Cassazione Civile: azioni a disposizione del curatore del fallimento del consorzio esterno

"Il curatore del fallimento di un consorzio con attività esterna non è legittimato ad esercitare, nei confronti degli amministratori del consorzio, l’azione di responsabilità  eventualmente spettante a coloro che vantino pretese creditorie a valere sul fondo consortile e lamentino l’incapienza di questo, ovvero abbiano subito danni diretti per esser stati fuorviati dalla violazione dei criteri legali che presiedono alla redazione della situazione patrimoniale del consorzio".

La Cassazione ha così argomentato: "le azioni di spettanza del curatore sono tutte quelle - ma solamente quelle - o che fanno capo alla stessa società fallita, onde la legittimazione del medesimo curatore ad esercitarle si ricollega alla sua stessa funzione di gestore del patrimonio del fallito, o che sono qualificabili come azioni di massa, perché così il legislatore le ha espressamente considerate in quanto destinate ad incrementare la massa dei beni sui quali i creditori ammessi al passivo possono soddisfare le proprie ragioni secondo le regole del concorso. Ma l’azione esperibile dal creditore danneggiato nei confronti dell’amministratore del consorzio, in termini generali, non può che essere configurata come un’azione risarcitoria individuale, spettante a ciascun singolo creditore nei confronti di un soggetto - l’amministratore del consorzio - diverso dal fallito e che non è egli stesso fallito. In difetto di una norma speciale che lo preveda (come, nel caso del fallimento della società per azioni, lo prevede il citato art. 2394-bis) nulla perciò consente di attrarre detta azione nel novero delle azioni di massa, esercitabili dal curatore (sui limiti alla configurabilità delle cosiddette azioni di massa, si veda anche, da ultimo, Sez. Un. n. 7029 del 2006).

Non senza aggiungere, peraltro, che almeno una parte degli addebiti mossi nella presente causa agli amministratori del consorzio afferiscono al modo in cui è stata redatta la situazione patrimoniale dell’ente ed alle conseguenze che la falsa rappresentazione di essa possono aver avuto sulle scelte dei terzi creditori. Ma un addebito siffatto stenta ad inquadrarsi nello schema della responsabilità per omessa conservazione del patrimonio, che in ambito societario può dar luogo all’azione prevista dal citato art. 2394 c.c., giacché la falsa rappresentazione contabile non incide sull’effettiva consistenza della realtà patrimoniale malamente rappresentata. La non veridicità della situazione patrimoniale del consorzio, qualora possa aver fuorviato i terzi nel cui interesse è prevista la pubblicità indicata dall’art. 2615-bis c.c., sarebbe semmai idonea a determinare una responsabilità verso i terzi medesimi (ivi compresi i creditori) per i danni ad essi direttamente arrecati: una responsabilità che risulterebbe perciò accostabile a quella prevista in ambito societario (non già dall’art. 2394, bensì) dall’art. 2395 c.c., che pacificamente il curatore del fallimento non è però legittimato a far valere".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 3 giugno 2010, n.13465: Fallimento consorzio con attività esterna - Azione verso amministratori - Curatore - Legittimazione - Esclusione).

"Il curatore del fallimento di un consorzio con attività esterna non è legittimato ad esercitare, nei confronti degli amministratori del consorzio, l’azione di responsabilità  eventualmente spettante a coloro che vantino pretese creditorie a valere sul fondo consortile e lamentino l’incapienza di questo, ovvero abbiano subito danni diretti per esser stati fuorviati dalla violazione dei criteri legali che presiedono alla redazione della situazione patrimoniale del consorzio".

La Cassazione ha così argomentato: "le azioni di spettanza del curatore sono tutte quelle - ma solamente quelle - o che fanno capo alla stessa società fallita, onde la legittimazione del medesimo curatore ad esercitarle si ricollega alla sua stessa funzione di gestore del patrimonio del fallito, o che sono qualificabili come azioni di massa, perché così il legislatore le ha espressamente considerate in quanto destinate ad incrementare la massa dei beni sui quali i creditori ammessi al passivo possono soddisfare le proprie ragioni secondo le regole del concorso. Ma l’azione esperibile dal creditore danneggiato nei confronti dell’amministratore del consorzio, in termini generali, non può che essere configurata come un’azione risarcitoria individuale, spettante a ciascun singolo creditore nei confronti di un soggetto - l’amministratore del consorzio - diverso dal fallito e che non è egli stesso fallito. In difetto di una norma speciale che lo preveda (come, nel caso del fallimento della società per azioni, lo prevede il citato art. 2394-bis) nulla perciò consente di attrarre detta azione nel novero delle azioni di massa, esercitabili dal curatore (sui limiti alla configurabilità delle cosiddette azioni di massa, si veda anche, da ultimo, Sez. Un. n. 7029 del 2006).

Non senza aggiungere, peraltro, che almeno una parte degli addebiti mossi nella presente causa agli amministratori del consorzio afferiscono al modo in cui è stata redatta la situazione patrimoniale dell’ente ed alle conseguenze che la falsa rappresentazione di essa possono aver avuto sulle scelte dei terzi creditori. Ma un addebito siffatto stenta ad inquadrarsi nello schema della responsabilità per omessa conservazione del patrimonio, che in ambito societario può dar luogo all’azione prevista dal citato art. 2394 c.c., giacché la falsa rappresentazione contabile non incide sull’effettiva consistenza della realtà patrimoniale malamente rappresentata. La non veridicità della situazione patrimoniale del consorzio, qualora possa aver fuorviato i terzi nel cui interesse è prevista la pubblicità indicata dall’art. 2615-bis c.c., sarebbe semmai idonea a determinare una responsabilità verso i terzi medesimi (ivi compresi i creditori) per i danni ad essi direttamente arrecati: una responsabilità che risulterebbe perciò accostabile a quella prevista in ambito societario (non già dall’art. 2394, bensì) dall’art. 2395 c.c., che pacificamente il curatore del fallimento non è però legittimato a far valere".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 3 giugno 2010, n.13465: Fallimento consorzio con attività esterna - Azione verso amministratori - Curatore - Legittimazione - Esclusione).