Cassazione Civile: elementi per la collocazione di un credito a passivo di bilancio
Su ricorso promosso da una società a responsabilità limitata la Corte si pronuncia sugli elementi di certezza e precisione che giustificano la collocazione di un credito a passivo di bilancio.
In particolare, nel caso in esame, la Corte non condivide l’orientamento della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che aveva assegnato valore univoco ad una relazione dei consulenti della società debitrice comunicata nel 2005 e non anche ad altri elementi relativi al 2004, in base ai quali il contribuente aveva (giustamente, secondo la Cassazione) collocato a passivo di bilancio il proprio credito, ovvero
1) alla revoca degli affidamenti e dei finanziamenti concessi alla società debitrice da parte di due importanti banche tedesche, che avevano escusso i fideiussori;
2) alle informative del 2004 che asserivano la gravità della situazione economica della società debitrice, tanto che nell’aprile 2004 era stato varato un piano di ristrutturazione e sollecitata una sospensione dei pagamenti infragruppo;
3) alla negatività del bilancio del 2003, depositato a dicembre del 2004.
La Corte ritiene infatti carente la motivazione della sentenza della Commissione “sotto il profilo, essenziale al fine di decidere, della ritenuta equivocità degli elementi sicuramente pervenuti a conoscenza della società ricorrente nel 2004. Anche a voler attribuire peso non decisivo alle informative del 2004, che non solo attestano la gravità della crisi della società debitrice, ma che determinavano la sospensione dei rapporti economici tra le due società, fatto obiettivo che presuppone la insolvibilità, almeno temporanea, della società collegata, appare arduo negare tale valore alla revoca degli affidamenti e dei finanziamenti da parte delle banche, che, secondo le leggi di mercato, rende chiaro “erga omnes” che la società non è in grado di fare fronte ai propri impegni finanziari, e quindi anche a quelli di cui si discute”.
(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Civile - Tributaria, Ordinanza 18 luglio 2012, n.12431)
[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]
Su ricorso promosso da una società a responsabilità limitata la Corte si pronuncia sugli elementi di certezza e precisione che giustificano la collocazione di un credito a passivo di bilancio.
In particolare, nel caso in esame, la Corte non condivide l’orientamento della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che aveva assegnato valore univoco ad una relazione dei consulenti della società debitrice comunicata nel 2005 e non anche ad altri elementi relativi al 2004, in base ai quali il contribuente aveva (giustamente, secondo la Cassazione) collocato a passivo di bilancio il proprio credito, ovvero
1) alla revoca degli affidamenti e dei finanziamenti concessi alla società debitrice da parte di due importanti banche tedesche, che avevano escusso i fideiussori;
2) alle informative del 2004 che asserivano la gravità della situazione economica della società debitrice, tanto che nell’aprile 2004 era stato varato un piano di ristrutturazione e sollecitata una sospensione dei pagamenti infragruppo;
3) alla negatività del bilancio del 2003, depositato a dicembre del 2004.
La Corte ritiene infatti carente la motivazione della sentenza della Commissione “sotto il profilo, essenziale al fine di decidere, della ritenuta equivocità degli elementi sicuramente pervenuti a conoscenza della società ricorrente nel 2004. Anche a voler attribuire peso non decisivo alle informative del 2004, che non solo attestano la gravità della crisi della società debitrice, ma che determinavano la sospensione dei rapporti economici tra le due società, fatto obiettivo che presuppone la insolvibilità, almeno temporanea, della società collegata, appare arduo negare tale valore alla revoca degli affidamenti e dei finanziamenti da parte delle banche, che, secondo le leggi di mercato, rende chiaro “erga omnes” che la società non è in grado di fare fronte ai propri impegni finanziari, e quindi anche a quelli di cui si discute”.
(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Civile - Tributaria, Ordinanza 18 luglio 2012, n.12431)
[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate]