non entrerebbero in contatto (come avviene attualmente) con il mondo del crimine, notoriamente operante nel settore dello spaccio anche di cannabis (sequestri a tonnellate ne sarebbero/sono la prova).

 

Disintossicazione e dipendenza da cannabis

Le “argomentazioni” dei fautori di una “liberalizzazione”, non sono condivisibili, anche alla luce dell’ultimo “UNO-Drogenbericht” (Relazione dell’ONU sulle sostanze stupefacenti). L’ONU ha rilevato un consumo crescente di prodotti di cannabis, che ha comportato l’esigenza di terapie di disintossicazione, con ulteriori aggravi per le strutture sanitarie, già ai limiti della loro capacità “di ricezione” a seguito dell’epidemia “Corona”. Questo risulta pure da una relazione, di recente pubblicazione, stilata dall’UNODOC (con sede a Vienna).

Nella sola UE, il 30 % circa delle terapie di disintossicazione, si rendono necessarie a seguito del consumo di prodotti di cannabis.

In Africa e in alcuni Stati dell’America del Sud, la maggior parte delle terapie di disintossicazione, viene praticata in favore di consumatori di prodotti di cannabis. Il consumo di questa sostanza stupefacente – specie se avviene regolarmente da parte di persone in età adolescenziale, influisce pesantemente sulla salute fisica e psichica dei consumatori. Ciò è stato constatato negli USA, a seguito dall’avvenuta “liberalizzazione” in alcuni Stati dell’Unione. D’altra parte, è stato anche rilevato, che il numero degli arresti di consumatori, è diminuito, dopo e laddove, la cannabis è venduta legalmente. La “liberalizzazione” della cannabis, non ha fatto però sì, che diminuisse – negli USA – il consumo di oppioidi, di sostanze, qual è il “Fontanyl” (secondo stime, per overdose di questa sostanza, nel 2021, sono decedute, negli USA, circa 108.000 persone).

Altro problema è costituito dall’abuso (frequente) dell’analgesico “Tramadol®” in alcuni Stati dell’Africa del Nord e nel Medio Oriente.

In caso di “liberalizzazione” della cannabis, sarebbe, però, indispensabile una rigida disciplina, sia della coltivazione di questa sostanza (pianta), che della vendita.

 

“Liberalizzazione” imminente nella RFT?

I fautori della “liberalizzazione” – in Austria – hanno osservato, che una “liberalizzazione” nella confinante RFT, una volta approvato il disegno di legge di cui sopra, comporterebbe, che per “rifornirsi” di cannabis, basterebbe attraversare il confine di Stato (non certo difficile…, dopo “Schengen”).

C’è un partito politico in Austria (per fortuna – finora – uno solo), che “propaga” l’istituzione di “Cannabiszonen”, nelle quali acquisto e consumo di questa sostanza, dovrebbero diventare leciti. Assistenti sociali dovrebbero essere presenti “zur Aufkärung… und zur Unterstützung…”

Va però osservato, che una “liberalizzazione” del consumo di cannabis in Austria, è tutt’altro che probabile e un disegno di legge del genere, non troverebbe, di sicuro, la richiesta maggioranza parlamentare. È soltanto da sperare, che non si verifichi, che: “In der Politik gibt es nichts, was es nicht gibt”. La “liberalizzazione” sarebbe particolarmente “unverantwortlich” (irresponsabile) anche nei confronti delle giovani generazioni, minacciate, in modo crescente, anche dalla diffusione delle droghe cosiddette sintetiche.

 

**Il paragrafo 28 b del “Suchtmittelgesetz – SMG” austriaco, ha previsto “Grenzmengen”, quantitativi soglia, oltre i quali, a proposito delle sostanze stupefacenti e di quelle psicotrope, viene presunto un pericolo grave ed diffuso per la vita o la salute di persone. Le “Grenzmengen”, sono state determinate con regolamento emanato dal ministro della Salute, di concerto con quello della Giustizia; negli stessi, si fa riferimento alla quantità dei principi attivi (”Reinsubstanz”). Norma analoga al paragrafo 28 b “SMG”, è contenuta nel paragrafo 31 b “SMG” in relazione alle sostanze psicotrope.