Cassazione Civile: domanda di risarcimento per perdita di chances distinta dal risarcimento danni generico

Con la sentenza n. 21245/2012 la Corte di Cassazione, partendo dai principi già espressi con la sentenza n.4400/2004, che qualifica la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, quale entità patrimoniale a sé, giuridicamente ed economicamente suscettibile d’autonoma valutazione, diversa da una mera aspettativa di fatto, conferma il principio per il quale la domanda per perdita di chances “è ontologicamente diversa dalla domanda di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato”, che, ai fini del riconoscimento, richiede, anche in sede civile, che il nesso di causalità materiale sia determinato a norma degli articoli 40 e 41 del Codice Penale.

È quindi evidente che nella domanda di risarcimento del danno da perdita di chances oggetto dell’indagine dei giudici è un particolare tipo di danno e, più precisamente, una distinta ed autonoma ipotesi di danno emergente avente quale bene giuridico protetto la “mera possibilità del risultato finale”.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, gli ermellini, aderendo al dispositivo della sentenza impugnata, escludono la possibilità dei giudici di merito di pronunciarsi sul risarcimento del danno da perdita di chances nei casi in cui è richiesto (esclusivamente) il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla morte di un congiunto, trattandosi di una domanda del tutto autonoma e diversa.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 29 novembre 2012, n.21245)

[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]

Con la sentenza n. 21245/2012 la Corte di Cassazione, partendo dai principi già espressi con la sentenza n.4400/2004, che qualifica la chance, o concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, quale entità patrimoniale a sé, giuridicamente ed economicamente suscettibile d’autonoma valutazione, diversa da una mera aspettativa di fatto, conferma il principio per il quale la domanda per perdita di chances “è ontologicamente diversa dalla domanda di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato”, che, ai fini del riconoscimento, richiede, anche in sede civile, che il nesso di causalità materiale sia determinato a norma degli articoli 40 e 41 del Codice Penale.

È quindi evidente che nella domanda di risarcimento del danno da perdita di chances oggetto dell’indagine dei giudici è un particolare tipo di danno e, più precisamente, una distinta ed autonoma ipotesi di danno emergente avente quale bene giuridico protetto la “mera possibilità del risultato finale”.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, gli ermellini, aderendo al dispositivo della sentenza impugnata, escludono la possibilità dei giudici di merito di pronunciarsi sul risarcimento del danno da perdita di chances nei casi in cui è richiesto (esclusivamente) il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla morte di un congiunto, trattandosi di una domanda del tutto autonoma e diversa.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 29 novembre 2012, n.21245)

[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]