Cassazione Civile: il calcio anche a scuola non è attività pericolosa
Nel caso di specie, era stato accertato che "l’infortunio" è "stato conseguenza di un fatto accidentale ascrivibile a un errore del minore nel controllare il possesso del pallone in un frangente del gioco in cui senza che vi fosse contrasto con altro giocatore, era inciampato sul pallone stesso e nel cadere aveva appoggiato a terra la mano sinistra, procurandosi la frattura dell’ avambraccio sinistro". L’insegnante in sostanza secondo la Corte d’appello e la Cassazione, presente durante il gioco, era nella impossibilità, date le caratteristiche in cui si è verificato l’incidente, di evitarlo.
Non solo, secondo la Cassazione la pronuncia di secondo grado deve considerarsi non criticabile laddove ha stabilito che: "la responsabilità dell’insegnante e della amministrazione da cui questo dipende, ex articolo 2047 Codice Civile, anche nella ipotesi di danno procurato a se stesso dall’allievo minore, non appare ravvisabile nella specie, atteso che la vigilanza era stata esercitata dall’istituto nella misura dovuta e l’incidente subito dal minore deve essere ricondotto a una sua disaccortezza certamente non prevenibile per la sua repentività e fatalità".
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 19 gennaio 2007, n.1197: Responsabilità civile - Gioco del calcio come attività pericolosa - Esclusione).
Nel caso di specie, era stato accertato che "l’infortunio" è "stato conseguenza di un fatto accidentale ascrivibile a un errore del minore nel controllare il possesso del pallone in un frangente del gioco in cui senza che vi fosse contrasto con altro giocatore, era inciampato sul pallone stesso e nel cadere aveva appoggiato a terra la mano sinistra, procurandosi la frattura dell’ avambraccio sinistro". L’insegnante in sostanza secondo la Corte d’appello e la Cassazione, presente durante il gioco, era nella impossibilità, date le caratteristiche in cui si è verificato l’incidente, di evitarlo.
Non solo, secondo la Cassazione la pronuncia di secondo grado deve considerarsi non criticabile laddove ha stabilito che: "la responsabilità dell’insegnante e della amministrazione da cui questo dipende, ex articolo 2047 Codice Civile, anche nella ipotesi di danno procurato a se stesso dall’allievo minore, non appare ravvisabile nella specie, atteso che la vigilanza era stata esercitata dall’istituto nella misura dovuta e l’incidente subito dal minore deve essere ricondotto a una sua disaccortezza certamente non prevenibile per la sua repentività e fatalità".
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 19 gennaio 2007, n.1197: Responsabilità civile - Gioco del calcio come attività pericolosa - Esclusione).