Cassazione: al tribunale le opposizioni alle sanzioni amministrative in materia di antiriciclaggio

Le opposizioni alle sanzioni amministrative stabilite dalla disciplina "antiriciclaggio" rientrano nella competenza esclusiva del tribunale.

"Posto che la materia antiriciclaggio viene pacificamente assimilata alla materia valutaria, in ragione del dato normativo (d.l. 3.5.1991, n° 143, convertito nella legge 5.7.1991, n° 197) che, all’art. 5, punto 8), prevede come all’ irrogazione delle sanzioni in subiecta materia debba provvedere (d.P.R. 31.3. 1988, n° 148), con proprio decreto, il Ministro del Tesoro, udito il parere della Commissione prevista dall’art. 32 del testo unico delle norme previste in materia valutaria, e stante l’applicabilità nella specie della normativa di cui alla legge n° 689 del 1981, deve concludersi nel senso dell’applicabilità dell’art. 22 bis, ivi contenuto, che prevede la competenza per materia del tribunale."

La Corte di Cassazione, ricostruendo l’evoluzione legislativa avutasi al riguardo, ha affermato che "dopo un primo intervento (legge n° 374 del 1991, istitutiva del giudice di pace) che ha attribuito alla competenza del detto Organo, con il limite di i. 30.000.000, le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge n° 689 del 1981, ed un successivo avviso, tradotto nella legge 20.12.1995, n° 534, che ha restituito per intero la competenza per la materia de qua al Pretore, ha visto l’avvento del d.lgs. 30.12.1999, n° 507, avente ad oggetto la "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi del!’ art. 1 della legge 25.5. 1999, n° 205", con cui (art. 98) si è disposto l’inserimento dell’art. 22 bis dopo l’art. 22 della legge n° 689 del 1981, ove (punto g) viene stabilita la competenza esclusiva del tribunale per le opposizioni in materia tributaria e valutaria".

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 16 maggio 2006, n. 11408: Opposizione a sanzione in materia di "antiriciclaggio" - Compentenza del tribunale e non del giudice di pace).

Le opposizioni alle sanzioni amministrative stabilite dalla disciplina "antiriciclaggio" rientrano nella competenza esclusiva del tribunale.

"Posto che la materia antiriciclaggio viene pacificamente assimilata alla materia valutaria, in ragione del dato normativo (d.l. 3.5.1991, n° 143, convertito nella legge 5.7.1991, n° 197) che, all’art. 5, punto 8), prevede come all’ irrogazione delle sanzioni in subiecta materia debba provvedere (d.P.R. 31.3. 1988, n° 148), con proprio decreto, il Ministro del Tesoro, udito il parere della Commissione prevista dall’art. 32 del testo unico delle norme previste in materia valutaria, e stante l’applicabilità nella specie della normativa di cui alla legge n° 689 del 1981, deve concludersi nel senso dell’applicabilità dell’art. 22 bis, ivi contenuto, che prevede la competenza per materia del tribunale."

La Corte di Cassazione, ricostruendo l’evoluzione legislativa avutasi al riguardo, ha affermato che "dopo un primo intervento (legge n° 374 del 1991, istitutiva del giudice di pace) che ha attribuito alla competenza del detto Organo, con il limite di i. 30.000.000, le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge n° 689 del 1981, ed un successivo avviso, tradotto nella legge 20.12.1995, n° 534, che ha restituito per intero la competenza per la materia de qua al Pretore, ha visto l’avvento del d.lgs. 30.12.1999, n° 507, avente ad oggetto la "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi del!’ art. 1 della legge 25.5. 1999, n° 205", con cui (art. 98) si è disposto l’inserimento dell’art. 22 bis dopo l’art. 22 della legge n° 689 del 1981, ove (punto g) viene stabilita la competenza esclusiva del tribunale per le opposizioni in materia tributaria e valutaria".

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 16 maggio 2006, n. 11408: Opposizione a sanzione in materia di "antiriciclaggio" - Compentenza del tribunale e non del giudice di pace).