Cassazione: autorizzazione pubblica sicurezza uffici di pubblicità
"Gli uffici di pubblicità cui fa riferimento la disciplina sulla pubblica sicurezza (articolo 115 Testo Unico di Pubblica Sicurezza e articolo 205 del relativo regolamento) sono quelli che raccolgono contratti pubblicitari, intermediando fra gli inserzionisti e l’editore del giornale (o il titolare dell’emittente radiofonica o televisiva), e non già le strutture organizzate che si limitano alla diffusione dei messaggi".
Per effetto di quanto sopra, ha concluso la Cassazione: "il titolare di un’emittente radiofonica o televisiva è tenuto a munirsi della licenza, ai sensi dell’articolo 115 Testo Unico di Pubblica Sicurezza, solo quando si presti a fungere effettivamente da intermediario tra l’offerente del bene o del servizio ed i singoli spettatori interessati. E così nel caso in cui agli spettatori dell’emittente televisiva o agli ascoltatori dell’emittente radiofonica venga proposto di prendere direttamente contatto con gli uffici dell’emittente al fine di concludere contratti di acquisto dei beni o servizi reclamizzati".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione, Sentenza 28 agosto 2006, n.18619: Sanzioni amministrative - Autorizzazione di Pubblica Sicurezza per l’apertura di agenzie di affari - Diffusione di messaggi pubblicitari da emittente radiofonica o televisiva - Esclusione).
"Gli uffici di pubblicità cui fa riferimento la disciplina sulla pubblica sicurezza (articolo 115 Testo Unico di Pubblica Sicurezza e articolo 205 del relativo regolamento) sono quelli che raccolgono contratti pubblicitari, intermediando fra gli inserzionisti e l’editore del giornale (o il titolare dell’emittente radiofonica o televisiva), e non già le strutture organizzate che si limitano alla diffusione dei messaggi".
Per effetto di quanto sopra, ha concluso la Cassazione: "il titolare di un’emittente radiofonica o televisiva è tenuto a munirsi della licenza, ai sensi dell’articolo 115 Testo Unico di Pubblica Sicurezza, solo quando si presti a fungere effettivamente da intermediario tra l’offerente del bene o del servizio ed i singoli spettatori interessati. E così nel caso in cui agli spettatori dell’emittente televisiva o agli ascoltatori dell’emittente radiofonica venga proposto di prendere direttamente contatto con gli uffici dell’emittente al fine di concludere contratti di acquisto dei beni o servizi reclamizzati".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione, Sentenza 28 agosto 2006, n.18619: Sanzioni amministrative - Autorizzazione di Pubblica Sicurezza per l’apertura di agenzie di affari - Diffusione di messaggi pubblicitari da emittente radiofonica o televisiva - Esclusione).