Cassazione Civile: il calcio anche a scuola non è attività pericolosa

La disciplina sportiva del calcio "è normalmente praticata nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione a un determinato esercizio fisico" e deve escludersi che costituisca "attività pericolosa" a norma dell’articolo 2050 Codice Civile. Lo ha stabilito la Cassazione confermando la pronuncia di secondo grado che aveva escluso la responsabilità per colpa dell’insegnante di educazione fisica.

Nel caso di specie, era stato accertato che "l’infortunio" è "stato conseguenza di un fatto accidentale ascrivibile a un errore del minore nel controllare il possesso del pallone in un frangente del gioco in cui senza che vi fosse contrasto con altro giocatore, era inciampato sul pallone stesso e nel cadere aveva appoggiato a terra la mano sinistra, procurandosi la frattura dell’ avambraccio sinistro". L’insegnante in sostanza secondo la Corte d’appello e la Cassazione, presente durante il gioco, era nella impossibilità, date le caratteristiche in cui si è verificato l’incidente, di evitarlo.

Non solo, secondo la Cassazione la pronuncia di secondo grado deve considerarsi non criticabile laddove ha stabilito che: "la responsabilità dell’insegnante e della amministrazione da cui questo dipende, ex articolo 2047 Codice Civile, anche nella ipotesi di danno procurato a se stesso dall’allievo minore, non appare ravvisabile nella specie, atteso che la vigilanza era stata esercitata dall’istituto nella misura dovuta e l’incidente subito dal minore deve essere ricondotto a una sua disaccortezza certamente non prevenibile per la sua repentività e fatalità".

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 19 gennaio 2007, n.1197: Responsabilità civile - Gioco del calcio come attività pericolosa - Esclusione).

La disciplina sportiva del calcio "è normalmente praticata nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione a un determinato esercizio fisico" e deve escludersi che costituisca "attività pericolosa" a norma dell’articolo 2050 Codice Civile. Lo ha stabilito la Cassazione confermando la pronuncia di secondo grado che aveva escluso la responsabilità per colpa dell’insegnante di educazione fisica.

Nel caso di specie, era stato accertato che "l’infortunio" è "stato conseguenza di un fatto accidentale ascrivibile a un errore del minore nel controllare il possesso del pallone in un frangente del gioco in cui senza che vi fosse contrasto con altro giocatore, era inciampato sul pallone stesso e nel cadere aveva appoggiato a terra la mano sinistra, procurandosi la frattura dell’ avambraccio sinistro". L’insegnante in sostanza secondo la Corte d’appello e la Cassazione, presente durante il gioco, era nella impossibilità, date le caratteristiche in cui si è verificato l’incidente, di evitarlo.

Non solo, secondo la Cassazione la pronuncia di secondo grado deve considerarsi non criticabile laddove ha stabilito che: "la responsabilità dell’insegnante e della amministrazione da cui questo dipende, ex articolo 2047 Codice Civile, anche nella ipotesi di danno procurato a se stesso dall’allievo minore, non appare ravvisabile nella specie, atteso che la vigilanza era stata esercitata dall’istituto nella misura dovuta e l’incidente subito dal minore deve essere ricondotto a una sua disaccortezza certamente non prevenibile per la sua repentività e fatalità".

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 19 gennaio 2007, n.1197: Responsabilità civile - Gioco del calcio come attività pericolosa - Esclusione).