Cassazione: autorizzazione pubblica sicurezza uffici di pubblicità

"Compie un’attività di intermediazione per la trattazione di affari altrui chi pone in essere, o comunque agevola, trattative finalizzate alla conclusione di detti affari, ponendo direttamente o indirettamente in contatto fra loro due o più soggetti determinati. Non così chi si limita a lanciare, verso remunerazione, messaggi promozionali in incertam personam, indirizzati, cioè, ad una collettività ampia ed indeterminata di potenziali fruitori, i quali, se lo riterranno, si procacceranno poi i prodotti o i servizi reclamizzati attraverso gli ordinari canali: rendendo in tal modo, un mero servizio di supporto all’iniziativa economica del committente".

"Gli uffici di pubblicità cui fa riferimento la disciplina sulla pubblica sicurezza (articolo 115 Testo Unico di Pubblica Sicurezza e articolo 205 del relativo regolamento) sono quelli che raccolgono contratti pubblicitari, intermediando fra gli inserzionisti e l’editore del giornale (o il titolare dell’emittente radiofonica o televisiva), e non già le strutture organizzate che si limitano alla diffusione dei messaggi".

Per effetto di quanto sopra, ha concluso la Cassazione: "il titolare di un’emittente radiofonica o televisiva è tenuto a munirsi della licenza, ai sensi dell’articolo 115 Testo Unico di Pubblica Sicurezza, solo quando si presti a fungere effettivamente da intermediario tra l’offerente del bene o del servizio ed i singoli spettatori interessati. E così nel caso in cui agli spettatori dell’emittente televisiva o agli ascoltatori dell’emittente radiofonica venga proposto di prendere direttamente contatto con gli uffici dell’emittente al fine di concludere contratti di acquisto dei beni o servizi reclamizzati".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione, Sentenza 28 agosto 2006, n.18619: Sanzioni amministrative - Autorizzazione di Pubblica Sicurezza per l’apertura di agenzie di affari - Diffusione di messaggi pubblicitari da emittente radiofonica o televisiva - Esclusione).

"Compie un’attività di intermediazione per la trattazione di affari altrui chi pone in essere, o comunque agevola, trattative finalizzate alla conclusione di detti affari, ponendo direttamente o indirettamente in contatto fra loro due o più soggetti determinati. Non così chi si limita a lanciare, verso remunerazione, messaggi promozionali in incertam personam, indirizzati, cioè, ad una collettività ampia ed indeterminata di potenziali fruitori, i quali, se lo riterranno, si procacceranno poi i prodotti o i servizi reclamizzati attraverso gli ordinari canali: rendendo in tal modo, un mero servizio di supporto all’iniziativa economica del committente".

"Gli uffici di pubblicità cui fa riferimento la disciplina sulla pubblica sicurezza (articolo 115 Testo Unico di Pubblica Sicurezza e articolo 205 del relativo regolamento) sono quelli che raccolgono contratti pubblicitari, intermediando fra gli inserzionisti e l’editore del giornale (o il titolare dell’emittente radiofonica o televisiva), e non già le strutture organizzate che si limitano alla diffusione dei messaggi".

Per effetto di quanto sopra, ha concluso la Cassazione: "il titolare di un’emittente radiofonica o televisiva è tenuto a munirsi della licenza, ai sensi dell’articolo 115 Testo Unico di Pubblica Sicurezza, solo quando si presti a fungere effettivamente da intermediario tra l’offerente del bene o del servizio ed i singoli spettatori interessati. E così nel caso in cui agli spettatori dell’emittente televisiva o agli ascoltatori dell’emittente radiofonica venga proposto di prendere direttamente contatto con gli uffici dell’emittente al fine di concludere contratti di acquisto dei beni o servizi reclamizzati".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione, Sentenza 28 agosto 2006, n.18619: Sanzioni amministrative - Autorizzazione di Pubblica Sicurezza per l’apertura di agenzie di affari - Diffusione di messaggi pubblicitari da emittente radiofonica o televisiva - Esclusione).