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Cassazione Civile: danni all’appartamento prenotato dal socio della cooperativa edilizia? Sì al risarcimento da parte della medesima

La Cassazione si è pronunciata sul risarcimento del danno dovuto ai difetti di fabbricazione, derivanti dall’attività dell’appaltatore, di un alloggio facente parte di un immobile realizzato da società cooperativa edilizia.

Nel caso di specie, i ricorrenti, soci della cooperativa che aveva realizzato l’immobile e prenotatari dell’alloggio, nel cui possesso erano già immessi e per il quale attendevano assegnazione, riscontrando l’esistenza di infiltrazioni d’acqua prodotte dai vizi delle tubature del fabbricato, chiedevano alla Corte di pronunciarsi circa il risarcimento dei danni subiti.

La Corte, nel dirimere la questione, sottolinea la particolare rilevanza del rapporto sociale tra socio e cooperativa edilizia e risolve la controversia ribadendo il già affermato principio di diritto, secondo il quale: “qualora il fabbricato realizzato da una società cooperativa edilizia presenti difetti e manchevolezze, per fatti ascrivibili all’appaltatore delle relative opere, nonché agli amministratori della società, per la loro inerzia nel non pretendere l’esatta esecuzione del contratto, il socio assegnatario, in quanto titolare di un mero diritto personale di godimento su porzione del suddetto fabbricato, potrà domandare, nei confronti della società, in base al rapporto organico, il ristoro del danno che il comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi abbia direttamente provocato nel suo patrimonio con la lesione di quel diritto di godimento (Cass. 3 novembre 1983, n.6469)”.

Proprio in forza di tale rapporto la Cassazione afferma che, seppur di natura personale, lo stesso “non è privo di efficacia vincolante sul piano giuridico, essendo fonte di reciproche obbligazioni, tra le quali quella di assicurare il godimento dell’immobile concesso ad uso abitazione” e, pertanto, i soci della cooperativa edilizia sono titolari di azione risarcitoria nei confronti della medesima.

La Corte ha dunque cassato la pronuncia di secondo grado e rinviato per la decisione alla Corte d’appello in altra composizione.

(Cassazione Civile - Sezione Prima, Sentenza 31 dicembre 2013, n. 28808)



La Cassazione si è pronunciata sul risarcimento del danno dovuto ai difetti di fabbricazione, derivanti dall’attività dell’appaltatore, di un alloggio facente parte di un immobile realizzato da società cooperativa edilizia.


Nel caso di specie, i ricorrenti, soci della cooperativa che aveva realizzato l’immobile e prenotatari dell’alloggio, nel cui possesso erano già immessi e per il quale attendevano assegnazione, riscontrando l’esistenza di infiltrazioni d’acqua prodotte dai vizi delle tubature del fabbricato, chiedevano alla Corte di pronunciarsi circa il risarcimento dei danni subiti.

La Corte, nel dirimere la questione, sottolinea la particolare rilevanza del rapporto sociale tra socio e cooperativa edilizia e risolve la controversia ribadendo il già affermato principio di diritto, secondo il quale: “qualora il fabbricato realizzato da una società cooperativa edilizia presenti difetti e manchevolezze, per fatti ascrivibili all’appaltatore delle relative opere, nonché agli amministratori della società, per la loro inerzia nel non pretendere l’esatta esecuzione del contratto, il socio assegnatario, in quanto titolare di un mero diritto personale di godimento su porzione del suddetto fabbricato, potrà domandare, nei confronti della società, in base al rapporto organico, il ristoro del danno che il comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi abbia direttamente provocato nel suo patrimonio con la lesione di quel diritto di godimento (Cass. 3 novembre 1983, n.6469)”.

Proprio in forza di tale rapporto la Cassazione afferma che, seppur di natura personale, lo stesso “non è privo di efficacia vincolante sul piano giuridico, essendo fonte di reciproche obbligazioni, tra le quali quella di assicurare il godimento dell’immobile concesso ad uso abitazione” e, pertanto, i soci della cooperativa edilizia sono titolari di azione risarcitoria nei confronti della medesima.

La Corte ha dunque cassato la pronuncia di secondo grado e rinviato per la decisione alla Corte d’appello in altra composizione.

(Cassazione Civile - Sezione Prima, Sentenza 31 dicembre 2013, n. 28808)