Cassazione Civile: fatti ostativi alla concessione del beneficio di esdebitazione
Ad avviso della Cassazione Civile, che ha confermato quanto deciso dai dal Tribunale di Rimini e dalla Corte d’Appello di Bologna:
“1) l’aver concesso in affitto al figlio per canoni inadeguati, prima del fallimento e quando era già sussistente la crisi dell’impresa, l’azienda e gli immobili di proprietà, che, intervenuto il fallimento … l’affittuario non aveva provveduto a riconsegnare immediatamente al fallimento, costringendo il curatore ad iniziare una procedura esecutiva per il recupero … ritardando in tal modo la vendita;
2) l’aver proposto reclamo ex art. 26 avverso il decreto di trasferimento degli immobili, determinando l’instaurazione di un procedimento;
3) l’aver … contestato il rendiconto finale depositato dal curatore, determinando così l’insorgere di un ulteriore procedimento contenzioso conclusosi con l’abbandono della causa da parte dei ricorrenti;
4) l’essere stati … gravati da sentenza ex art. 444 c.p.p. … con la quale era stata ... applicata una pena detentiva da anni 1 e mesi 10 per il reato di bancarotta fraudolenta”
sono comportamenti che escludono l’ammissione del fallito persona fisica (nel caso di specie, due falliti quali soci di una società) al beneficio di esdebitazione di cui all’articolo 143 L.F. (Regio Decreto 267/1942), in quanto non conformi alle condizioni previste dall’articolo 142, comma 1, n. 1) e n. 2), della L.F..
La Corte ha precisato inoltre che il termine “ritardare” (richiamato dall’articolo 142, comma 1, punto n. 2), della L.F.) è sinonimo di “ostacolare” e che la generica espressione “in alcun modo” implica che “qualsiasi azione o comportamento, che abbia ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura … rientri nell’ambito dell’applicazione di detta norma e che, pertanto, debbano esservi incluse anche eventuali azioni giudiziali, introdotte dal debitore del fallito, che si siano rilevate destituite o pretestuose e che possano, quindi, ritenersi proposte all’unico scopo di ritardare o, comunque, contribuire a ritardare lo svolgimento della procedura fallimentare”.
Nel caso di specie, i ricorrenti, realizzando le condotte di cui sopra (affitto di azienda, reclami e contestazioni), hanno ritardato la definizione della procedura concorsuale (non imputabile a terzi) e, pertanto, non sono stati ammessi alla concessione del beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei debitori concorsuali non soddisfatti.
(Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza 23 maggio 2011, n. 11279)
Ad avviso della Cassazione Civile, che ha confermato quanto deciso dai dal Tribunale di Rimini e dalla Corte d’Appello di Bologna:
“1) l’aver concesso in affitto al figlio per canoni inadeguati, prima del fallimento e quando era già sussistente la crisi dell’impresa, l’azienda e gli immobili di proprietà, che, intervenuto il fallimento … l’affittuario non aveva provveduto a riconsegnare immediatamente al fallimento, costringendo il curatore ad iniziare una procedura esecutiva per il recupero … ritardando in tal modo la vendita;
2) l’aver proposto reclamo ex art. 26 avverso il decreto di trasferimento degli immobili, determinando l’instaurazione di un procedimento;
3) l’aver … contestato il rendiconto finale depositato dal curatore, determinando così l’insorgere di un ulteriore procedimento contenzioso conclusosi con l’abbandono della causa da parte dei ricorrenti;
4) l’essere stati … gravati da sentenza ex art. 444 c.p.p. … con la quale era stata ... applicata una pena detentiva da anni 1 e mesi 10 per il reato di bancarotta fraudolenta”
sono comportamenti che escludono l’ammissione del fallito persona fisica (nel caso di specie, due falliti quali soci di una società) al beneficio di esdebitazione di cui all’articolo 143 L.F. (Regio Decreto 267/1942), in quanto non conformi alle condizioni previste dall’articolo 142, comma 1, n. 1) e n. 2), della L.F..
La Corte ha precisato inoltre che il termine “ritardare” (richiamato dall’articolo 142, comma 1, punto n. 2), della L.F.) è sinonimo di “ostacolare” e che la generica espressione “in alcun modo” implica che “qualsiasi azione o comportamento, che abbia ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura … rientri nell’ambito dell’applicazione di detta norma e che, pertanto, debbano esservi incluse anche eventuali azioni giudiziali, introdotte dal debitore del fallito, che si siano rilevate destituite o pretestuose e che possano, quindi, ritenersi proposte all’unico scopo di ritardare o, comunque, contribuire a ritardare lo svolgimento della procedura fallimentare”.
Nel caso di specie, i ricorrenti, realizzando le condotte di cui sopra (affitto di azienda, reclami e contestazioni), hanno ritardato la definizione della procedura concorsuale (non imputabile a terzi) e, pertanto, non sono stati ammessi alla concessione del beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei debitori concorsuali non soddisfatti.
(Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile, Sentenza 23 maggio 2011, n. 11279)